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CAMERA-Irpef e addizionali, informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011 PDF Stampa E-mail
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I più recenti interventi in materia di tassazione delle persone fisiche sono stati finalizzati, in primo luogo, a fronteggiare la crisi economica; numerose misure hanno poi rimodulato la distribuzione del carico fiscale tra lo Stato e gli enti territoriali, anche al fine di dare attuazione al federalismo fiscale.

Informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011

Incentivi per la produttività

Detrazioni IRPEF

Addizionali IRPEF

Versamento dell'IRPEF

Gli investimenti nei fondi comuni mobiliari

La tassazione delle rendite finanziarie

Altre misure

Gli interventi sull’IRPEF sono stati diretti, in una prima fase, ad incentivare nuovi investimenti e a promuovere una maggiore competitività del Paese. In una seconda fase, invece, mediante le norme fiscali il legislatore ha inteso aumentare il reddito disponibile delle famiglie, al fine di fronteggiare la già richiamata crisi economica e finanziaria.

In merito ai redditi di locazione di immobili aditibi ad uso abitativo, rinviando all'apposito tema concernente la tassazione degli immobili, il decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale ha introdotto la facoltà per i contribuenti di applicare il regime sostitutivo della cedolare secca in luogo del regime ordinario IRPEF.

Importanti modifiche sono state introdotte al regime fiscale dei fondi di investimento mobiliare dal decreto legge n. 225 del 2010 (milleproroghe) al fine di uniformare il regime fiscale a quello dei fondi esteri armonizzati. Le novità introdotte interessano, oltre i fondi interessati, anche gli investitori che saranno tassati solo al momento dell'effettivo realizzo dell'investimento stesso. Da ultimo, il D. L. 138 del 2011 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento.

Incentivi per la produttività

In favore dei lavoratori dipendenti, l’articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha introdotto una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (10 per cento), in luogo del regime ordinario di tassazione, da applicare alle remunerazioni per lavoro straordinario o per premi di produttività percepiti dai lavoratori del settore privato. Il regime agevolato, inizialmente previsto per il solo secondo semestre del 2008 e poi prorogato agli anni 2009, 2010 e 2011 rispettivamente, dal decreto-legge n. 185 del 2008, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) e dalla legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), può essere fruito dai soggetti che hanno realizzato un reddito da lavoro dipendente non superiore superiore a determinati limiti fissati in 30.000 euro nel 2007, in 35.000 euro nel 2008 e 2009 e in 40.000 nel 2010. Il beneficio spetta su un ammontare di remunerazioni non superiore a 3.000 euro per il secondo semestre 2008 ovvero a 6.000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011. L'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 185 ha esteso l'agevolazione ad alcuni dipendenti del settore pubblico quali la difesa, la sicurezza e il soccorso pubblico.

Detrazioni IRPEF

Diversi interventi sono stati effettuati attraverso l’istituto della detrazione IRPEF. Oltre alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (estesa al contemporaneo acquisto di mobili e arredi) e di riqualificazione energetica, meglio illustrate nell’apposita sezione concernente la tassazione degli immobili, si ricorda che con la legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009) sono state introdotte a regime le detrazioni per le spese di frequenza all'asilo nido. Il decreto-legge "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha poi modificato, al fine di semplificarli, gli adempimenti dei contribuenti necessari per usufruire di alcune detrazioni IRPEF, in particolare quelli relativi alla detrazione per carichi di famiglia.

Addizionali IRPEF

Per quanto riguarda le aliquote delle addizionali IRPEF – che consentono agli enti territoriali,  nei limiti fissati dalla normativa primaria, una discrezionalità nell’imposizione locale -, il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali all’IRPEF. In deroga alle predette norme, le regioni con deficit nel settore sanitario - al fine di ripianarlo - sono state tenute ad applicare le aliquote massime delle addizionali regionali IRPEF e dell'IRAP previste dalle rispettive leggi istitutive. Inoltre, per l'anno 2010, la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha stabilito che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di rientro del deficit sanitario delle regioni interessate determinasse un ulteriore incremento delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF (+0,30%) e dell'IRAP (+0,15%). L'Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 2 luglio 2010, ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 191 del 2010, relativamente alle seguenti regioni: Lazio, Campania, Molise e Calabria, che hanno pertanto incrementato le misure delle aliquote d'imposta richiamate. 

Da ultimo, il D.L. 138 del 2011 (articolo 2, commi 10 e 11) ha disposto la cessazione della predetta sospensione, ripristinando dal 2012 il potere per regioni e comuni di deliberare aumenti delle aliquote delle addizionali IRPEF.

Il decreto legislativo in materia di federalismo regionale e fabbisogni standard nel settore sanitario (D. Lgs. n. 68 del 2011, come modificato dal citato D. L. 138 del 2011) ha recato importanti novità in tema di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, in conseguenza della soppressione dei trasferimenti statali in favore delle regioni. In particolare, dal 2012 è rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% per il 2012 e il 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015.

L’articolo 33 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un’addizionale del 10 per cento incidente sui compensi corrisposti a dirigenti e collaboratori operanti nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options, per la parte eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione. Per i bonus e le stock options percepiti a decorrere dal 17 luglio 2011, l’addizionale del 10 per cento si applica sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (articolo 23, commi 50-ter e 50-quater del D.L. 98 del 2011).

