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CAMERA-1.8 Sanzioni e premi per regioni ed enti locali, informazioni aggiornate al 2 agosto 2011 PDF Stampa E-mail
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In data 27 luglio 2011 la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha concluso l'esame dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365), esprimendo un parere favorevole recante numerose modifiche ed integrazioni al testo trasmesso dal Governo. Il successivo 28 luglio il Consiglio dei ministri ha approvato il testo definitivo del decreto.

informazioni aggiornate a martedì, 2 agosto 2011

I meccanismi sanzionatori

I meccanismi premiali

Il provvedimento completa la normativa attuativa del federalismo fiscale finora emanata e, allo scopo di dare seguito ai criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, introducendo elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

I meccanismi sanzionatori

Lo schema di decreto, come modificato sulla base del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l’obbligo di redigere una “relazione di fine legislatura regionale”, consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell’ente. Il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione e deve essere pubblicato – unitamente ad un rapporto di verifica della relazione predisposto da un organo esterno all’ente - sul sito istituzionale della regione stessa prima della scadenza della legislatura. La relazione va predisposta anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di “grave dissesto finanziario” riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per “responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della Regione”, ove sia accertato dalla Corte dei conti che le condizioni del dissesto siano riconducibili alla sua diretta responsabilità, con dolo o colpa grave, disponendosi conseguentemente la nomina di un commissario ad acta, in sostituzione del presidente rimosso, fino alla costituzione del nuovo Consiglio regionale. Per i successivi dieci anni il presidente rimosso non può essere candidato ad altre cariche elettive né può essere nominato a qualsiasi altra carica di governo degli enti territoriali, dello Stato e dell’Unione Europea. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, dei dirigenti del servizio sanitario e dell’assessorato regionale competente, con interdizione per dieci anni (fino a dieci anni per i componenti del collegio dei revisori dei conti, in relazione alla gravità accertata) da altre cariche in enti pubblici.

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali. Anche per essi, infatti, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, è prevista la relazione di fine mandato (in forma semplificata per i comuni fino a cinquemila abitanti) da parte del presidente della provincia o del sindaco. Per questi ultimi poi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, la “responsabilità politica”, comporta la sanzione dell’incandidabilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee, nonché il divieto di ricoprire posizioni di governo negli enti territoriali o cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Analogo divieto decennale di assunzione di cariche è stabilito per gli amministratori di cui sia stata riconosciuta la responsabilità nel dissesto; per i componenti del collegio dei revisori, in termini analoghi a quelli già stabiliti per le regioni, il divieto di nomina in altri enti locali ( o in enti ed organismi riconducibili agli stessi riconducibili) è disposto per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata.

Vengono altresì previste sanzioni a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno e si dispone per le regioni il versamento allo Stato (nell’anno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, e, per gli enti locali, una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo) in misura pari alla differenza predetta, nel limite comunque di un importo non superiore al 3% delle entrate correnti. Sia per le regioni che per gli enti locali è altresì previsto uno stringente limite all’impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l’obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo( e, per gli enti locali, anche degli organi elettivi) degli enti.

Una specifica norma prevede infine, anche ai fini di una valutazione dell’attività dei Ministri interessati, un raffronto tra fabbisogno di spesa delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed ammontare delle spese effettivamente sostenute a consuntivo, disponendo che annualmente i risultati di tale raffronto siano inviati dal Governo alle Camere, per le eventuali ulteriori determinazioni.

I meccanismi premiali

Lo schema di decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti “virtuosi”, (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l’obiettivo programmatico assegnato all’ente sia stato raggiunto. In tal caso si autorizza l'ente interessato a ridurre nell’anno successivo l’obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell’attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L’ammontare dello“sconto”, che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l’aggiudicazione di gare per l’approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono collegati ai risultati dell’ attività di recupero dell’evasione fiscale: alle province che abbiano partecipato all'accertamento dei tributi viene attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme accertate, relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo. Per quanto concerne gli enti territoriali nel loro complesso si prevede che sulla base di un accordo tra Governo, regioni ed enti locali, finalizzato alla ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, si definiscano gli obiettivi da raggiungere nell’attività di contrasto all’evasione fiscale, con contestuale fissazione delle misure premiali (o sanzionatorie) in relazione al raggiungimento di tali obiettivi. L’accordo deve intervenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, decorso il quale il Governo procederà all’attuazione di tale disposizione.

Dossier pubblicati

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni - Schema di D.Lgs. n. 365 (artt. 2, 17 e 26, L. n. 42/2009) - Schede di lettura (14/06/2011)

 

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