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CAMERA-Riduzione e semplificazione dei riti civili, informazioni aggiornate al, 28 luglio 2011 PDF Stampa E-mail
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In attuazione della delega di cui all'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il Governo ha presentato al Parlamento uno schema di decreto legislativo volto alla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione. La Commissione giustizia ha espresso il suo parere (favorevole con condizioni e osservazioni) il 27 luglio.

Informazioni aggiornate a giovedì, 28 luglio 2011

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Camere

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Camere

Lo schema di decreto presentato alle Camere è stato emanato in attuazione delle previsioni dell’art. 54 del cd. “collegato competitività” (L. 18 giugno 2009, n. 69) che ha conferito una delega di 24 mesi al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nella giurisdizione ordinaria e sono regolati dalla legislazione speciale.

I principi e criteri di delega indicati dall’art. 54 sono i seguenti:

a) restano fermi i criteri di competenza ed i criteri di composizione dell’organo giudicante;

b) i procedimenti civili oggetto delle delega sono ricondotti ad uno dei modelli processuali del codice di procedura civile e in particolare:

1) ai procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, si applica il procedimento per le controversie in materia di lavoro (libro II, titolo IV, capo I, c.p.c.)

2) ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, si applica il procedimento sommario di cognizione (libro IV, titolo I, capo III-bis, c.p.c.), introdotto proprio dal ‘collegato competitività’, con esclusione della possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) a tutti gli altri procedimenti si applica al rito (ordinario) di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei tre riti indicati non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto n. 1669 del 1933, nel regio decreto n. 1736 del 1933, nella legge n. 300 del 1970, nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs 30 del 2005) e nel Codice del consumo (D.Lgs n. 206 del 2005).

Lo schema, composto da 35 articoli, mira a realizzare, pur in considerazione delle delimitazioni previste dalla delega, una prima e rilevante riduzione e semplificazione dei numerosi procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli ad uno dei tre modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito sommario, rito del lavoro. Il provvedimento accorpa e riassume in unico testo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali - dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV.

Si prevede, quindi, che mediante il rito del lavoro siano disciplinate le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato; le opposizioni alle sanzioni amministrative; le cause sui provvedimenti del Garante della privacy; e le controversie di natura agraria e in materia di registro dei protesti. Sono, invece, ricondotte al rito sommario di cognizione le cause sugli onorari forensi; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di immigrazione; le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale; le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, quelle sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche, quelle (numerose) in materia di discriminazione nonchè  le opposizioni alla riabilitazione del debitore protestato. Infine, nell'area del rito ordinario di cognizione saranno collocate le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici, e quelle alle stime effettuate nell'ambito di procedimenti di espropriazione; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri ed in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso.

Il provvedimento, in relazione al possibile mutamento del rito, prevede che spetti al giudice rettificare con un'ordinanza l'errore commesso quando una controversia viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal decreto, stabilendo anche l'eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza.
Quanto al regime transitorio, si stabilisce che i nuovi modelli di procedura civile non saranno comunque applicati ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il parere sul provvedimento da parte della Commissione giustizia avrebbe dovuto essere reso entro il 20 luglio. In realtà, le numerose problematiche emerse durante l'esame in sede consultiva, hanno consigliato un supplemento di riflessione, anche grazie alla deroga temporale concessa dal Governo. Nella seduta del 27 luglio 2011, la Commissione ha, infine, espresso un articolato parere favorevole, con condizioni ed osservazioni

 

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