| CAMERA- Processo civile, informazioni aggiornate a lunedì, 23 maggio 2011 |
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Il nucleo della riforma del processo civile è contenuto nella legge 69/2009 cui ha fatto seguito - per la disciplina della mediazione delle controversie civili - il decreto legislativo 28/2010. Si segnala anche la riforma dell'istituto della class action operata dalla legge 99/2009.Informazioni aggiornate a lunedì, 23 maggio 2011Riforma del processo civile Le disposizioni contenute nel Capo IV della legge 69/2009 hanno la finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi dei giudizi civili, di contenimento e razionalizzazione delle spese di giustizia, nonché di disincentivare lo stesso ricorso alla giustizia civile, ipotizzando modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle liti. Con riferimento a tale ultimo profilo, si segnala la delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale, in attuazione della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 28 del 2010 (su cui Composizione stragiudiziale delle controversie). Le principali linee di intervento cui si ispira la riforma del processo civile sono le seguenti: ampliamento della competenza del giudice di pace; semplificazione del contenuto della sentenza e modifiche al relativo regime di pubblicità; modifica della disciplina della prova testimoniale nel processo di cognizione, tra cui si segnala la facoltà per il giudice, su accordo delle parti, di assumere testimonianze scritte; abbreviazione di numerosi termini processuali, tra cui il dimezzamento del “termine lungo” per le impugnazioni; introduzione del "filtro in Cassazione", ossia di un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, affidato dal primo presidente ad un’apposita sezione, di regola composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte di cassazione; i motivi di inammissibilità del ricorso sono esplicitamente individuati nel fatto che le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione (e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento) e nel fatto che la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata; introduzione del procedimento sommario di cognizione. Il procedimento è attivabile per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, si caratterizza per la semplificazione della trattazione e si conclude con la pronuncia di un'ordinanza; delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione regolati dalla legislazione speciale volta in particolare alla riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione) e alla soppressione del rito societario; alcune novità in materia di processo di esecuzione, anche in materia di integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto. Class action L’articolo 49 della legge 99/2009 riforma l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori (su cui, più ampiamente, Class action). Nella nuova disciplina, la class action ha la finalità di tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica; può trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette. Dossier pubblicati Sul collegato energia Sul collegato in materia di sviluppo economico Gli interventi in materia di giustizia - AC 1441-bis-A (26/09/2008) |














