| CAMERA- Iva e altre imposte indirette, informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011 |
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Gli interventi in materia di imposizione indiretta hanno interessato, in via prevalente, l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sulla produzione e sui consumi (accise).Informazioni aggiornate a venerdì, 16 settembre 2011Imposta sul valore aggiunto L’articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’IVA diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo ai soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 200.000 euro. La norma consente di evitare l’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del cedente, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell’effettuazione delle operazioni (esigibilità per cassa). L’articolo 3-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 ha previsto la possibilità di estendere il beneficio ad altri soggetti ed in particolare ai fornitori delle grandi imprese in amministrazione straordinaria. L’articolo 31 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha modificato l’aliquota IVA applicata ad alcuni servizi televisivi. In particolare, ha escluso l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) su alcuni canoni di abbonamento che interessano la radio e le televisioni a pagamento gestite da privati facendoli rientrare nell’ambito di applicazione dell’aliquota ordinaria (20%). Con la legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) sono stati recepiti alcuni obblighi comunitari in materia di IVA, quali: il regime di territorialità per le prestazioni di intermediazione intracomunitarie; la definizione di valore normale e il suo utilizzo ai fini della determinazione della base imponibile, con particolare riferimento alle cessione di immobili; la disciplina dei rimborsi per i soggetti non residenti; l’ambito di definizione delle operazioni intracomunitarie. Ulteriori interventi, per i quali si rinvia alle specifiche sezioni, riguardano la disciplina delle prestazioni ausiliarie infragruppo nei settori creditizio e assicurativo. Tra le novità introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2009 si segnalano le disposizioni finalizzate a contrastare gli abusi in materia di utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro tra le quali l’obbligo del visto di conformità delle dichiarazioni nelle quali risulti un credito IVA superiore a 10.000 euro. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 2010 ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano ai crediti IVA sorti a decorrere dal 2009, mentre quelli evidenziati nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti, per i quali il contribuente abbia richiesto l'utilizzo in compensazione, possono essere utilizzati direttamente senza la necessità di richiedere la preventiva autorizzazione. Lo stesso decreto, inoltre, estende la facoltà di rateizzare il pagamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale ai soggetti che evidenziano un debito d’imposta a seguito di adeguamento agli studi di settore. Il decreto legge n. 135 del 2009, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" ha introdotto misure di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria al fine di concludere alcune procedure d'infrazione aperte dall'Unione europea. Tra queste si segnala l'articolo 11, ai sensi del quale le imprese non residenti che hanno una stabile organizzazione in Italia non possono più chiedere il rimborso dell'IVA corrisposta sugli acquisti la quale, invece, dovrà essere portata in detrazione dalla stabile organizzazione in Italia. Il decreto legislativo n. 18 del 2010 reca attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Alcune delle modifiche introdotte in materia di territorialità dell'IVA nelle prestazioni di servizi hanno trovato, di fatto, attuazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 secondo quanto indicato nella circolare n. 58/E emanata il 31 dicembre 2009 dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al periodo transitorio, decorrente dal 1° gennaio 2010, nella successiva circolaren. n. 14/E emanata il 18 marzo 2010. Il decreto legge n. 40 del 2010 (decreto incentivi) ha introdotto misure di contraso all'evasione IVA con particolare riferimento alle c.d. "frodi carosello" effettuate mediante soggetti operanti in alcuni Paesi a regime fiscale agevolato (Black list). A tal fine è stato introdotto l'obbligo di inviare una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate per ciascuna operazione (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuata e ricevuta nei confronti di operatori economici operanti nei Paesi inclusi nella Black list. Il Ministro dell'economia può, con apposito decreto non regolamentare, estendere od escludere l'obbligo con riferimento a specifici Paesi indipendentemente dall'inclusione degli stessi nella black list (in proposito si veda, da ultimo, il DM 27 luglio 2010); egli, inoltre, può imporre l'obbligo anche con riferimento a settori di attività ovvero a specifiche tipologie di soggetti. Il decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 21) ha introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione IVA a carico dei soggetti passivi che effettuano operazioni il cui corrispettivo è di ammontare superiore a 3.000 euro ovvero, per le cessioni di beni e prestazioni di servizio relativamente alle quali non è prescritto l'obbligo di fatturazione, superiori a 3.600 euro. Tale obbligo è stato tuttavia attenuato dal cd. "Decreto Sviluppo" (DL 70/2011), che l'ha escluso per le operazioni effettuate con carte di pagamento. Allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, l'articolo 27 del D.L. 98 del 2011 - recante disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria - ha modificato il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi: esso si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Pertanto la platea dei beneficiari del c.d. “forfettone” (che prevede una tassazione forfettaria del 20 per cento per i titolari di partite Iva e i lavoratori autonomi che a fine anno incassano meno di 30 mila euro) è ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o vorranno iniziarla adesso. Con una norma introdotta nel corso dell’esame al Senato è previsto che il suddetto regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno d’età.Nello stesso tempo, per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento). Per tali soggetti l’applicazione del nuovo regime dei minimi non potrà eccedere il periodo d’imposta in corso al 2015, nel caso in cui abbiano iniziato l’attività nel 2011. Da ultimo, l'articolo 2, comma 2-bis del D. L. 138 del 2011 ha disposto l'aumento dal 20 al 21 per cento della base imponibile l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 16 del DPR n. 633 del 1972, da applicare alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del citato decreto. L'aumento non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di determinati enti ed istituti pubblici, per le quali sia stata emessa e registrata la fattura fino al giorno precedente la suddetta data di entrata in vigore, sebbene al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato pagato. Accise Gli interventi in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (accise) hanno interessato, in via prevalente, il regime di tassazione degli oli minerali. L’articolo 2 della legge n. 203 del 2008 (finanziaria 2009) è intervenuto in materia di agevolazioni fiscali disponendo l’introduzione a regime di alcuni benefici che venivano in precedenza annualmente prorogati. Si tratta, in particolare delle agevolazioni fiscali in materia di: accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui (grandi consumatori). Il beneficio, consistente nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa ordinarie, comporta l’applicazione dell’imposta in misura pari a 0,007 euro al metro cubo anziché a 0,012 euro; accisa sul gasolio e GPL per riscaldamento impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’articolo 5 del D.L. n. 356 del 2001. Il beneficio in commento consiste in un’ulteriore riduzione - che si aggiunge alla riduzione di costo introdotta dall’articolo 1 del D.P.R. n. 361 del 1999 - del costo pari a 0,026 euro per ciascun litro di gasolio e per ciascun chilogrammo di GPL; credito d’imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del D.L. n. 356 del 2001. Il beneficio consiste in un incremento della misura del credito d’imposta pari a 0,015 euro per ogni chilowattora di calore fornito. Lo stesso articolo 2 della legge finanziaria 2009 ha, inoltre, disposto la proroga per l’anno 2009 delle seguenti agevolazioni: costo del gasolio e del GPL impiegati per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il beneficio consiste in una riduzione del costo pari a 0,026 euro per litro per il gasolio) e a 0,026 euro per chilogrammo per il GPL; accise per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra ed estensione del regime agevolato agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre. Il beneficio consiste, di fatto, in una esenzione dall’imposta in quanto, sul piano normativo, si prevede l’applicazione di un’imposta pari a zero. Il Testo Unico sulle Accise (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è stato oggetto di importanti modifiche operate con il Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 recante "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE". Il suddetto provvedimento, oltre a recepire ed adeguare la normativa nazionale alla disciplina europea, ha anche provveduto ad armonizzare il regime fiscale delle accise inserendo nel TUA la disciplina contenuta in diversi testi normativi sia di carattere primario che secondario. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in favore del settore culturale e cinematografico, l'articolo 1 del D.L. 34/2011 (cosiddetto "decreto Omnibus", convertito con legge 26 maggio 2011, n. 75) ha disposto l'aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante. L’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario. Infine è stato disposto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. L'articolo 7 del citato D.L. 70/2011 ha introdotto una norma interpretativa, volta a precisare l’ambito applicativo delle disposizioni che incidono sulle aliquote IVA agevolate (al 10%) e sulla misura dell’accisa applicate al gas naturale per combustione per usi civili, specificando che esse operano con riguardo al singolo contratto di somministrazione, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso. Per effetto delle disposizioni introdotte con il D.L. 98/2011 (articolo 23, comma 50-quater), sono stati confermati dal 1° gennaio 2012 gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011. Dal 1° luglio 2011, tale provvedimento ha fissato l'ammontare dell'accisa sulla benzina a 613,20 euro per mille litri. Per il gasolio utilizzato come carburante, l'imposta ammonta a 472,20 euro per mille litri. Dossier pubblicati Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Schede di lettura (27/03/2009) Finanziaria 2009 - Legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Schede di lettura (19/01/2009) Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Schede di lettura Frodi fiscali, riscossione e incentivi - D.L. 40/2010 - A.C. 3350 - Schede di lettura (07/04/2010) Documenti e risorse web Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 2009 "IVA ad esigibilità differita" Agenzia Entrate Comunicazione telematica IVA per operazioni di ammontare superiore a 3000 euro |














