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CAMERA- Il piano casa, informazioni aggiornate a lunedì, 19 settembre 2011 PDF Stampa E-mail
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L'avvio della legislatura è stato caratterizzato dall'approvazione di un "piano casa" volto ad affrontare la questione abitativa per tutte le categorie sociali che non possono accedere al libero mercato della locazione. Un ulteriore strumento (piano casa 2) ha riguardato il rilancio del settore edilizio da parte delle regioni, anche attraverso la semplificazione delle procedure di modifica del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e prevenzione del rischio sismico. Il decreto-legge 70/2011, infine, reca una disciplina per la riqualificazione delle aree urbane degradate applicabile nel caso in cui le regioni non approvino proprie leggi in materia (c.d. Piano città).

Informazioni aggiornate a lunedì, 19 settembre 2011

Il piano di edilizia residenziale pubblica

Altri interventi in favore della casa

Le proposte di iniziativa parlamentare

Il piano di edilizia residenziale pubblica

ll piano casa (art. 11 del decreto-legge 112/2008) prevede l'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione.

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano sono individuate dal comma 12 dell’art. 11 del citato decreto-legge, che ha previsto la costituzione di un Fondo alimentato con le risorse derivanti da provvedimenti adottati nella precedente legislatura. Successivamente, il comma 4-bis dell’art. 18 del decreto-legge 185/2008, ha destinato al piano casa ulteriori risorse finanziarie provenienti dal Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

Gli interventi  sono attuati anche attraverso il project financing, mediante:
a)  il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;
b)  incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana;
c)  provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;
d)  la costituzione di fondi immobiliari;
e)  la cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato.

Con la delibera dell’8 maggio 2009 il CIPE ha approvato il piano casa predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha indicato i seguenti utilizzi delle risorse: 150 milioni di euro per la costituzione di un sistema di fondi immobiliari per alloggi sociali; 200 milioni per interventi di competenza degli ex IACP o dei Comuni compresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con D.M. del 18 dicembre 2007.

Con il D.P.C.M. del 16 luglio 2009 [1] il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa. Ai sensi del DPCM, Il piano è articolato in sei linee di intervento:
a)  costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b)  incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
c)  promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati (project financing);
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;
e)  programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;
f)  interventi di competenza degli ex IACP (cui sono state destinate le risorse del DM citato).

In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo è utilizzata:
a) 150 milioni di euro per il Sistema integrato di fondi immobiliari;
b) 200 milioni di euro per gli interventi di competenza degli ex IACP, ripartiti tra le regionicon il D.M. del 18 novembre 2009 [2];
c) 377,9 milioni di euro - ripartiti con D.M. 8 marzo 2010 [3] - per il finanziamento delle altre linee di intervento: incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;  project financing; agevolazioni a cooperative edilizie; programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

In relazione al Sistema integrato di fondi immobiliari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di indicare i requisiti che i regolamenti dei fondi devono possedere (vedi il testo predisposto dal guppo di lavoro).

Il CIPE, con la delibera n. 16 del 5 maggio 2011 [[G.U. n. 215 del 15 settembre 2011]], ha espresso parere favorevole sugli schemi di accordi di programma [[l'art. 4 del DPCM 16 luglio 2009 prevede, infatti, la stipula di accordi di programma promossi dal MIT con le Regioni e i comuni, da approvare con DPCM, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata]] tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Trento.

In merito alla semplificazione dei titoli edilizia, l’art. 5 del D.L. 40/2010 ha ampliato le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), bensì senza alcun titolo abilitativo.

Il decreto-legge 70/2011 ha previsto che le regioni approvino proprie leggi per la  riqualificazione delle aree urbane degradate all'art. 5, commi da 9 a 14. Sostanzialmente vengono poste le basi per l’avvio di un cd. “Piano per la città” con la previsione a regime di disposizioni finalizzate ad un concreto processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e la semplificazione di alcune procedure. Per incentivarne il recupero gli interventi di riqualificazione sono realizzabili anche con la demolizione e ricostruzione degli immobili e con la previsione di diverse agevolazioni quali:

il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale;

la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;

l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari;

la possibilità di modificare la sagoma.

Il comma 14 prevede, decorsi  120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto [4], l'applicabilità immediata delle disposizioni alle regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto ad approvare proprie leggi. La volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale è realizzata nel limite massimo del 20%  del volume dell’edificio se destinato ad uso residenziale e nel limite massimo del 10%  della superficie coperta per edifici adibiti ad uso diverso.

Il decreto contiene anche ulteriori norme di interesse per l'edilizia, tra le principali si segnalano: l’introduzione del silenzio assenso per il permesso di costruire in luogo del precedente silenzio rifiuto; la previsione che la Scia si applica anche in edilizia al posto della DIA, consentendo così l’avvio immediato dei lavori; la trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori; la regolarizzazione automatica delle varianti nel limite del 2% delle misure progettuali;la previsione in base alla quale la registrazione di contratti di trasferimento di immobili o diritti immobiliari assorbe l’obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Da ultimo anche il decreto legge 138/2011 reca (art. 6, comma 1) reca alcune disposizioni di coordinamento con quelle introdotte dal decreto legge n. 70 sulla Scia, prevedendo anche che, analogamente alla dichiarazione ed alla DIA (denuncia di inizio attività),  non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

 

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