| CAMERA-Contrattazione nella Pubblica Amministrazione, informazioni aggiornate al 5 ottobre 2011 |
|
|
|
Tweet me!| Documenti |
La legge finanziaria per il 2009 (legge 203/2008) ha introdotto misure, anche di carattere economico, concernenti i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009, prevedendo, in particolare, la liquidazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico. Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge 78/2010 ha disposto il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012.Informazioni aggiornate a mercoledì, 5 ottobre 2011Rinnovi contrattuali e risorse della contrattazione Indennità di vacanza contrattuale Rinnovi contrattuali e risorse della contrattazione Su questo tema l’articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 (finanziaria per il 2009) ha disposto ulteriori risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 del personale delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta a quelle già previste, per lo stesso biennio contrattuale, dalla legge finanziaria per il 2008, nella misura seguente: per il personale statale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato, comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri, 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009; per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 165/2001), 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. La finalità dell’intervento è stata quella di riconoscere, a decorrere dal 2009, incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo, derivante dalla somma dell’inflazione programmata per il 2008 e il 2009 (1,7% + 1,5%). Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 16, comma 5, del D.L. 98/2011, nel quadro dei piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa che leamministrazioni pubbliche adottano entro il 31 marzo di ogni anno, ha previsto che le eventuali economie aggiuntive realizzate vengano impiegate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009. Indennità di vacanza contrattuale Secondo l’Accordo del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali, concernente il Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) si configura come un incremento provvisorio della retribuzione che decorre dopo un determinato periodo dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale. In particolare, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del contratto in vigore, ai lavoratori dipendenti soggetti al contratto da rinnovare viene corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza; dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, tale importo sale al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Con l'articolo 2, comma 35, della legge 203 del 2008 (Finanziaria per il 2009) la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale nel settore pubblico decorre dal mese di aprile di ogni anno. La norma ha precisato che, per i rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse stanziate, tale disciplina trova applicazione soltanto per il 2009. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci. Successivamente, l'articolo 33 del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, ha disposto la liquidazione automatica dell’indennità di vacanza contrattuale anche nel settore pubblico anche per il 2008. La norma non viene applicata al personale in regime di diritto pubblico laddove il trattamento economico sia direttamente disciplinato da disposizioni di legge, quale, ad esempio, i magistrati, il personale dirigente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, i professori ed i ricercatori universitari. La norma ha precisato, inoltre, che le somme così erogate costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-2009, da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009. Infine, anche le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, all'erogazione dell'importo della vacanza contrattuale al proprio personale. Blocco della contrattazione I commi da 17 a 20 dell’articolo 9 del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dispongono il blocco della contrattazionenel pubblico impiego per il triennio 2010-2012 nei seguenti termini: sospensione – senza possibilità di recupero – delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale; rideterminazione dellerisorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale, le quali comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni; previsione della rideterminazione delle risorse anche da parte delle amministrazioni non statali per il rinnovo contrattuale per l’anno 2011 e a partire dal successivo 2012. Dossier pubblicati Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Schede di lettura (19/01/2009) |














