| CAMERA-Gli interventi per il contenimento dei costi del pubblico impiego (manovra 2011-2014) informazioni aggiornate al 5 ottobre 2011 |
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Il settore del pubblico impiego è oggetto di un articolato intervento di contenimento delle spese, attuato in particolare attraverso il congelamento delle retribuzioni per il triennio 2011-2014, la riduzione dei trattamenti economici superiori a 90.000 euro, il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la sospensione degli adeguamenti retributivi, l'estensione del TFR e la rateizzazione dei trattamenti di fine rapporto superiori a 90.000 euro. Altri interventi riguardano la gestione del personale e il blocco del turn-over.Informazioni aggiornate a mercoledì, 5 ottobre 2011Il decreto-legge n. 78/2010 Il decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha dettato una serie di norme volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego. In primo luogo si è previsto, per il triennio 2011-2013, il blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), stabilendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Inoltre, per il triennio 2011-2013 si è disposta una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Per il medesimo triennio, poi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Infine, sono state disapplicate le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. La contrattazione collettiva è stata bloccata per il triennio 2010-2012, senza possibilità di recupero successivo, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Sono state, quindi, rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale e non statale, comprendenti anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e si dispone la disapplicazione, per il triennio 2011-2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), precisando che tale periodo non è utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e che le progressioni di carriera hanno conseguentemente effetto ai soli fini giuridici. Infine, si è posto il limite del 3,2%, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico. Per il personale ATA della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. Per quanto riguarda le politiche del personale, sono state introdotte nuove limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle P.A. In particolare, sono stati estesi agli anni 2012 e 2013 i limiti già previsti dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50%, per poi tornare, a decorrere dal 2015, al reintegro del turn over. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della P.A., controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, sono tenute ad adeguare le proprie politiche di reclutamento del personale alle nuove disposizioni introdotte per il lavoro pubblico. Inoltre, si è ridotta del 50%, rispetto all'anno 2009, la spesa delle P.A. per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per quanto riguarda le assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, si è previsto che nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione gli enti possano procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, sulla base di piani di assunzione a cadenza annuale approvati dall’amministrazione vigilante d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Misure restrittive riguardano anche i trattenimenti in servizio oltre l’età pensionabile, che possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono state ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Con particolare riferimento alla dirigenza, si è previsto che le pubbliche amministrazioni le quali alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in assenza di una valutazione negativa, non intendono confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico anche di valore economico inferiore. Sui trattamenti di fine servizio si è prevista la seguente modalità di erogazione: liquidazionein un unico importo annuale qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia inferiore a 90.000 euro; la rateizzazionein due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro); in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro e una seconda rata di 60.000 euro). La nuova rateizzazione non si è applicata, in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010 e alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall'impiego sia avvenuta entro il 30 novembre 2010. Infine, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, è stato esteso a tutti i dipendenti pubblici il regime del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto per il settore privato dall’articolo 2120 del codice civile. Il decreto-legge n. 98/2011 L'articolo16 reca varie disposizioni volte al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego: interventi per il consolidamento delle economie già previste da precedenti interventi normativi in materia di pubblico impiego; la proroga delle limitazioni del turn over nelle amministrazioni dello Stato; l’applicazione del blocco del trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, in particolareprorogando al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni; estensione dei destinatari delle misure di razionalizzazione della spesa previste dall'articolo 6 del D.L. 78/2010, autorizzando il Governo ad includere tutti i soggetti pubblici, escludendo espressamente le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale; ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali, attraverso la digitalizzazione e semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio e la lotta all’assenteismo;
Inoltre, sono previsti piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, adottati entro il 31 marzo di ogni anno, ove indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. La norma precisa che eventuali economie aggiuntive realizzate devono essere impiegate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale (di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009). Il decreto-legge n. 138/2011
L’articolo 1, comma 3-5, D.L. 138/2011 ha previsto, in primo luogo, per le amministrazioni pubbliche, ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche: entro il 31 marzo 2012, gli uffici dirigenziali di livello non generale e il personale non dirigenziale, devono essere ulteriormente ridotti in misura non inferiore al 10%.
Inoltre, l’articolo 1, comma 7, prevede che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio stabiliti per i Ministeri, l'amministrazione competentedisponga, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.
In tema di mobilità e allocazione del personale pubblico sono state introdotte alcune novità: sulla mobilità volontarianel pubblico impiego (articolo 1, comma 19), il trasferimento del personale che ne faccia domanda viene disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento,assicurando comunque la neutralità finanziaria; per una più razionale allocazione del personale pubblico, si è previsto (articolo 1, comma 29) che, per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti amministrazioni pubbliche sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Infine si ricorda l’allungamento dei termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici (articolo 1, commi 22 e 23), con un posticipodi 6 mesi per i trattamenti di riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio e di 24 mesi per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.
Approfondimenti I limiti alle assunzioni nella P.A. (c.d. blocco del turn over) (03/10/2011) Dossier pubblicati |














