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CAMERA- Caccia, informazioni aggiornate al 21 luglio 2011 PDF Stampa E-mail
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La legge Comunitaria 2009, legge n. 96/2010, con l'articolo 42 ha apportato significative modifiche alla legge sulla caccia. La normativa introdotta si differenzia da quella originariamente inserita nel ddl presentato al Senato, avendo la Camera, in seconda lettura (AC 2449-B, integralmente sostituito il testo iniziale.

Informazioni aggiornate a giovedì, 21 luglio 2011

Dopo un lungo iter parlamentare, che ha portato allo stralcio di numerose norme da parte di entrambi i rami parlamentari, è stata infine approvata la legge n. 96/2010, legge Comunitaria 2009, che con l'articolo 42 ha profondamente inciso sulla legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nota come legge sulla caccia.

Le disposizioni di modifica della legge quadro in materia di caccia (legge n. 157 del 1992) sono state introdotte  anche nel tentativo di fornire una risposta alle contestazioni che la Commissione Europea ha avanzato all’Italia con numerose procedure di infrazione per incompleto o cattivo recepimento della Direttiva 79/409/CEE sulla protezione degli uccelli selvatici (ora codificata e sostituita dalla direttiva 2009/147/CE).

Alla Camera, in seguito ad un dibattito piuttosto vivace sul provvedimento in seconda lettura (AC 2449-B), la Commissione Agricoltura ha approvato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo licenziato dal Senato.

 Le principali innovazioni alla attuale disciplina del prelievo venatorio, introdotte dunque dall'articolo 42, attengono:

ad una serie di misure (comma 1, lett. a), b) e c)) che mirano specificamente a preservare lo stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, in ottemperanza con quanto richiesto dall'art. 2 e dagli articoli 3 e 4 della direttiva. Detti articoli demandano ai singoli Stati membri il compito di adottare tutte la le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo alle necessità della specie (art.2); e richiedono altresì di adottare tutte la le misure necessarie (anche speciali) per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli indicate, una varietà e una superficie sufficienti di habitat (artt. 3 e 4);

all’obbligo (comma 1, lett.d)) di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche per la protezione degli uccelli, stabilendo anche che un decreto interministeriale dovrà individuare quali sono le informazioni che le regioni dovranno comunicare e le modalità della loro trasmissione.  Le novelle rispondono all'articolo 10 della direttiva che impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori necessari per la protezione, la gestione e lo sfruttamento dell'avifauna;

all'esplicitazione (comma 2, lett. a)) del divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e, nel caso delle specie migratrici durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, come richiesto dall'articolo 7, par.4 della direttiva;

alla facoltà (comma 2, lett. b)) concessa alle Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini del calendario venatorio per determinate specie, previa obbligatoria acquisizione del parere vincolante espresso dalI’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta;

al (comma 3) controllo sugli atti di approvazione della caccia in deroga, adottati da parte delle regioni, con l’inserimento di un termine preciso per l’ annullamento da parte del Governo di eventuali provvedimenti illegittimi di deroga e con la previsione dell’obbligo per le Regioni stesse di rispettare le “linee guida” che dovranno essere emanate con un decreto presidenziale, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (previsione volta a rispondere alla contestazione contenuta nelle procedure di infrazione circa l’intempestività del controllo statale sulle deroghe che, pure, l'articolo 9 della direttiva consente agli Stati membri);

alla previsione (comma 4) della consultazione obbligatoria della Commissione Europea nei casi di introduzione dall'estero di specie di uccelli che non vivono naturalmente nel territorio europeo (l'art. 11 della direttiva impone agli Stati membri non solo di vigilare sull'introduzione specie non presenti nell'area comunitaria, ma anche  di consultare in merito la Commissione);

all’integrazione dei divieti elencati dall'articolo 21 della legge (comma 5), diretti non solo ai cacciatori ma anche agli altri eventuali soggetti che possano mettere in atto comportamenti che disturbino o ledano le specie protette. I nuovi divieti ricalcano taluni divieti posti dalla direttiva con l'art. 5 lettere b) e d) e art. 6, primo paragrafo).

 

Le modifiche al calendario venatorio

 Il punto sul quale si è maggiormente concentrato il dibattito attiene alla disciplina dei periodi di attività venatoria (articolo 18 della legge n.157 del 1992 modificato dal comma 2 dell'articolo 42).

Al riguardo, la disciplina previgente stabiliva per ogni specie tutelata il “periodo” entro il quale la stessa poteva essere oggetto di prelievo venatorio, intendendosi con ciò il giorno d’inizio e di fine caccia. Modifiche del calendario venatorio da parte delle Regioni erano consentite, ma le date dovevano cadere in ogni caso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, e inoltre il numero complessivo delle giornate riservate alla caccia di ogni singola specie doveva restare quello stabilito dalla legge.

Il testo introdotto dal Senato ampliava significativamente la facoltà delle Regioni di apportare modifiche ai termini di inizio e fine caccia stabiliti dalla legge, prevedendo, per i soli mammiferi, il rispetto dell'arco temporale compreso tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, senza alcun riferimento al limite del numero delle giornate riservate alla caccia. Per le modiche al calendario venatorio degli uccelli la disciplina introdotta al Senato non sembrava far riferimento ad alcuno specifico limite temporale, se non quello di un generico rispetto della Direttiva 79/406.

Il testo licenziato dalla Camera e diventato legge prevede che le Regioni possano posticipare i termini di legge, non oltre la prima decade di febbraio, per determinate specie. L’esercizio di tale facoltà è subordinata alla previa obbligatoria acquisizione del parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), che dovrà essere reso entro 30 giorni e al quale le Regioni devono uniformarsi.

Approfondimenti

Riforma della caccia (15/06/2011)

il regime della caccia in deroga (08/07/2011)

Indagine sulla caccia (21/07/2011)

 

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