| CAMERA- Riforma della Costituzione economica, informazioni aggiornate al 23 settembre 2011 |
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La I Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del disegno di legge costituzionale, C. 4144, di iniziativa governativa, avente ad oggetto la revisione di alcune disposizioni costituzionali riguardanti la c.d. Costituzione economica e volto in particolare ad incentivare la libertà dell'attività economica.Informazioni aggiornate a venerdì, 23 settembre 2011Il nucleo centrale delle modifiche apportate dal disegno di legge C. 4144, di cui la Commissione Affari costituzionali ha concluso l’esame in sede referente, riguarda la c.d. Costituzione economica. Con particolare riferimento all’articolo 41 Cost., la garanzia costituzionale della libertà dell’iniziativa economica privata viene estesa anche alla libertà dell’attività economica, da intendersi quale successivo momento di svolgimento connesso alla fase iniziale di scelta dell’attività stessa. Viene, inoltre, inserita la previsione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Per l’iniziativa e per l’attività economica restano i limiti previsti dall'attuale testo dell'articolo 41, con la specificazione che esse non possono svolgersi in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione.Il terzo comma del vigente art. 41 viene, poi, interamente riscritto da un emendamento introdotto nel corso dell’esame in Commissione, per il quale la legge e i regolamenti disciplinano le attività economiche al solo fine di impedire la formazione di monopoli pubblici e privati. Si stabilisce infine che la legge si conformi ai principi di fiducia e di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, prevedendo, di norma, controlli successivi. Nel corso dell’esame in Commissione è stata introdotta un’integrazione del secondo comma dell’articolo 45 della Costituzione, riguardante la tutela legislativa dell'artigianato, per estenderne la portata anche alle piccole imprese. Quanto all’articolo 97, relativo alla pubblica amministrazione, si specifica che le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e del bene comune e l'esercizio, anche indiretto, di queste è regolato in modo che ne siano assicurate l'efficienza, l'efficacia, la semplicità e la trasparenza. E’ sostituita l’espressione “pubblici uffici” con quella di “pubbliche amministrazioni”, organizzate secondo disposizioni di legge. Tra i criteri da rispettare nella definizione dell’ordinamento degli uffici amministrativi viene introdotto il principio di distinzione tra politica e amministrazione. E’ infine specificato che la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito. La modifica del quarto comma dell’art. 118 della Costituzione, riguarda la c.d. sussidiarietà orizzontale,stabilendosi che lo Stato e gli altri enti territoriali esercitano le attività che non possono essere svolte adeguatamente dai cittadini singoli o associati. |














