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CAMERA-Previdenza nel pubblico impiego, informazioni aggiornate al 5 ottobre 2011 PDF Stampa E-mail
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Sono state modificate le norme relative alla permanenza in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, è stata riconosciuta alle amministrazioni la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dopo 40 anni di servizio effettivo ed è stata introdotta l'anticipazione del TFR. Inoltre, a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, si è provveduto ad innalzare l'età pensionabile delle dipendenti del pubblico impiego.

Informazioni aggiornate a mercoledì, 5 ottobre 2011

Permanenza in servizio oltre i limiti di età

Risoluzione del rapporto di lavoro

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

Età pensionabile delle donne

Permanenza in servizio oltre i limiti di età

L’articolo 72 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha rimesso alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza il riconoscimento della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. In base alla normativa previgente, la scelta di permanere in servizio era rimessa unicamente al dipendente, configurandosi pertanto come diritto soggettivo.

L’amministrazione è tenuta a valutare la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenendo conto di vari parametri (quali la particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi). La domanda di permanenza in servizio deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Nel provvedimento sono poi riportate alcune disposizioni di carattere procedurale e transitorio:

si fanno salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 112/2008, nonché quelli già disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei 6 mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

si prevede l’obbligo, per le amministrazioni interessate, di riconsiderare, con provvedimento motivato, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

si dispone, infine, la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, prevedendo contestualmente l’obbligo, per i dipendenti interessati al trattenimento in servizio, della presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dalla norma introdotta.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 17, del decreto-legge 138/2011, ha stabilito che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall’amministrazione sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta.

 

Risoluzione del rapporto di lavoro

L’articolo 72 del decreto-legge 112/2008, cosi come modificato dall’articolo 17, commi 35-novies e decies del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha riconosciuto la facoltà per le pubbliche amministrazioni, per il triennio 2009-2011, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui il dipendente (compresi i dirigenti) abbia maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni (con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici). Viene specificato che tale facoltà rientra nei poteri di organizzazione della P.A. ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 165/2001.

La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei magistrati, dei professori ordinari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

Successivamente, l'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, ha previsto che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante dall’esercizio della facoltà richiamata, la pubblica amministrazione non debba fornire ulteriori motivazioni, qualora essa abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Specifici criteri e modalità applicative  per i dipendenti dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, sono rimessi ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Da ultimo l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 138/2011, ha disposto la proroga dell’applicazione dell’istituto per il triennio 2012-2014.

Trattamenti di fine servizio e di fine rapporto

L’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge2/2009 , ha esteso ai dipendenti pubblici la possibilità, già riconosciuta ai dipendenti del settore privato, di ottenere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in determinati casi. L’attuazione della nuova disciplina è tuttavia rimessa a un decreto ministeriale, fin qui non emanato.

L’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 78/2010 ha inoltre disposto la corresponsione dei TFS in forma rateale.

In particolare, i TFS (comunque denominati) spettanti in seguito a cessazione di servizio vengono erogati:

in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

 

Specifiche norme sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici sono state poi introdotte dall’articolo 1, commi 22-23, del decreto-legge 138/2011.

In primo luogo si prevede un posticipo di 6 mesi per i TFS riconosciuti per raggiungimento dei limiti di età o di servizio e per il collocamento a riposo d’ufficio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo).

Inoltre, si incrementa a 24 mesi il posticipo (rispetto ai 6 previsti dalla legislazione previdente), per i TFS erogati per altre cause (es. dimissioni, licenziamento).

Per i soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del decreto-legge (13 agosto 2011) e per i dipendenti del comparto scuola che maturino i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2011 resta ferma la disciplina previgente.

Età pensionabile delle donne

Con la sentenza del 13 novembre 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

In relazione a tale sentenza, la Commissione di studio sulla parificazione dell’età pensionabile, istituita nell’ambito del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha prodotto, il 23 febbraio 2009, una relazione in ordine al recepimento della pronuncia della Corte di giustizia.

Con l’articolo 22-ter del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, il legislatore ha inteso dare attuazione alla richiamata sentenza, modificando la disciplina relativa ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. In sostanza, la norma ha disposto l’incremento di un anno dell’età anagrafica richiesta (quindi 61 anni) ai fini della pensione di vecchiaia a decorrere dal 2010, prevedendo altresì ulteriori incrementi di un anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018.
Successivamente, l'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, modificando in parte l'articolo 22-ter, ha disposto che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di incrementi progressivi previsti in precedenza dallo stesso articolo 22-ter.

Approfondimenti

Sentenza della Corte di giustizia UE sull'età pensionabile delle dipendenti pubbliche (24/09/2009)

Dossier pubblicati

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la emplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura - (articoli 64-84) - Parte II (03/10/2008)

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura (12/01/2009)

A.C. 2561: DL 78/2009: provvedimenti anticrisi.nonché proroga di termini e della partecipazione italiana missioni internazionali (07/07/2009)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura (articoli 1-14) - Parte I (18/07/2010)

D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - A.C. 4086 - Schede di lettura (22/03/2011)

Documenti e risorse web

Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Relazione sulla parificazione dell'età pensionabile (23/2/2009)

 

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