| CAMERA- Il controllo della spesa sanitaria, informazioni aggiornate al 28 luglio 2011 |
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Le principali misure riguardanti i livelli di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2010-2012 e il controllo della spesa sanitaria sono contenute nella legge finanziaria 2010, che ha attuato il Patto per la salute 2010-2012, e in due leggi successive, il decreto-legge 78/2010 e la legge di stabilità 2011. Per il biennio 2013-2014, i livelli di finanziamento del SSN sono stabiliti dal decreto-legge 98/2011.Informazioni aggiornate a giovedì, 28 luglio 2011I livelli di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale Le misure di contrasto ai disavanzi sanitari I livelli di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale La legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) ha dato attuazione al Patto per la salute 2010-2012 ed ha specificato le risorse per la programmazione della spesa sanitaria. In particolare, la finanziaria 2010 ha previsto, per gli anni 2010 e 2011, rispettivamente, un incremento di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro, da aggiungere al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente - pari a 104.564 milioni di euro per il 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011 - comprensivi: della riattribuzione degli 800 milioni di euro annui del decreto-legge 78/2009 [1]; dei 466 milioni di euro annui derivanti dalle economie sulla spesa del personale; e al netto: dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù; dei 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria previsit nella legge finanziaria per il 2008 [2]. Lo Stato si impegna inoltre ad assicurare, con provvedimenti legislativi successivi, l’importo delle risorse aggiuntive del Patto per la salute 2010-2012, pari a 550 milioni di euro per il 2010 e 834 milioni di euro per il 2011 [3]. Successivamente, il decreto legge 78/2010 [4] ha disposto i seguenti interventi: per il 2010, la copertura di 550 milioni di euro; per il 2011, una riduzione di 418 milioni di euro, e a decorrere dal 2012, una riduzione di 1.132 milioni di euro, per le economie di spesa del personale dipendente e convenzionato del SSN. Contestualmente viene stabilito, a decorrere dal 2011, la riduzione di 600 milioni di euro annui, per lo spostamento di un identico volume di spesa farmaceutica, dalla ospedaliera a quella farmaceutica territoriale. Di conseguenza, il livello di finanziamento ordinario di parte corrente del SSN cui concorre lo Stato per il 2011-2012, è rideterminato in diminuzione, rispettivamente, per 1.018 e 1.732 milioni di euro. Da ultimo, la legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) [5] ha incrementato il livello del finanziamento del SSN per il 2011 di 347,5 milioni di euro, a parziale copertura dei suddetti 834 milioni di euro, limitatamente ai primi cinque mesi del 2011. Il livello del finanziamento del SSN per il 2011 ammonta conseguentemente a 106.800.300.000 euro. Per gli investimenti pluriennali in edilizia sanitaria [6], la legge finanziaria 2010 ha elevato l’importo previsto da 23 a 24 miliardi di euro e, successivamente, la legge di stabilità 2011, ha destinato, per le stesse finalità, 1.500 milioni di euro, per l'esercizio 2012, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). A tali risorse aggiuntive concorrono: a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui; b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011; c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive. Le misure di contrasto ai disavanzi sanitari Per le regioni con elevati disavanzi sanitari [7], la legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010), come previsto dal Patto per la salute 2010-2012, ha stabilito nuove regole per i Piani di rientro e per il commissariamento delle regioni. Oltre a ridurre al 5% il livello di squilibrio economico (in precedenza fissato al 7%), per la presentazione del Piano di rientro regionale, viene modificata la procedura per la predisposizione e l’approvazione del Piano, nonché il procedimento di diffida della regione e della nomina di commissari ad acta. Accertato il deficit, la regione presenta entro il 