| CAMERA- Composizione stragiudiziale delle controversie, informazioni aggiornate al 5 settembre 2011 |
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Il decreto legislativo n. 28 del 2010, in attuazione di una delega contenuta nella legge di riforma del processo civile (legge n. 69 del 2009), disciplina la mediazione civile e commerciale, affidata ad organismi iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per un'ampia serie di controversie l'esperimento di un preventivo tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione.Informazioni aggiornate a lunedì, 5 settembre 2011La natura e l'oggetto della mediazione Gli organismi di conciliazione La legge 69/2009, di riforma del processo civile, persegue la duplice finalità da un lato, di semplificare e ridurre i tempi dei giudizi civili; dall’altro, di disincentivare lo stesso ricorso alla giustizia civile, attraverso la previsione di modelli extragiudiziali di composizione delle liti. Con riferimento a tale ultimo aspetto, essa contiene una delega al Governo per la disciplina della mediazione e della conciliazione delle controversie civili e commerciali, esercitata dal Governo con il decreto legislativo n. 28 del 2010. La natura e l'oggetto della mediazione Per “mediazione” si intende l’attività svolta da un terzo imparziale di assistenza delle parti finalizzata alla composizione della controversia al di fuori delle procedure giudiziarie; per “conciliazione” si intende l’esito positivo del procedimento di mediazione. L’attività di mediazione è affidata ad appositi organismi di conciliazione, iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disciplinato dal D.M. 180/2010); essa non preclude l’azione ordinaria. L’oggetto della mediazione viene circoscritto alle controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili delle parti. Il tentativo di mediazione riveste carattere obbligatorio, e costituisce quindi condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, soltanto rispetto ad alcune specifiche categorie di controversie. Nella scelta di tali controversie, il Governo si è attenuto ai seguenti criteri: rapporti destinati a prolungarsi nel tempo o in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, gruppo sociale o area territoriale, per i quali appaiono preferibili soluzioni extragiudiziali che meglio consentono la prosecuzione del rapporto (condominio, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisione, successioni, patto di famiglia); rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali appare più fertile il terreno della composizione giudiziale (responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa); tipologie contrattuali che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti, conoscono una diffusione di massa (contratti assicurativi, bancari e finanziari). Le disposizioni in materia di mediazione obbligatoria entrano in vigore il 20 marzo 2011, con l’esclusione di quelle riferite alle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, che entreranno in vigore il 20 marzo 2012 (a seguito della proroga disposta dall’articolo 2, comma 16-decies, del decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011). Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la mediazione è facoltativa e può essere attivata anche su invito che il giudice può formulare in qualsiasi momento del procedimento, tenendo conto della natura della causa, dello stato dell’istruzione e del comportamento delle parti. In ogni caso la mediazione non costituisce condizione di procedibilità dell’azione ed è esclusa la possibilità per il giudice di invitare le parti a procedervi per alcuni procedimenti specificamente indicati (tra i quali i procedimenti per ingiunzione, la convalida di sfratto, i procedimenti possessori) che, secondo il Governo, «sono posti a presidio di interessi per i quali un preventivo tentativo obbligatorio di mediazione appare inutile o controproducente, a fronte di una tutela giurisdizionale che è invece in grado, talvolta in forme sommarie e che non richiedono un preventivo contraddittorio, di assicurare una celere soddisfazione degli interessi medesimi» (cfr. la relazione illustrativa dello schema di decreto trasmesso alle Camere). Al fine di facilitare il ricorso alla mediazione, si prevede a carico dell’avvocato uno speciale obbligo di informazione nei confronti del cliente, già all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. Con disposizione assai contestata dal Consiglio nazionale forense in un documento inviato alle Camere, lo schema di decreto trasmesso alle alle Commissioni parlamentari) prevedeva la nullità del contratto tra l’avvocato e l’assistito. Sul punto, la Commissione Giustizia, nel parere reso nella seduta del 20 gennaio aveva chiesto la soppressione della disposizione, ritenendo sufficiente la previsione di un illecito disciplinare a carico dell'avvocato. Il testo del decreto legislativo n. 28 del 2010 sostituisce alla sanzione della nullità quella dell'annullabilità del contratto tra avvocato e cliente. Il procedimento di mediazione Il decreto legislativo opta per una regolamentazione “leggera” del procedimento di mediazione. Tale scelta si traduce nel rinvio al regolamento dell’organismo scelto dalle parti per la disciplina di dettaglio, nell’assenza di formalità per gli atti del procedimento e nella possibilità che esso si svolga secondo modalità telematiche. La domanda di mediazione viene presentata mediante deposito di un’istanza presso un qualsiasi organismo di conciliazione, senza indicare criteri di competenza territoriale. Sul punto la Commissione giustizia aveva chiesto al Governo di prevedere che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione fosse determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito. Ricevuta la domanda, spetta al responsabile dell'organismo di conciliazione nominare il mediatore. La durata massima del procedimento è fissata in 4 mesi. L'esito del procedimento Nel caso di raggiungimento di un accordo, il mediatore forma il processo verbale, al quale è allegato l’accordo, sottoscritto dalle parti; se l’accordo non si raggiunge, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che viene comunicata per iscritto alle parti, le quali hanno sette giorni di tempo per accettarla. Se le parti accettano la proposta di conciliazione, su questa si forma il processo verbale; in caso contrario il mediatore redige comunque il processo verbale, che conterrà l’enunciazione della proposta. Il verbale contenente l’accordo tra le parti è omologato con decreto del presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca. Gli organismi di conciliazione Gli organismi di conciliazione, la cui disciplina è ispirata al modello generale della conciliazione stragiudiziale in materia societaria, possono essere costituiti da enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza. Essi debbono essere iscritti in un apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia. Gli organismi istituiti presso i consigli dell’ordine degli avvocati, presso i consigli degli ordini professionali e gli organi di conciliazione presso le Camere di commercio sono iscritti nel registro a semplice domanda. Con il DM 18 ottobre 2010, n. 180 (recentemente novellato dal DM 145/2011) sono stati determinati i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione. Le agevolazioni fiscali Al fine di incentivare il ricorso alla mediazione, il decreto legislativo prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o altro diritto di analoga natura degli atti relativi al procedimento di mediazione, nonché l’esenzione del verbale d’accordo dall’imposta di registro (entro il limite di valore di 50.000 euro); inoltre, ai soggetti che si avvalgono della mediazione stragiudiziale è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità versata all’organismo di conciliazione fino ad un massimo di 500 euro e ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Approfondimenti L'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo (08/03/2011) Dossier pubblicati Documenti e risorse web Parere del CSM del 4 febbraio 2010.pdf
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