| CAMERA- Assenze per malattia, informazioni aggiornate al 5 ottobre 2011 |
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L'obiettivo di ridurre il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico, anche ai fini del recupero della produttività della pubblica amministrazione, è un tema centrale nell'attuale agenda politica del Paese. Tale tema è stato affrontato a più riprese, dapprima con il decreto-legge 112/2008, quindi dalla legge-delega 15/2009 e dal relativo decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 150/2009), successivamente, con il decreto-legge 78/2009e, da ultimo, con il decreto-legge 98/2011.Informazioni aggiornate a mercoledì, 5 ottobre 2011L'assenza per malattia nei decreti-legge 112/2008 e 78/2009 L'assenza per malattia nel decreto legislativo 150/2009 di riforma del lavoro pubblico L'assenza per malattia nei decreti-legge 112/2008 e 78/2009 L’articolo 71 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge133/2008, e successivamente modificato dall’articolo 17, comma 23, del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009, ha introdotto misure volte a regolare le assenze per malattia, soprattutto in riferimento al trattamento economico, alla certificazione della malattia e alle fasce orarie di reperibilità. Lo scopo è quello di riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello del settore privato. In particolare, in deroga ai contratti collettivi e alla normativa di settore, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, viene corrisposto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza, il solo trattamento economico fondamentale, escludendo ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo, nonché ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Si fa presente che nel decreto-legge 78/2009 sono state abrogate le norme dell’articolo 71 del decreto-legge 112/1998 che prevedevano la non assimilazione di tutte le assenze dal servizio alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Sempre nel decreto-legge 78/2009 si prevede, a decorrere dall'anno 2009, per i periodi di assenza per malattia, l’equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, al trattamento economico fondamentale. Pertanto, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene meno il trattamento accessorio. I risparmi derivanti dall’applicazione delle nuove norme costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato, concorrendo per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e non sono comunque utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. Inoltre, al fine di rendere più rigorosa la certificazione della malattia nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, si prevede l’obbligo di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica, nonché ad un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali (ASL) su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale (SSN), con oneri a carico delle medesime ASL. A tale riguardo si dispone che, a partire dal 2010, una quota del finanziamento del SSN venga ripartita fra le Regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici. Per un più sistematico svolgimento dell’attività di controllo, le amministrazioni hanno l’obbligo di disporre verifiche anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative degli uffici competenti. Sulle fasce orarie di reperibilità del lavoratore ai fini delle visite mediche di controllo, il decreto-legge 78/2009 ripristina i precedenti orari, vale a dire dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19, facendo venir meno il regime orario più esteso (dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni) introdotto dal decreto-legge 112/2008. L'assenza per malattia nel decreto legislativo 150/2009 di riforma del lavoro pubblico Sulla disciplina delle assenze per malattia nella PA interviene anche il decreto legislativo 150/2009, sulla produttività del lavoro pubblico, emanato in attuazione della delega conferita con la legge 15/2009. Al suo interno sono contenute alcune norme (articolo 69, capoverso 55-septies) che modificano le corrispondenti disposizioni del decreto-legge 112/2008 e del decreto-legge 78/2009, prevedendo, in particolare: che la certificazione medica sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale per assenze superiori ai 10 giorni o nel caso di secondo evento di malattia nell’anno solare; la trasmissione della certificazione medica per via telematica direttamente dal medico o struttura sanitaria all’INPS e inoltrata dall’istituto alla amministrazione di appartenenza. L’inosservanza di tale procedura configura illecito disciplinare, che se reiterato comporta il licenziamento o la decadenza della convenzione; l’espletamento dei controlli da parte delle amministrazioni anche per assenza di un solo giorno e l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione.
Il decreto-legge 98/2011 Da ultimo, l’articolo 16, commi 9 e 10, del decreto-legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, intervenendo sull'articolo 55-septies, del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che le pubbliche amministrazioni dispongano il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Inoltre, la determinazione delle fasce orarie di reperibilità e il regime delle esenzioni dalla reperibilità è stata rimessa ad un decreto ministeriale. Infine, se l'assenza ha luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza può essere giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Dossier pubblicati |