30 giugno, il Piano, di durata non superiore al triennio, elaborato con AIFA e AGENAS. Dopo l'approvazione regionale, la valutazione è compiuta dal tavolo tecnico di monitoraggio, a cui partecipano rappresentanti dei ministeri competenti e delle regioni, e dalla Conferenza Stato-Regioni. Decorsi i termini previsti, il Governo valuta il Piano e lo approva. In caso di valutazione negativa lo stesso Governo nomina il Presidente della regione, commissario ad acta per gli adempimenti necessari. Ciò comporta, oltre all’applicazione delle disposizioni già vigenti, l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie verso la regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari, incremento delle aliquote). Le regioni, già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate [8], possono presentare un nuovo Piano di rientro, che detrmina con la sua approvazione la cessazione del commissariamento. Il decreto legge 78/2010 [9] ha inoltre disposto: per le regioni sottoposte ai piani di rientro ma non commissariate, la possibilità di proseguire, alla scadenza del 31 dicembre 2009, il piano di rientro, per il triennio 2010-2012, al fine anche dell'attribuzione della quota di risorse finanziarie, già subordinata, a legislazione vigente, alla piena attuazione del piano. per le regionicon piani di rientro e commissario ad acta, la ricognizione definitiva dei debiti accertati, la predisposizione di un piano che definisca modalità e tempi di pagamento dei debiti medesimi, il divieto di intraprendere o proseguire, fino al 31 dicembre 2010, azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni in oggetto. La legge di stabilità 2011 [10] ha concesso, per l’esercizio 2010, che le regioni che non hanno attuato completamente il loro piano, possono provvedere al disavanzo sanitario con risorse proprie, purché le misure di copertura siano adottate entro il 31 dicembre 2010, ed ha previsto: il divieto di intraprendere o proseguire fino al 31dicembre 2011azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e commissariate alla data dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; una deroga del 10 per cento del blocco automatico del turn-over del personale sanitario.
La spesa farmaceutica Sul contenimento della spesa farmaceutica, il decreto-legge 39/2009 [11] ha introdotto alcune disposizioni, per il 2009, per gli sconti praticati dalle aziende farmaceutiche sul prezzo dei farmaci venduti alle farmacie nel 2008. Le risorse saono destinate per 380 milioni di euro alla ricostruzione del dopoterremoto in Abruzzo e per un massimo di 40 milioni di euro per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. In particolare, le principali misure riguardano: la riduzione del 12 per cento dei prezzi dei farmaci equivalenti, una trattenuta dell’1,4 per cento dell’importo dovuto alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, con esclusione delle farmacie rurali con bassi fatturati, la rimodulazione, con riferimento ai farmaci equivalenti, delle quote di spettanza dell’azienda farmaceutica, del grossista e del farmacista sul prezzo di vendita al pubblico e la rideterminazione nella misura del 13,6 per cento del tetto di spesa della farmaceutica territoriale. Dal 2010 il decreto legge 78/2009 [12]ha di nuovo rideterminato (con un risparmio quantificato in 800 milioni di euro) il tetto della spesa farmaceutica territoriale, dal suddetto 13,6% al 13,3%. Successivamente, il decreto legge 78/2010 [13]: ha rideterminato le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di classe a), interamente rimborsati dal SSN, rispettivamente, al 3 per cento (precedentemente al 6,65%) e al 30,35% (precedentemente al 26,7%); ha prevedisto un’ulteriore quota di sconto del 3,65%, trattenuta dal SSN sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci al netto dell’IVA, interamente rimborsati dal SSN, ripartita, rispettivamente, per l’1,82% a carico delle farmacie, con esclusione delle farmacie rurali sussidiate e lasciando inalterati gli sconti già previsti a normativa vigente, e per 1,83% a caricodelle aziende farmaceutiche, che, sulla base di tabelle approvate dall’AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono l’importo alle regioni stesse; ha