| CAMERA-Ires e irap, informazioni aggiornate al 1 settembre 2011 |
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Gli interventi sulla fiscalità delle imprese hanno interessato sia la generalità dei contribuenti, sia alcuni settori ed in particolare i settori petrolifero, bancario e assicurativo.Informazioni aggiornate a giovedì, 1 settembre 2011Settore petrolifero ed energetico Settore bancario e assicurativo Settore petrolifero ed energetico L’articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto un'addizionale all'imposta sui redditi nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell’energia elettrica, con ricavi superiori a 25 milioni. L’aliquota, fissata in origine al 5,5% e successivamente elevata al 6,5% dall’articolo 56 della legge n. 99 del 2009 (“collegato energia”), è stata da ultimo innalzata al 10,5% per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 (ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge). Tale ultimo provvedimento ha inoltre ampliato la platea di soggetti passivi cui si applica tale addizionale, estendendola - tra l'altro - anche alle imprese operanti nel trasporto e distribuzione del gas naturale.. La legge n. 7 del 2009 (ratifica trattato Italia-Libia) ha introdotto una ulteriore addizionale IRES pari al 4% per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi con determinati requisiti, tra i quali una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro. Settore bancario e assicurativo Per tali settori, l’articolo 82 del D.L. 112/2008 ha disposto la parziale indeducibilità degli interessi passivi (3% per l’esercizio in corso al 31/12/2007 e 4% a decorrere dal successivo); in materia di imposte indirette, ha assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale le locazioni di immobili effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario o assicurativo e ha disposto l'applicazione dell’IVA alle prestazioni ausiliarie infragruppo effettuate nel 2009 tra società operanti nel settore del credito e dell’assicurazione. Il decreto-legge "milleproroghe" (D.L. n. 225 del 2010) ha ulteriormento prorogato la deroga, fino al 30 giugno 2011, in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese di assicurazione, originariamente introdotta in considerazione dell'andamento dei mercati finanziari e al fine di evitare l'eccessiva svalutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono beni durevoli. Ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare (e in particolare per la verifica di solvibilità corretta) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Da ultimo, per le imprese del settore bancario e assicurativo l'aliquota IRAP è stata aumentata, rispettivamente, al 4,65% e al 5,90% (rispetto all'ordinaria misura del 3,9%) dall'articolo 23, comma 5 del DL 98/2011. Interventi agevolativi Tra le agevolazioni fiscali introdotte si segnalano: deduzione forfetaria ai fini IRPEF ed IRES pari al 10% dell’IRAP pagata (articolo 6, D.L. 185/2008); disciplina fiscale dei distretti produttivi e reti d’imprese finalizzata ad incentivare l’utilizzo di tali forme aggregative (articolo 6-bis del D.L. 112/2008, articolo 3 del D.L. 5/2009 e articolo 1, comma 1, lettera c) della L. 99/2009); incentivi alla capitalizzazione delle imprese. Per aumenti di capitale sociale fino a 500 milioni si presume un reddito pari al 3% del capitale stesso (articolo 5 del D.L. 78/2009); credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca (articolo 1 del D.L. 70/2011); credito d’imposta (articolo 2 del citato D.L. 70/2011) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, utilizzabile in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione; rifinanziamento delcredito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, già previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2-bis del citato D.L. 70/2011) mediante il ricorso ai fondi strutturali europei; incentivi fiscali (articolo 31 del D.L. 98 del 2011) al fine di sostenere l’avvio e la crescita di nuove imprese, vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese. Si evidenzia, inoltre, che con delibera CIPE dell'8 maggio 2009 (pubblicata in G.U. l'11 luglio 2009) sono state individuate 22 località qualificate come zone franche urbane. Con la stessa delibera sono state assegnate le risorse a ciascuna zona nell'ambito della dotazione complessiva fissata dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Altre misure Tra le altre misure introdotte si segnalano: le modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari chiusi (articolo 82, commi da 17 a 22, del D.L. 112/2008 e articolo 32del decreto-legge n. 78/2010). In materia son intervenuti sia il decreto legge n. 225/2010 ("milleproroghe"; tra le altre novità, ha introdotto il regime di tassazione basato sul realizzato in luogo di quello basato sul maturato) e il decreto legge n. 70 del 2011 ("decreto sviluppo"; viene introdotto un regime di tassazione per trasparenza per i partecipanti diversi da quelli istituzionali che possiedono una quota di partecipazione superiore al 5%. L’attuale regime fiscale di cui al citato articolo 7 resta, quindi, invariato per i soli investitori istituzionali e per gli altri partecipanti con una quota di partecipazione pari o inferiore al 5%); la limitazione di alcune agevolazioni previste in favore delle cooperative (articolo 82, commi da 25 a 29, del D.L. 112/2008). Si tratta, in particolare, dell’obbligo di destinare almeno il 5% degli utili realizzati dalle cooperative a mutualità prevalente ad un fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, dell’incremento dal 30% al 55% della quota di utili che le cooperative di consumo e i consorzi devono destinare a riserve indivisibili, dell’aumento dal 12,5% al 20% dell’aliquota della ritenuta fiscale operata sugli interessi corrisposti ai soci di cooperative; la possibilità di rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illegalmente all'estero. La disciplina, introdotta dall'articolo 13-bis del D.L. 78/2009, è stata parzialmente modificata e integrata dai decreti-legge n. 103 del 2009 e n. 194 del 2009; l'incremento delle aliquote IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF nelle regioni che non hanno rispettato il piano di rientro del deficit sanitario (in attuazione dell'art. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009) e le modifiche recate alla disciplina dell'imposta dalle norme in materia di federalismo regionale e fabbisogni standard.
Approfondimenti Il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (13/08/2010) Dossier pubblicati Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia - A.C. 2041 (12/01/2009) Misure di sostegno dei settori industriali in crisi - D.L. 5/2009 - A.C. 2187 - Schede di lettura Documenti e risorse web Circolare Agenzia Entrate n. 16 del 2009 "Deduzione forfetaria IRAP" Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 2009 "Rivalutazione beni immobili d'impresa" Circolare Agenzia Entrate n. 28 del 2009 "Riallineamento valori a seguito operazioni straordinarie" Circolare Agenzia Entrate n. 44 del 2009 "Detassazione degli investimenti in macchinari" Circolare Agenzia Entrate n. 35 del 2010 "Addizionale IRES per il settore energetico" Circolare Agenzia Entrate n. 61 del 2008 "Modifiche alla disciplina dei fondi immobiliari" |














