| CAMERA-La tutela del cliente bancario, informazioni aggiornate al 25 maggio 2011 |
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La crisi ha influenzato anche l'assetto dei rapporti tra banca e cliente: la tutela di quest'ultimo è stata rafforzata modificando la disciplina dei contratti bancari e le norme che regolano i rapporti con gli istituti.Informazioni aggiornate a mercoledì, 25 maggio 2011I contratti e la disciplina delle clausole Norme in materia di trasparenza I contratti e la disciplina delle clausole Nel quadro delle misure anticrisi, è stata integrata (articolo 4 del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155) la disciplina in tema di garanzia sui depositi, aggiungendosi ai sistemi già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio di una garanzia statale a favore dei depositanti presso le banche italiane. Il decreto legislativo n. 49 del 2011 ha in seguito attuato la direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi bancari per quanto riguarda il livello di copertura e i rimborsi. Inoltre il D.L. n. 185 del 2008 (articolo 2-bis) ha previsto la nullità, a determinate condizioni, di alcune clausole bancarie la cui applicazione risultava particolarmente onerosa per il cliente, tra cui la pattuizione di “massimo scoperto”. Alla luce delle norme introdotte, la clausola è nulla ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Al fine di contenere il costo delle commissioni bancarie, (Articolo 2, comma 2 del D.L. 78/2009), per rendere effettivi i benefici derivanti dal limite alla commissione di massimo scoperto, l'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. Con il D.Lgs. n. 141 del 2010 (come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 2010) è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori - per cui si veda il relativo tema - e sono state tra l'altro ricondotte entro il Testo unico bancario altre disposizioni, contenute in leggi speciali, intervenute nel tempo in materia di trasparenza dei contratti bancari (Titolo II). Il decreto-legge per il semestre europeo (D.L. 70/2011) ha infine introdotto una parziale deroga alla disciplina della modifica unilaterale delle condizioni dei contratti bancari nei riguardi delle imprese. Per quanto concerne le numerose misure in materia di mutui e contratti di finanziamento, si veda il tema web relativo alla disciplina dei mutui. Arbitro Bancario Finanziario Il 18 giugno 2009 la Banca d’Italia ha emanato disposizioni in materia di Arbitro Bancario Finanziario – ABF, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, cui gli intermediari devono aderire ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993). La delibera del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio – CICR del 29 luglio 2008, n. 275 ha indicato i criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell’organo decidente. Lla Banca d'Italia ha articolato l’ABF in tre collegi giudicanti (siti a Milano, Roma e Napoli); in data 14 ottobre 2009 sono stati nominati i membri dell'organo decidente dell'Arbitro Bancario Finanziario ed è stato approvato il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di detto organo. Conti dormienti Si ricorda che la legge finanziaria del 2006 (articolo 1, comma 345 e ss.gg. della l. 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto l’uso delle somme provenienti da conti e rapporti non movimentati ("conti dormienti") per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie (ad esempio, i soggetti danneggiati dal default dei “bond argentini”). Con il D.L. n. 155 del 2008 (articolo 4, comma 1-bis) sono state modificate le procedure per acquisire determinate categorie di somme (tra cui gli assegni circolari non riscossi) al “Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie”: l'acquisizione avviene se le somme non sono state reclamate entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Il decreto-legge Alitalia (D.L. 28 agosto 2008, n. 134) aveva esteso il meccanismo risarcitorio ai piccoli azionisti e agli obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A che non avessero esercitato diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società; successivamente, tuttavia, per tali soggetti sono stati disposti altri e specifici meccanismi di tutela (disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009 e dal D.L. n. 78 del 2009). Norme in materia di trasparenza Il 29 luglio 2009 la Banca d'Italia ha emanato la nuova disciplina in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" con l'obiettivo, "di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario." La disciplina è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme sui sistemi di pagamento e in materia di credito al consumo. Dossier pubblicati |














