| CAMERA- La delega per la riforma fiscale e assistenziale. Informazioni aggiornate 8 settembre 2011 |
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Il Governo ha presentato un disegno di legge recante una delega legislativa per la riforma fiscale e assistenziale, volto a razionalizzare e semplificare il quadro normativo vigente, il cui esame è stato avviato dalla Commissione finanze il 7 settembre 2011.Informazioni aggiornate a giovedì, 8 settembre 2011La riforma socio-assistenziale La riforma fiscale Nella relazione illustrativa al disegno di legge A.C. 4566 si rileva come il sistema fiscale risulti caratterizzato da un carico tributario troppo elevato per quanto riguarda il lavoro e, al contempo, piuttosto contenuto per quanto riguarda il consumo; è inoltre necessario semplificare il sistema, al fine di ridurre i tempi necessari per l’adempimento degli obblighi fiscali. A questi fini il provvedimento prevede che l'imposta sul reddito delle persone fisiche passi dalle attuali cinque aliquote (che vanno dal 23 al 43 per cento, in relazione al reddito) a tre sole aliquote, pari rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento. Contestualmente, il nuovo regime fiscale dovrà inoltre prevedere: a) l’inclusione, fra i soggetti passivi, degli enti non commerciali; b) un nuovo sistema di determinazione dell’imponibile e di calcolo dell’imposta, caratterizzato dall’identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione; c) la concentrazione dei regimi di favore fiscale su natalità, lavoro e giovani. Si prevede inoltre l’introduzione, nell’ambito dei provvedimenti attuativi della delega, di un nuovo regime fiscale per i redditi di natura finanziaria, superando la distinzione tra “redditi di capitale” e “redditi diversi” a favore di una unica categoria di “redditi finanziari”, assoggettati ad un’imposta sostitutiva con una stessa aliquota, non superiore al 20 per cento, come peraltro anticipato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; potrà altresì disporsi un livello di aliquota più basso per i redditi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e da forme di previdenza complementare. Per quanto concerne l’IVA – sulla quale è intervenuto nel frattempo il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – si prospetta la revisione graduale delle aliquote, la riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, il coordinamento della relativa disciplina con quella delle accise ed, infine, la razionalizzazione dei sistemi speciali in relazione alla particolarità dei settori interessati. In ordine al riordino della disciplina delle accise, si prevede: a) la graduale rimodulazione delle aliquote delle singole accise; b) il coordinamento delle medesime aliquote con l’IVA, al fine di ridurne l’incidenza sui “prodotti essenziali” e la duplicazione dell’imposizione; c) la correzione degli effetti esterni negativi dell’imposizione su ambiente salute e benessere. Oltre, poi, a prevedersi la graduale eliminazione dell'IRAP (compensandone però la riduzione di gettito nei confronti delle regioni mediante nuovi trasferimenti o compartecipazioni), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile, la delega dispone la razionalizzazione delle cosiddette “imposte minori”: queste consistono in una pluralità di tributi e presupposti impositivi che ne rendono il sistema complesso in termini di gestione e di difficile applicazione per i contribuenti. A tale scopo si prevederà una imposta sui servizi, che dovrà unificare in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo i seguenti tributi: imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, imposta sulle assicurazioni ed imposta sugli intrattenimenti. Infine, in materia di semplificazione, oltre ad una rideterminazione della disciplina dell'obbligazione fiscale che minimizzi lo sforzo che il contribuente è tenuto a sostenere per effettuare gli adempimenti fiscali, si prevede la revisione degli attuali regimi forfetari volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo I decreti legislativi di attuazione della delega, sui quali dovrà previamente essere espresso il parere di una Commissione bicamerale ( composta da 15 deputati e 15 senatori) appositamente istituita dalla legge, dovranno essere emanati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. La riforma socio-assistenziale Per quanto concerne la riforma della materia socio-assistenziale, la relazione illustrativa osserva come essa si renda necessaria per riqualificare e riordinare la relativa spesa e per superare le sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e prestazioni che rendono poco efficace e antieconomico il sistema, anche in conseguenza del fatto che la spesa per i servizi sociali è frammentata tra diversi soggetti concorrenti fra loro che gestiscono quote diverse di risorse suddivise tra il servizio sanitario nazionale, l'INPS e i comuni. La riforma, basata sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, dovrà tener conto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo al contempo su tutto il territorio nazionale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. In tale quadro, essa dovrà essere finalizzata alla riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i principi di efficacia ed adeguatezza e alla promozione dell’offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociale. A tal fine il nuovo regime socio-assistenziale dovrà essere introdotto dai decreti legislativi, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: ridefinizione degli indicatori volti ad individuare la reale situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari; armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, evitando duplicazioni di servizi e responsabilizzando tutti i livelli di governo; istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni sulla base di parametri legati alla popolazione, all'età anagrafica e ad alcuni fattori ambientali; trasferimento ai comuni, singoli e associati, del servizio relativo alla carta acquisti, per il tramite delle organizzazioni non profittevoli In ordine agli effetti finanziari, viene espressamente disposto che dall'attuazione della legge di delega devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. 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