| CAMERA-Accertamento, riscossione e contenzioso tributario, informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011 |
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Gli interventi in materia di accertamento e riscossione dei tributi hanno mirato a molteplici obiettivi, dalla semplificazione degli adempimenti del contribuente al coinvolgimento di enti territoriali nell'attività di accertamento, alla lotta all'evasione fiscale.Informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011L'attività di accertamento e riscossione La nuova disciplina di accessi e verifiche, indagini finanziarie e studi di settore Lotta all'evasione: le misure del D. L. 138 del 2011 Soggetti All’Agenzia delle entrate è stato affidato un ruolo centrale nel coordinamento del servizio di accertamento e riscossione, attraverso l’ottimizzazione delle risorse, l’incremento della capacità operativa in specifici settori e la collaborazione con altri enti. E’ stata modificata la disciplina della remunerazione dell’attività di riscossione e dei rimborsi spese per i soggetti abilitati, ovvero la società Equitalia Spa e le partecipate: da ultimo, il D.L. 98 del 2011 (recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria) ha svincolato il rimborso spese in favore dell'agente della riscossione per ruoli inesigibili dall'obbligo di presentare apposita comunicazione; è stato poi introdotto, con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell’anno successivo, l'obbligo di erogazione del rimborso entro il 30 giugno dello stesso anno. Il decreto-legge "incentivi" (articolo 3 del D.L. n. 40 del 2010), per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ha consentito alle suddette società l’ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge 347/2003, ove ne sussistano le condizioni. Da ultimo, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 (D.L. 225/2010) il termine per l'esercizio in concessione dell'attività di riscossione delle entrate locali, Nella prospettiva del federalismo fiscale è stato previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione, sia dalle disposizioni del D.L. 78/2010, sia dalle norme in materia di federalismo municipale. Nell’audizione tenutasi presso la Commissione VI – Finanze della Camera dei deputati il 19 aprile 2011, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ha riferito sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia medesima, riferendo anche in rapporto all'andamento della lotta all'evasione e della riscossione dei tributi. L'attività di accertamento e riscossione L’istituto dell’accertamento con adesione è stato esteso anche ai verbali di constatazione con emissione di accertamenti parziali (articolo 83, commi da 18 a 18-quater del D.L. n. 112/2008) e all’invito a comparire innanzi all’amministrazione finanziaria, per le imposte dirette, l’IVA e le altre imposte indirette (articolo 27, comma 1 a 3-bis del D.L. n. 185/2008). In tema di indebito uso di crediti in compensazione (articolo 27, commi da 16 a 20 del D.L. n. 185/2008 e articolo 7, comma 1 del D.L. n. 5/2009), sono stati previsti un'intensificazione dei controlli e un inasprimento delle sanzioni. E’ stato modificato l’ambito applicativo della transazione fiscale proposta in sede di concordato preventivo (articolo 32, commi 5 e 6 del D.L. n. 185/2008), estesa da ultimo (articolo 23, comma 43 del D.L. 98/2011) anche agli imprenditori agricoli in crisi. Il contribuente è stato incentivato a scegliere la rateazione dei debiti tributari, in particolare eliminando (articolo 23, commi da 17 a 20 del D.L. 98/2011) l'obbligo di prestare garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50 mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, ovvero all’accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale. La legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 17 della legge n. 220 del 2010) ha, tra gli altri interventi, ampliato il novero degli elementi in ragione dei quali è possibile procedere ad accertamento “parziale”. In particolare, gli uffici possono operare in tal senso sulla base di un ampio complesso di attività istruttorie (e non solo, dunque, in base ad accessi, ispezioni, verifiche, e segnalazioni): inviti a comparire, documentazione trasmessa dai contribuenti e questionari. I successivi commi 18-22 dell'articolo 1 hanno rimodulato leriduzioni disposte dalle vigenti norme nel caso di ravvedimento operoso e altri istituti deflativi del contenzioso tributario. Tra le previsioni normative introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, anche a seguito della mozione 1/00640, si ricordano: il potenziamento della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo; la revisione e il potenziamento dell’accertamento sintetico (art. 38, commi 4 e segg., del DPR n. 600/1973), con lo scopo di porre la massima attenzione nella ricerca di elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva al fine di intercettare i contribuenti per i quali gli esborsi non sono compatibili con quanto dichiarato; l'impegno per la realizzazione del piano di accertamenti nei confronti delle imprese di medie dimensioni sulla base di specifiche analisi del rischio; l' introduzione di significative novità ai fini della riscossione, per le quali gli accertamenti per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovranno contenere anche l’intimazione al pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso (accertamento esecutivo). Tali atti diverranno dunque prontamente esecutivi; tuttavia, il decreto "sviluppo" (D.L. 70/2011) ha attenuato il principio del "solve et repete", disponendo la sospensione dell’esecuzione forzata eventualmente conseguente ai predetti atti per centottanta giorni decorrenti dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione. Inoltre, le disposizioni di stablizzazione finanziaria recate col citato D.L. 98 del 2011 hanno differito l'operatività dell'istituto agli atti emessi a partire dal 1° ottobre 2011; l'ulteriore rafforzamento del controllo sulle compensazioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2011 (depositata il 25 luglio 2011) ha dichiarato costituzionalmente legittima la disciplina (per le imposte dirette, recata dall'articolo 43, comma 3 del DPR 600/1973: per l'IVA, analogamente, dall'articolo 57, comma 3 del DPR 633/1972) che dispone il raddoppio dei termini per la decadenza dell'azione di accertamento in presenza di un reato tributario, anche se la constatazione del fatto penalmente rilevante è stata effettuata quando i termini ordinari di accertamento sono già scaduti. La nuova disciplina di accessi e verifiche, indagini finanziarie e studi di settore L'articolo 7 