| CAMERA- Diritti aeroportuali, informazioni aggiornate al 2 agosto 2011 |
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La IX Commissione della Camera ha concluso l'esame dello schema di recepimento della direttiva 2009/12/CE, che istituisce un quadro comune per la disciplina dei diritti aeroportuali, imperniato sul confronto, in un contesto di libera concorrenza, fra le società di gestione degli aeroporti e le compagnie aeree.informazioni aggiornate a martedì, 2 agosto 2011Il costo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, che le società di gestione aeroportuali mettono a disposizione delle compagnie, viene recuperato mediante la riscossione di diritti aeroportuali. La legge n. 324/1976 individua, in particolare, il diritto di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, il diritto per l’imbarco passeggeri.
Il termine per l’emanazione dei decreti è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2011. Nelle more della loro adozione, si è provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all’aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato (il D.M. 4 ottobre 2010 ha aggiornato i diritti aeroportuali per l’anno 2010). Per gli aeroporti con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, l’articolo 17, comma 34-bis, del D.L. n. 78/2009, al fine di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture, ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi. Con la direttiva 2009/12/CE si intende introdurre un sistema di diritti aeroportuali basato, in un quadro di libera concorrenza, sul confronto fra gestori e utenti aeroportuali. La nuova disciplina si applica a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di passeggeri, e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. La direttiva prevede, tra l'altro, la designazione o l’istituzione di un'autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi ai principi sanciti dalla direttiva. L’esame sullo schema di decreto di recepimento della direttiva è stato avviato dalla IX Commissione della Camera il 20 luglio; nella seduta del 26 luglio si sono svolte le audizioni dei soggetti coinvolti (Enac, Assaeroporti, Assaereo, IBAR, AICAI). Il 2 agosto la Commissione ha espresso sul provvedimento parere favorevole con condizioni e osservazioni. Dossier pubblicati |














