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CAMERA- Patto di stabilità, informazioni aggiornate al 28 luglio 2011 PDF Stampa E-mail
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Le regioni e gli enti locali partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea attraverso l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

Informazioni aggiornate a giovedì, 28 luglio 2011

Patto per le regioni

Patto per gli enti locali

Misure sanzionatorie

Con la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) è stata definita la disciplina del Patto di stabilità interno per gli anni 2011, 2012 e 2013, che rappresenta lo strumento attraverso il quale le regioni e gli enti locali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal nostro Paese in sede europea, con l’adesione al Patto europeo di stabilità e crescita. Gli obiettivi e le regole del patto sono definiti in modo differenziato per le regioni (articolo 1, commi 125-150, legge n. 220/2010, come modificati dall'art. 2 comma 33, del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011) e per gli enti locali (articolo 1, commi 87-124, legge n. 220/2010).

La disciplina del Patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario e gli enti locali per gli anni 2011-2013 è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, fissati dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 78/2010, realizzati attraverso una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni, alle province e ai comuni nei seguenti importi:
- per le regioni a statuto ordinario, 4.000 milioni di euro nel 2011 e 4.500 milioni a decorrere dal 2012;
- per le province, 300 milioni di euro per l’anno 2011 e in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012;
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.

Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli obiettivi di risparmio 'concordati' con ciascun ente, dovranno complessivamente realizzare il contributo agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall'art. 14, comma 1 lett. b) del decreto legge 78/2010, in 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Patto per le regioni

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, continua ad applicarsi la regola del controllo della spesa finale (corrente e in conto capitale) ma a differenza del triennio precedente gli obiettivi sono fissati in misura distinta per le spese in termini di competenza e per le spese in termini di cassa; ancora a differenza della precedente disciplina il complesso delle spese considerate è calcolato sulla media del triennio 2007-2009. Per ciascun anno, il complesso delle spese di competenza e di cassa non devono superare la media del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:

per l'anno 2011 del 12, 3% (competenza) e 13,6% (cassa)

per l'anno 2012 del 14,6% (competenza) e 16,3% (cassa)

per l'anno 2013 del 15,5% (competenza) e 17,2% (cassa)

Per le regioni a statuto speciale è confermata la disciplina che vede da un lato l’assoggettamento di queste agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Patto, dall’altro, data la particolare autonomia di cui esse godono, la necessità della definizione di una intesa – con il Ministero dell’economia - sulla misura e sulle modalità di tale concorso. Per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina del Patto di stabilità, a decorrere dal 2010, è contenuta nell'articolo 79 del DPR 670/1972 (statuto della regione) come ultimamente modificato dalla legge finanziaria 2010 (legge 191 del 2009) che ai commi 106-125 dell'articolo 2 ha revisionato l'ordinamento finanziario della regione autonoma al fine di recepire i principi del federalismo fiscale. Secondo quanto stabilito nella disciplina 'statutaria' gli obiettivi di risparmio sono calcolati in riferimento al saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché sul complesso delle spese.

A differenza della precedente disciplina, la legge determina la misura del concorso agli obiettivi di finanza pubblica - siano essi calcolati sul complesso delle spese o sul saldo finanziario - per ciascuna regione 'speciale' e provincia autonoma e per ciascun esercizio del triennio (nella Tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2011, che ripartisce tra gli enti suddetti i complessivi 500 milioni di euro per il 2011 e 1.000 milioni di euro per il 2012 e 2013).

Anche per il triennio 2011-2013 viene riproposta, con qualche modifica, la disciplina concernente la rimodulazione delle regole per gli enti locali. Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma consente altresì una rimodulazione 'orizzontale' tra gli enti locali della regione, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, sempre a patto che venga garantito il rispetto degli obiettivi complessivi.

Patto per gli enti locali

Gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per gli enti locali l’obiettivo del Patto di stabilità consiste nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di un determinato livello di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese, con l’eccezione di alcune voci, espresso in termini di competenza mista.
L’obiettivo di saldo finanziario per ciascun ente è determinato applicando alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, rilevata in termini di impegni, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, determinate percentuali, fissate per ogni anno del triennio 2011-2013, in maniera differenziata per le province e i comuni.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato.

Gli obiettivi così calcolati sono però rettificati per sterilizzare gli effetti connessi con il taglio dei trasferimenti determinati dal comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 78 del 2010.

Poiché il nuovo meccanismo di calcolo potrebbe determinare, per alcuni enti, una variazione sostanziale dell’obiettivo da conseguire rispetto all’obiettivo calcolato con il metodo precedente, indicato dall’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, per il solo anno 2011 l’obiettivo di saldo ottenuto con la nuova modalità viene ridotto della misura pari al 50% della differenza tra il saldo calcolato con il nuovo metodo e quello previsto ai sensi della disciplina previgente.

Limitatamente all’anno 2011, inoltre, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità, è prevista l’introduzione di ulteriori misure correttive, anche al fine di tener conto di spese connesse ad interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative derivanti dalla variazione delle regole del Patto.

Va inoltre ricordato che le province e i comuni (compresi i piccoli comuni) sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito sulla base dei vincoli a tale scopo dettati dall'articolo 1, comma 108, della legge n. 220/2010, come sostituito dall'art.2, comma 39, del D.L. n. 225/2011, convertito, con modificazioni, con legge 10/2011.

Misure sanzionatorie

Il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno comporta l’applicazione di una serie di misure sanzionatorie.

Per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità è previsto:

il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

il divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito;

il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione;

Per i soli enti locali è inoltre prevista:

la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti per l’anno successivo, in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all’obiettivo;

la riduzione del 30%delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (nuova sanzione introdotta dalla legge finanziaria per il 2011).

Una ulteriore sanzione è stata introdotta per le regioni dal decreto legge 78/2010. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 dispongono che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno in corso (2010) e per i successivi, la regione – o la provincia autonoma – sia tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente allo scostamento tra il risultato e l’obiettivo prefissato. Questa sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 2007-2009 (comma 148). Secondo quanto disposto dal comma 148-bis (introdotto dall'art. 2 comma 33, lett. g) del D.L. 225/2010, convertito con modificazioni con legge 10/2011) infine,  la regione che si trovi nella condizione appena descritta, si considera adempiente se nell'anno successivo attua le misure di rigore finanziario elencate nello stesso comma, misure che ripropongono le sanzioni 'ordinarie', elencate al comma 147. La regione, in sostanza, si auto applica le sanzioni, ed è tenuta alla trasmissione della certificazione attestante l'osservanza delle prescrizioni elencate, entro i dieci giorni successivi a ciascun trimestre. Decorsi i dieci giorni la regione si considera inadempiente.

Approfondimenti

Patto di stabilità interno per le regioni (30/05/2011)

Patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2011-2013 (14/03/2011)

Dossier pubblicati

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - D.L. 78/2010 - A.C. 3638 - Schede di lettura - Parte I (18/07/2010)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) - Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Schede di lettura (21/01/2011)

Documenti e risorse web

Il Patto di stabilità interno delle Regioni nel 2009, stralcio da "Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni (anni 2008 e 2009)", Corte dei conti, sezione autonomie, Doc. CI, n. 3

Il Patto di stabilità interno degli enti locali nel 2009, stralcio da "Deliberazione e relazione sui risultati dell?esame della gestione finanziaria e dell?attività degli enti locali per gli esercizi finanziari 2008 e 2009", Corte dei conti, sezione autonomie, Doc. XLVI, n. 3

 

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