del citato D.L. 70/2011, nel contesto delle misure introdotte per ridurre il peso della burocrazia gravante sui contribuenti, ha modificato in particolare la vigente disciplina in materia di accesso da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria; esso non durerà più di quindici giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre; gli atti compiuti in violazione delle prescrizioni in materia di controlli costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Inoltre, codificando la prassi, le norme prescrivono che la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, operi in borghese. Le norme semplificano inoltre la riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi e aboliscono, per importi minori, la richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. Sono state inoltre modificate, con lo scopo di rafforzarle, le disposizioni in materia di indagini finanziarie dell’Amministrazione fiscale, in particolare consentendo (articolo 23, commi da 24 a 27 del D.L. 98 del 2011) agli uffici dell’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda le attività di natura finanziaria; sono introdotte inoltre norme volte a razionalizzare l’attività di indagine, mediante accesso, sull’industria finanziaria. Il medesimo provvedimento (articolo 23, comma 28 del D.L. 98/2011) ha inoltre introdotto una serie di disposizioni in materia di studi di settore dirette, dirette in estrema sintesi: a differire i termini di pubblicazione degli studi di settore; ad aumentare la sanzione per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; a consentire l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati; a modificare il contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore; ad innalzare del 50 per cento la misura della sanzione minima e massima per l'ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti. Il contenzioso tributario Le disposizioni in materia di contenzioso tributario introdotte durante la legislatura hanno perseguito, in primo luogo, il fine di agevolare lo smaltimento delle liti fiscali pendenti (articolo 55 del D.L. 112/2008; articolo 3 del D.L. 40/2010 e, da ultimo, articolo 39, comma 12 del D.L. 98 del 2011), introducendo svariate forme di definizione agevolata delle controversie. Sotto un diverso profilo, il legislatore si è prefisso di razionalizzare l'attività e il personale degli organi giurisdizionali: si segnala, in merito, quanto disposto dal già citato articolo 39 del D.L. 98 del 2011 (come modificato dal D. L. 138 del 2011) che ha inteso rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli Avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, modificando inolte le disposizioni relative al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Inoltre (articolo 37, comma 6 del citato DL 98/11) l'obbligo di versamento del contributo unificato previsto dal TU spese di giustizia è stato esteso anche al processo tributario, nell'ammontare e con le regole previste dal medesimo TU. Da ultimo, le disposizioni introdotte dal citato D.L. 138 del 2011 hanno previsto l'obbligo di indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata e di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso. Lotta all'evasione: le misure del D. L. 138 del 2011 Numerose disposizioni volte a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale sono state introdotte dal decreto-legge n. 138 del 2011. L'attenzione del legislatore si è anzitutto rivolta al fronte della tracciabilità dei pagamenti, riducendo (comma 4 dell’articolo 2) da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore e introducendo (successivo comma 5) una sanzione accessoria a carico dei professionisti iscritti ad albi ovvero a ordini professionali cui siano state contestate reiterate violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi, consistente nella sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine. Nel medesimo filone si muovono le disposizioni (articolo 2, comma 36-vicies) che assoggettano all’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale anche per le prestazioni rese, sul litorale demaniale, da parte dei titolari dei relativi provvedimenti amministrativi di concessione. Le norme prevedono inoltre (articolo 2, comma 36-vicies bis) prevede la riduzione alla metà delle sanzioni previste per la violazione di alcuni obblighi di dichiarazione e documentazione (in materia di imposte dirette e di IVA) in favore di imprese di medio-piccole dimensioni, e cioè per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA indichino gli estremi identificativi dei rapporti con operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta e che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, siano utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. Per quanto riguarda l'attività svolta dagli enti accertatori e dai concessionari della riscossione, si ricorda che (ai sensi dell'articolo 2 comma 36-undevicies) l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire. Inoltre, (commi 5-bis e 5-ter) l'Agenzia e le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia possono intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. Relativamente agli studi di settore (articolo 2, comma 35) sono stati resi più restrittivi i presupposti affinché il contribuente congruo alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, non sia sottoposto all’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria nei confronti di soggetti passivi. Si ricordano infine le disposizioni antielusive volte a colpire (articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies) l’uso di beni intestati fittiziamente a società: viene considerata reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Inoltre è prevista l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. Le norme, infine, prevedono un potenziamento dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Completano il quadro le disposizioni (articolo 2, comma 36-vicies semel) che novellano, inasprendola, la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e IVA con l’intento generale di eliminare disposizioni di favore o abbassare la soglia di imposta evasa a partire dalla quale scatta l'applicazione delle sanzioni penali. Ulteriori disposizioni riguardano i termini di prescrizione dei suddetti reati e i presupposti per l’accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. Approfondimenti Il decreto-legge su incentivi, frodi fiscali e riscossione (25/05/2011) La riscossione coattiva dei tributi e le procedure esecutive (16/06/2011) Dossier pubblicati Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti - D.L. 207/2008 - A.C. 2198 (13/02/2009) |














