Il decreto-legge 112/2008 ha dapprima introdotto norme volte a promuovere il ricorso all'apprendistato professionalizzante e a quello finalizzato all'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Successivamente, un'ampia delega per la riforma dell'intera disciplina dell'istituto è stata conferita dall'articolo 46 della legge n.183 del 2010 (Collegato lavoro). Il provvedimento è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, dopo l'espressione del parere parlamentare, il 28 luglio 2011.
Informazioni aggiornate a venerdì, 29 luglio 2011
Il decreto-legge n.112 del 2008
La delega legislativa per la riforma dell'istituto
Il decreto-legge n.112 del 2008
L’articolo 23 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha disposto che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, prevista nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non possa essere superiore a sei anni, eliminando in tal modo il precedente limite minimo di durata di due anni.
Inoltre, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali.
Nell’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione vengono compresi i dottorati di ricerca tra i soggetti, di età tra i diciotto anni e i ventinove anni, che possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore.
Infine, in caso di assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell’apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative.
La delega legislativa per la riforma dell'istituto
La legge 183/2010 (cd. "collegato lavoro") ha riaperto (articolo 46) il termine per l'esercizio della delega volta al riordino della disciplina dell’apprendistato (delega già contenuta nella legge 247/2007 e non esercitata a causa della scadenza della legislatura).
Con una disposizione immediatamente precettiva, invece, è stato previsto che l'obbligo di istruzione si intende assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48, comma 8).
Il decreto legislativo attuativo della delega, dopo l'acquisizione dei previsti pareri della Camera dei deputati e del Senato il 27 luglio 2011, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2011. Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali (che vengono peraltro ridenominate). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto, l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.
Di grande rilievo sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Gli standard formativi sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi. Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.
Dossier pubblicati
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la emplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Schede di lettura (articoli 1-63-bis) - Parte I (03/10/2008)
AC 1972: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (D.L. n. 185/2008) (09/12/2008)
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Legge 4 novembre 2010, n. 183 - Schede di lettura (02/12/2010)
|