| CAMERA- Energia nucleare, informazioni aggiornate a mercoledì, 8 giugno 2011 |
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Il decreto-legge 34/2011, come modificato dalle Camere, ha disposto l'abrogazione delle norme in materia di impianti di produzione di energia nucleare elaborate durante la legislatura. Con il D.P.R. 23 marzo 2011 è stato indetto, per i giorni 12 e 13 giugno, un referendum abrogativo in materia di legislazione sul nucleare.Informazioni aggiornate a mercoledì, 8 giugno 2011Accordo Italia-Francia sul nucleare L’art. 7 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 (A.C. 1386), ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della “Strategia energetica nazionale” (SEN), intesa come strumento di indirizzo e programmazione energetica a carattere generale. Nella versione del decreto-legge 112/2008, la SEN contemplava la realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare e la promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione. La legge 75/2011, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307), ha dettato una nuova formulazione della SEN eliminando ogni riferimento al nucleare. In linea con la Strategia energetica nazionale, come delineata dal decreto-legge 112/2008, l'art. 25 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter) ha disposto una delega al Governo per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio e per il deposito definitivo dei rifiuti radioattivi, e per la definizione delle misure compensative in favore delle popolazioni interessate. La delega prevede altresì che vengano stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione dei citati impianti. A tale delega il Governo, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 174), ha dato attuazione con il decreto legislativo 31/2010. Tra i punti più significativi del decreto si ritiene di porre in evidenza: la definizione di una Strategia del Governo in materia nucleare, propedeutica all’avvio delle procedure localizzative ed autorizzative, alla quale queste ultime devono aderire; la previsione di un ruolo rilevante delle Regioni interessate, chiamate ad esprimere un’intesa, propedeutica all'intesa con la Conferenza unificata, fin dalla fase di localizzazione, e poi anche nell’ambito della procedura di autorizzazione per gli impianti nucleari e per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; la possibilità di concludere i procedimenti delle intese, sia con le Regioni sia con la Conferenza unificata, attraverso le forme di sussidiarietà già previste dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di leale collaborazione; la fissazione di appositi requisiti tecnici, professionali e organizzativi per gli operatori autorizzati alla realizzazione e all'esercizio di impianti nucleari; l’istituzione di “Comitati di confronto e trasparenza” per ciascun sito, finalizzati a garantire alla popolazione l’informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull’attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l’esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente; la previsione di uno stretto coinvolgimento dell’Agenzia per la sicurezza nucleare - quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza nel settore nucleare, istituita dalla legge 99/2009 - in ogni passaggio procedurale, al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza per l’ambiente, la popolazione ed i lavoratori; la fissazione di tempi procedurali che contemperino le esigenze di sicurezza sopra richiamate e di celere attuazione della Strategia nucleare. Il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 333 correttivo del suddetto D.Lgs. 31/2010, volto al chiarimento e coordinamento del testo, a semplificare e rendere più chiare le procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti nucleari e a ridurre i tempi di costruzione, a dare più flessibilità al procedimento di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ad accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari esistenti, a definire in maniera più esaustiva i requisiti tecnici richiesti per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e del Deposito nazionale. Il provvedimento inoltre, adeguandosi a quanto statuito dalla Corte costituzionale (cfr. infra), prevede la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) della Regione interessata in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto nucleare. Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera il 16 marzo 2011 hanno espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni. Al Senato, il parere favorevole con osservazioni è stato espresso dalla Commissione Industria nella seduta del 22 marzo 2011. A seguito dell'ottenimento dei prescritti pareri, il Consiglio dei Ministri n. 133 del 23 marzo 2011 ha approvato il provvedimento, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011 (decreto legislativo 41/2011). La legge 75/2011, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307), ha disposto l'abrogazione delle norme in materia di impianti di produzione di energia nucleare contenute nelle leggi approvate durante la legislatura in corso in relazione al rilancio del nucleare. Si segnala inoltre che la suddetta legge 99/2009 prevede l'approvazione, da parte del CIPE, di un Piano operativo per la promozione della ricerca e innovazione nel settore energetico, anche con riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione. Giurisprudenza costituzionale La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2010, ha respinto i ricorsi di numerose Regioni che avevano impugnato alcune disposizioni della legge 99/2009 in materia nucleare e in particolare la norma di delega di cui all'art. 25. Inoltre la Corte, con sentenza n. 331/2010, ha dichiarato illegittime le leggi regionali con cui Puglia, Basilicata e Campania avevano vietato l'installazione sul loro territorio di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare e di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Successivamente, invece, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del decreto legislativo 31/2010 nella parte in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la Conferenza Unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari (sentenza n. 33/2011, che peraltro ha dichiarato inammissibili o infondate tutte le altre numerose questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni ricorrenti con riferimento al citato decreto legislativo). Inoltre la Corte (sentenza n. 28/2011) ha dichiarato ammissibile un referendum abrogativo contro la costruzione di nuove centrali nucleari in Italia. In seguito alle modifiche apportate dalla legge 75/2011 (che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 34/2011 (A.C. 4307)) alla legislazione italiana in materia di energia nucleare, il quesito referendario è stato modificato. Sul nuovo quesito la Corte (sentenza n. 174/2011) ha effettuato una ulteriore pronuncia di ammissibilità. Accordo Italia-Francia sul nucleare Il Ministro dello sviluppo economico ha riferito alle Commissioni riunite X Camera e 10a Senato, nella seduta dell’11 marzo 2009, in merito ai contenuti del Protocollo di Accordo tra Italia e Francia sulla cooperazione nel settore dell’energia nucleare, firmato in occasione del vertice di Villa Madama del 24 febbraio 2009. Grazie a tale accordo il progetto nucleare italiano potrà avvalersi della consolidata esperienza della Francia la cui dotazione di centrali nucleari attive è la più consistente a livello mondiale, dopo gli USA. Il Protocollo, avente carattere di “accordo-quadro”, rimette a successivi accordi operativi la definizione dei singoli aspetti concreti della cooperazione tra i due Stati ed inoltre lascia impregiudicata la scelta delle tipologie di impianti nucleari da realizzare nel territorio nazionale e non contiene clausole che introducono vincoli di “esclusiva”. Si ricorda inoltre che presso la X Commissione della Camera ha avuto luogo, nella seduta del 4 novembre 2009, l'audizione dell'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti, in relazione all'evoluzione dell'accordo di cooperazione tra Italia e Francia sull'energia nucleare. Atti di sindacato ispettivo Con l’interpellanza 2-00057, svolta alla Camera nella seduta del 27 gennaio 2009, sono state richieste delucidazioni sul piano di sviluppo delle centrali nucleari nel nostro Paese, con particolare riguardo alla individuazione dei siti, alla messa in sicurezza delle scorie e al reperimento delle risorse per finanziare il progetto (v. Strategia energetica nazionale). Anche con l'interrogazione a risposta immediata 3-00833, svolta alla Camera nella seduta del 13 gennaio 2010, sono state richieste delucidazioni in merito agli orientamenti del Governo sull'individuazione dei siti degli impianti per la produzione di energia nucleare. Dossier pubblicati Sul collegato sviluppo ed energia Sul decreto-legge n. 34/2011 Sul decreto-legge per lo sviluppo economico D.L. 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributraria, convertito dalla legge 133/2008 - Schede di lettura (articolo 7) Sull'energia nucleare L'energia nucleare in Italia (28/01/2009) Sulla localizzazione, realizzazione ed esercizio di impianti nucleari |














