| CAMERA 1.8 Le sanzioni ed i premi relativi a regioni ed enti locali, informazioni aggiornate al 14 luglio 2011 |
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Lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365) è stato assegnato il 19 maggio 2011 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere, che dovranno esprimere il proprio parere entro il successivo 18 luglio, termine poi prorogato di 20 giorni.Informazioni aggiornate a giovedì, 14 luglio 2011Il provvedimento completa la normativa attuativa del federalismo fiscale finora emanata introducendo, con la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi. I meccanismi sanzionatori Lo schema di decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l’obbligo di redigere un “inventario di fine legislatura regionale”, consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell’ente il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione, e deve essere pubblicato sul sito istituzionale della regione stessa almeno dieci giorni prima delle elezioni. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di “grave dissesto finanziario” riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per “fallimento del proprio mandato di amministrazione dell’ente Regione”. Il presidente è interdetto per dieci anni da qualsiasi carica in organismi vigilati o partecipati da enti pubblici e, inoltre, i rimborsi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale sono decurtati del 30% nei confronti di liste che presentino nuovamente la candidatura del presidente rimosso a qualsiasi carica elettiva prima che siano trascorsi dieci anni. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei dirigenti del servizio sanitario e dell’assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, con interdizione da sette a dieci anni da altre cariche pubbliche. Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali, prevedendosi anche per essi, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, l’inventario di fine mandato da parte del presidente della provincia o del sindaco, prevedendosi per questi ultimi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, il “fallimento politico”, vale a dire l’ineleggibilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee. Se inoltre la Corte medesima accerti gravi responsabilità nell’ attività dei revisori, gli stessi non potranno essere nominati nei collegi di revisori degli enti locali per un periodo fino a dieci anni. Specifiche sanzioni sono infine previste a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno disponendosi, sia per le regioni che per gli enti locali, il versamento allo Stato (nell’anno successivo a quello in cui si verifica l’inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, uno stringente limite all’impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l’obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti interessati. I meccanismi premiali Lo schema di decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti “virtuosi”, (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l’obiettivo programmatico assegnato all’ente sia stato raggiunto, consentendosi in tal caso all’ente interessato di ridurre nell’anno successivo l’obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell’attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L’ammontare dello“sconto”, che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l’aggiudicazione di gare per l’approvvigionamento di beni e servizi. Ulteriori meccanismi premiali sono previsti infine distintamente per le province e per le regioni: quanto alle prime, si dispone l’attribuzione di una quota del gettito derivante dalla partecipazione delle stesse all’accertamento dei tributi, nella misura del 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo; per le regioni, si prevede che i trasferimenti ad esse attribuibili a valere sulle risorse del fondo perequativo regionale (di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 68/2011) terranno conto dei risultati conseguiti da ciascuna regione nella lotta all’evasione, quantificati sulla base del maggior gettito conseguito. Dossier pubblicati |