Versamento dell'IRPEF

Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il differimento dell'acconto IRPEF dovuto per i periodi d'imposta 2011 e 2012. Il DPCM del 12 maggio 2011 ha differito dal 16 giugno al 6 luglio 2011 il termine per effettuare, senza maggiorazioni, i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cd. "cedolare secca" (per cui si veda il tema relativo al federalismo municipale. Il DPCM prevede inoltre che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo.

Gli investimenti nei fondi comuni mobiliari

Il decreto legge n. 225 del 2010 (milleproroghe) ha modificato, con decorrenza 1° luglio 2011, la disciplina fiscale dei fondi di investimento mobiliare con sede in Italia, ivi compresi i fondi lussemburghesi storici, al fine di uniformare il regime fiscale a quello dei fondi esteri armonizzati. In particolare, è stato introdotto il principio della tassazione sul realizzato in capo all’investitore in luogo della tassazione del maturato in capo al fondo. Per i soggetti che alla data del 30 giugno 2011 siano in possesso di quote di partecipazione al fondo è prevista una specifica disciplina transitoria. A decorrere da luglio 2011 all’investitore sarà trattenuta, al momento del realizzo, una ritenuta in misura pari al 12,50%; la ritenuta è a titolo definitivo se operata nei confronti di le persone fisiche non imprenditori mentre è a titolo di acconto per gli imprenditori individuali e per le società di persone e soggetti equiparati. La ritenuta non si applica nel regime del risparmio gestito (gestioni individuali di patrimoni mobiliari e fondi pensione) e agli OICR con sede in Italia, ivi compresi i fondi di investimento immobiliare.

La tassazione delle rendite finanziarie

L'articolo 2 del richiamato decreto-legge 128 del 2011 ha introdotto (commi da 6 a 34) a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le attuali aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.  Tra le disposizioni introdotte si segnalano: la revisione del regime fiscale dei proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, le norme transitorie sulla tassazione dei redditi da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, ai sensi della quale sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011 si applica l’aliquota del 12,50 per cento. Infine (commi da 28 a 34) in materia di minusvalenze e plusvalenze derivanti dai redditi diversi, viene consentito ai contribuenti di optare per l'affrancamento attraverso il versamento di una imposta sostitutiva del 12,50 sui redditi maturati fino al 31 dicembre 2011.

Altre misure

In favore dei soggetti che, a seguito di investimenti in azioni e titoli similari, realizzano al momento della cessione delle partecipazioni una plusvalenza, il decreto-legge n. 97 del 2008 ha introdotto il regime denominato “start up” ai sensi del quale il contribuente può fruire, in presenza dei requisiti richiesti, della esenzione dall’IRPEF e sue addizionali. Ai fini della fruizione del beneficio è richiesto, tra l’altro, che la plusvalenza non sia realizzata nell’esercizio d’impresa e che la stessa sia reinvestita - entro due anni dal suo conseguimento - in un nuovo acquisto di quote o azioni di società di persone o società di capitali costituite da non più di tre anni.

A seguito del terremoto in Abruzzo verificatosi nell'aprile del 2009, è stato emanato il decreto legge n. 39 del 2009 nel quale si prevede, tra l'altro, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi nonchè l'introduzione di misure dirette a facilitare il ricorso al credito per i soggetti colpiti dal sisma. La legge finanziaria per il 2010, inoltre, ha introdotto un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (aliquota 20%) in luogo del regime ordinario di tassazione da applicare ai redditi di locazione di immobili situati nella zona terremotata ed utilizzati come abitazione principale.

L'articolo 13-bis del D.L. 78/2009, come modificato dal decreto-legge n. 103 del 2009 e dalla legge finanziaria 2010, ha introdotto la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero alla data del 31 dicembre 2008; in merito, si rimanda alla scheda di approfondimento.

Ulteriori interventi che interessano le persone fisiche esercenti attività in proprio sono illustrati nel tema Ires e Irap.

Il richiamato decreto-legge 138 del 2011 (articolo 2, primi due commi)cha introdotto, in relazione alle straordinarie esigenze legate alla crisi economica, un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Il contributo è pari al 3 per cento della quota eccedente tale importo.

Approfondimenti

Il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (13/08/2010)

Dossier pubblicati

Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura (12/01/2009)

Monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica; materia fiscale; proroga di termini - D.L. 97/2008 - A.C. 1496 - Schede di lettura (21/07/2008)

Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Schede di lettura (19/01/2009)

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie D.L. n. 93/2008 ' A.C. 1185 (03/06/2008)

Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 - D.L. 103/2009 ' A.C. 2714 - Schede di lettura (23/09/2009)

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni D.L. 168/2009 - A.C. 2975 Elementi per l'istruttoria legislativa (27/11/2009)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Legge 5 maggio 2009, n. 42. Edizione aggiornata (02/03/2010)

Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009, n. 191

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia D.L. 70/2011 ' A.C. 4357 Schede di lettura (20/05/2011)

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - D.L. 98/2011 - A.C. 4509 - Sintesi delle modifiche introdotte al Senato e schede di lettura (14/07/2011)

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. D.L. 138/2011 ' A.C 4612 - Schede di lettura (08/09/2011)

Documenti e risorse web

Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 2009 "Bonus straordinario per le famiglie"

Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 2009 "Esenzione delle plusvalenze da start up"

Circolare dell'Agenzia Entrate n.49/E dell'11 luglio 2008 "Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro"

Agenzia entrate Comunicato stampa 2/7/2010 maggiorazione IRAP e addizionale regionale IRPEF per regioni con deficit settore sanitario

 

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