| CAMERA- Il codice ambientale, informazioni aggiornate a venerdì, 30 settembre 2011 |
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A seguito della delega contenuta nella legge 69/2009, il d.lgs. 128/2010 ha modificato il Codice ambientale con riferimento alle procedure di VIA, VAS e IPPC. Il d.lgs. 205/2010 ha recepito la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Informazioni aggiornate a venerdì, 30 settembre 2011 Il decreto legislativo 205/2010 in materia di rifiuti Il decreto legislativo 128/2010 Il decreto legislativo 219/2010 relativo alle acque Il decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) ha operato un generale riordino della normativa: esso ha infatti uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata ambientale), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Il Codice ambientale è entrato in vigore il 29 aprile 2006. Nel corso della XV legislatura sono state apportate alcune modifiche al testo attraverso l'emanazione di due decreti correttivi (D.Lgs. 284/2006 e D.Lgs. 4/2008). L'articolo 12 della legge 69/2009 ha quindi previsto una nuova delega al Governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale da attuarsi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge 308/2004. Il decreto legislativo 205/2010 in materia di rifiuti Il d.lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti - predisposto ai sensi dell’allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) - ha modificato la Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006. Sullo schema di decreto (atto n. 250) il 21 ottobre 2010 la Commissione ambiente ha espresso il prescritto parere con una serie di condizioni, evidenziando, tra l'altro, la necessità di garantire, nell'ambito del sistema sanzionatorio legato al Sistri, il principio di ragionevolezza della pena così come la necessità di specificare una serie di definizioni relative alla classificazione dei rifiuti e dei sottoprodotti nonché alla disciplina delle esclusioni, anche al fine di semplificare le procedure di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti per le imprese. Le principali novità hanno riguardato: • la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento nazionale) che è stata resa più aderente al disposto comunitario; • il riutilizzo di terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco; • la definizione di CDR, volta a consentire la produzione di energia dai rifiuti, considerando quindi il rifiuto non più uno scarto ma una risorsa economica, con vantaggi sia in termini ambientali che di bolletta energetica; • la codificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), attraverso l’inquadramento nell’ambito normativo europeo del provvedimento istitutivo del sistema. Il decreto ha definito inoltre le sanzioni per l’inosservanza delle previsioni relative al Sistri che non potevano essere contenute nel decreto ministeriale istitutivo; • la definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e metalli viene fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recupero, il 50%; • una gerarchia dei rifiuti, con un ordine di priorità che prevede: la prevenzione, cioè misure che riducono la quantità di rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; la preparazione per il riutilizzo, ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; il riciclaggio, il recupero (ad esempio di energia, quando cioè i rifiuti svolgono un ruolo utile sostituendo altri materiali) e lo smaltimento. La direttiva sottolinea che, nell’applicare questa gerarchia, gli Stati membri devono adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. Riguardo al Sistri, si segnala che il decreto-legge 138/2011 (art. 6, commi 2, 3 e 3-bis) ha abolito l’entrata a regime a scaglioni disposta con il DM del 26 maggio 2011, prevedendo, invece, un’unica data dalla quale il SISTRI sarà operativo per tutti, ovvero dal 9 febbraio 2012, con talune eccezioni (per ulteriori dettagli sulla disciplina del Sistri si rinvia alla relativa scheda di approfondimento). Il decreto legislativo 128/2010
Il D.lgs. 128/2010 ha apportato correzioni e integrazioni alle parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC) e Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche alla parte prima del Codice hanno definito la tutela dell'ambiente quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. E' stato quindi introdotto - tra gli obiettivi della tutela dell'ambiente - lo sviluppo sostenibile. La norma ha fatto inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente. E' stato, infine, inserito un richiamo al rispetto del diritto internazionale. All'interno della parte seconda del Codice ambientale è stata trasposta la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). In particolare, sono state introdotte disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedimentali. Per le opere di competenza statale è stato previsto per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è stato previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA. E' stato previsto il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; è stato ribadito che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; sono stati precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni; è stata prevista, in via generale, l'esperibilità del rimedio avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le correzioni ed integrazioni alla parte quinta del Codice hanno riguardato la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera. La revisione ha interessato, in via prioritaria, il titolo I:sono state introdotte alcune correzioni e integrazioni alle definizioni, tra le quali si segnala la distinzione tra nozione di impianto e nozione di stabilimento, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione; al fine di colmare la lacuna in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale, è stato attribuito al Ministero dell'ambiente il ruolo di autorità competente per il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore; sono stati elencati gli impianti e le attività in deroga; in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta), è stato precisato che la disciplina speciale si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW; sono stati invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole; sono stati attribuiti ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali. A seguito di un ampio ciclo di audizioni, nella seduta del 23 giugno 2010 la Commissione ambiente ha espresso il proprio parere favorevole con condizioni e osservazioni. Il DM 8 novembre 2010, n. 260, recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, ha quindi sostituito l'allegato 1 della parte terza del Codice relativo al monitoraggio e alla classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale. Il decreto legislativo 219/2010 relativo alle acque Il d.lgs. n. 219 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la direttiva 2009/90/CE sull’analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque, ha novellato alcuni articoli ed allegati del d.lgs. 152/2006, (con il quale è stata recepita, tra l’altro, la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) e, in particolare, quelli relative alla tutela delle acque dall'inquinamento (Sezione II della Parte terza del Codice). Il 20 ottobre 2010 nell'esprimere il parere sullo schema di decreto (atto n. 252), la Commissione ambiente ha richiamato l'attenzione del Governo sull'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. L'attività parlamentare La Commissione ambiente ha avviato l'esame di una proposta di legge (A.C. 4240) recante modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. Approfondimenti Il terzo correttivo al Codice ambientale (16/11/2010) Dossier pubblicati Rifiuti - Recepimento della direttiva 2008/98/CE Rifiuti - Schema di D.Lgs. n. 250 (dir. 2002/98/CE) - Schede di lettura (20/09/2010) Rifiuti - D.Lgs. 205/2010 - Esito dei pareri al Governo (31/01/2011) Terzo correttivo al Codice ambientale Altri dossier Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) Monitoraggio dei provvedimenti di attuazione (27/03/2009) La gestione dei rifiuti in Danimarca, Francia e Paesi Bassi (13/04/2010) Qualità aria ambiente e aria pulita in Europa Schema di D.Lgs. n. 224 (21/06/2010) Documenti e risorse web Reteambiente - Speciale sul D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) Ministero dell'ambiente - AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) Ministero dell`Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) |














