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Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici PDF Stampa E-mail
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Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici Word con link di riferimento

 19,luglio 2011

Presentazione

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, la Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011, del Garante per la protezione dei dati personali "Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici".

Il Garante, autorizza ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti indicati, secondo precise prescrizioni.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le stesse finalità possono essere realizzate con dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Per dato genetico si intende il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela.

La presente autorizzazione, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili, è rilasciata ai seguenti soggetti:

a) agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici;
b) agli organismi sanitari pubblici e privati, in particolare alle strutture cliniche di genetica medica;
c) a laboratori di genetica medica;
d) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti o agli istituti di ricerca, alle associazioni e agli altri organismi pubblici e privati aventi finalita' di ricerca;
e) agli psicologi, ai consulenti tecnici e ai loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica;
f) ai farmacisti;
g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati;
h) agli organismi di mediazione pubblici e privati;
i) agli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri e alle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare.

Possono essere trattati dati genetici e utilizzati campioni biologici inerenti finalità che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici; ad esempio:
a) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato, con il suo consenso, salvo il caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacita' d'agire, impossibilita' fisica o incapacita' di intendere o di volere;
c) ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettivita' in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o ricerca scientifica volta a sviluppare le tecniche di analisi genetica (sempre che la disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato.

La presente autorizzazione e' rilasciata anche quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile:
a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici;
b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso dell'interessato;
c) per l'accertamento dei vincoli di consanguineita' per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati.

I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalita' volte a prevenire la violazione dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati.

La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici e' limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

 

Documenti

Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

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