| Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici |
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Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici Word con link di riferimento19,luglio 2011PresentazioneE' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, la Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011, del Garante per la protezione dei dati personali "Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici". Il Garante, autorizza ai sensi degli articoli 26, 40, 41 e 90 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati genetici da parte dei soggetti indicati, secondo precise prescrizioni. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le stesse finalità possono essere realizzate con dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Per dato genetico si intende il risultato di test genetici o ogni altra informazione che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le caratteristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell'ambito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela. La presente autorizzazione, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili, è rilasciata ai seguenti soggetti: a) agli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai genetisti medici; Possono essere trattati dati genetici e utilizzati campioni biologici inerenti finalità che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati o campioni anonimi o di dati personali non genetici; ad esempio: La presente autorizzazione e' rilasciata anche quando il trattamento dei dati genetici sia indispensabile: I destinatari della presente autorizzazione conformano il prelievo e l'utilizzo dei campioni biologici e il trattamento dei dati genetici secondo modalita' volte a prevenire la violazione dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati. La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici e' limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi. Fonte: Garante per la protezione dei dati personali
Documenti Deliberazione n. 258 del 24 giugno 2011 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali Dossier correlati Referti medici on line: in arrivo le regole del Garante della privacy Privacy e web: per le PA, in vigore le linee guida del Garante Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti Link sul web |