stabilito i criteri da adottarsi, successivamente, per la revisione delle modalità di remunerazione della spesa farmaceutica: tracciabilità e controllo delle distribuzione dei farmaci, e introduzione di una remunerazione fissa per la farmacia in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco; ha spostato un valore di 600 milioni di euro annui, dalla spesa farmaceutica ospedaliera a quella territoriale; ha determinato la predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con la conseguente definizione delle migliori soglie prescrittive dei farmaci generici da parte dei medici del SSN; ha rinviato ad un accordo in Conferenza Stato-regioni per migliorare le procedure di acquisto diretto dei medicinali da parte delle ASL; ha stabilito dal 2011, limiti di rimborso dei medicinali equivalenti di classe A, a cura dell’AIFA [14], con economia di spesa per il SSN di a 600 milioni di euro annui , nelle disponibilità delle regioni; prevede, dal 1 giugno al 31 dicembre 2010, una riduzione del prezzo dei medicinali equivalenti del 12,5%. Ulteriori misure di contenimento della spesa farmacetica sono state introdotte dal decreto legge 98/2011, che ha fissato gli incrementi del livello del finanziamento del Ssn per il 2013 e il 2014; gli interventi a tal fine necessari saranno stabiliti da un'Intesa Stato-regioni. Qualora l’Intesa non fosse raggiunta, entro il 30 giugno 2012, un regolamento governativo dovrà definire le procedure per porre a carico delle aziende farmaceutiche una quota non superiore al 35 per cento dell'eventuale sforamento del tetto del 2,4 per cento fissato per la spesa farmaceutica ospedaliera. L’aziende farmaceutiche saranno tenute a versare tale quota direttamente alle regioni. Qualora non venga rispettato il termine di emanazione del regolamento, dal 2013 l'AIFAaggiorna le tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni riferita ai farmaci generici, come previsto dal decreto legge 78/2010. Conseguentemente, a decorrere dal 2013, il tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale è rideterminato nella misura del 12,5 per cento, in luogo del tetto attuale fissato al 13,3 per cento.
[1] art. 22, comma 2, convertito dalla legge 102/2009 [2] art. 2, comma 283, legge 244/2007 [3] art.2, comma 67 della legge 191/2009 [4] art. 9, comma 16, convertito dalla legge 122/2010 [5] art. 1, comma 49 [6] art. 20, legge 67/1988 [7] Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Piemonte [8] Abruzzo, Campania, Lazio, Molise Calabria [9] convertito dalla legge 122/2010 [10] art. 1, commi 50-52, legge 13 dicembre 2010, n. 220 [11] convertito dalla legge 77/2009 [12] convertito dalla legge 102/2009 [13] convertito dalla legge 122/2010 [14] Il 30 marzo 2011, l'AIFA ha stabilito in delibera tali limiti Approfondimenti I disavanzi sanitari regionali (17/01/2011) Farmaci e spesa farmaceutica (01/04/2011) Dossier pubblicati
Finanziaria 2010 - A.C. 2936-A - Schede di lettura (09/12/2009) Finanziaria 2010 - A.C. 2936-A - Sintesi del contenuto (10/12/2009)
Documenti e risorse web Il controllo della spesa sanitaria Ministero della salute - Programmazione sanitaria e LEA - Dati economici CEIS - Fondazione economia Tor Vergata - Rapporto sanità 2009 CERGAS - Bocconi - Rapporto OASI 2010 Corte dei Conti - Spesa sanitaria e farmaceutica I dati del Sistema Informativo Sanitario - Spesa sanitaria e finanziamento del SSN Age.Na.S. - Sezione Monitoraggio della Spesa Sanitaria Health at a Glance: Europe 2010 Noi Italia 2011: Spesa sanitaria pubblica Noi Italia 2011: Spesa sanitarie delle famiglie Corte dei Conti - Rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica - Il Patto per la Salute Corte dei Conti - Giudizio sul Rendiconto generale dello Stato esercizio 2010: la spesa sanitaria Spesa farmaceutica AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Rapporti OsMed - L'uso dei farmaci in Italia | AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Federfarma - Spesa e consumi farmaceutici SSN Federfarma - Ticket regionali sui farmaci 2010 Spesa sanitaria - Ticket Age.na.s - Il Ticket di pronto soccorso: sistemi regionali Age.na.s - Il ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali: sistemi regionali |














