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Home Documenti RETI DI IMPRESE: Parere e osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
RETI DI IMPRESE: Parere e osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PDF Stampa E-mail
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COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ISTITUTO DELLE RETI DI IMPRESE, COSÌ COME DISCIPLINATE DALL’ARTICOLO 3, COMMA 4-TER, DEL DECRETO LEGGE N. 5/2009, COME CONVERTITO IN LEGGE N. 33/2009, E S.M.I..

 

Con la presente comunicazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l’Autorità) intende formulare alcune osservazioni in merito all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 20 febbraio 2009, n. 5, “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dall’articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Nelle intenzioni del Legislatore, chiarite e approfondite dal Governo nella comunicazione di notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea1, l’istituto del contratto di rete vuole rappresentare, in un momento di particolare crisi economica, uno strumento di associazione tra imprese e risponde alla specificità della struttura industriale italiana, caratterizzata da numerose piccole imprese a compagine proprietaria ristretta, che desiderano collaborare senza perdere la propria autonomia. In questo contesto, il contratto di rete rappresenta uno strumento tale da consentire alle imprese, specie quelle medio-piccole, di competere in modo più efficiente ed efficace su mercati sempre più globalizzati.

 

L’Autorità osserva che, per quanto condivisibile nella ratio e nelle finalità di carattere generale, l’istituto del contratto di rete non può, tuttavia, costituire una deroga ai principi della libera concorrenza e del mercato che, come pacificamente riconosciuto, hanno rilevanza costituzionale ed informano in maniera trasversale tutto l’ordinamento.

 

A questo proposito, risulta evidente che, così come disciplinate dall’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009, le reti di imprese risultano idonee ad essere qualificate come possibili intese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90 e dell’articolo 101 TFUE. Quanto ai requisiti soggettivi, i contratti di rete interessano, infatti, due o più imprese; quanto ai requisiti oggettivi, le reti costituiscono una forma di coordinamento delle condotte commerciali delle imprese aderenti, anche mediante lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.

 

Come noto, tali condotte possono risultare idonee a produrre effetti anticoncorrenziali, laddove incidano direttamente sulle normali dinamiche competitive, alternando le spontanee logiche del mercato.

 

L’Autorità osserva che, specie in un momento di particolare crisi economica, la concorrenza rappresenta uno strumento privilegiato ed efficace di crescita del mercato, in quanto, per sua stessa natura, essa è finalizzata ad accrescere il benessere di consumatori, ottimizzando i fattori della produzione e incidendo positivamente sullo sviluppo tecnologico. In questo contesto, qualsiasi forma di collaborazione tra imprese può risultare davvero efficiente soltanto se attuata in senso pro-concorrenziale e non, invece, per eludere le regole antitrust.

 

Affinché l’istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia antitrust, è necessario, pertanto, che l’accordo risulti effettivamente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti e non costituisca, invece, uno strumento finalizzato a costituire indebite posizioni di vantaggio, in violazione della normativa antitrust, ma anche della stessa ratio dell’istituto.

 

L’Autorità ricorda, a questo proposito, che possono essere considerati compatibili con la disciplina sulla concorrenza quegli accordi che determinano un miglioramento dell’efficienza economica e favoriscono la concorrenza nella misura in cui sono suscettibili di ridurre la duplicazione delle attività di ricerca e sviluppo, di stimolare l’innovazione in settori ed ambiti laddove non sarebbe altrimenti possibile, di agevolare la diffusione delle tecnologie e di promuovere la concorrenza sui mercati2. Viceversa, devono essere considerati incompatibili con la disciplina antitrust quegli accordi che producono, in ultima istanza, effetti anticoncorrenziali, consistenti, ad esempio, nella spartizione del mercato, nel coordinamento dei comportamenti di prezzo, nell’adozione di condotte escludenti.

 

Nello stipulare il contratto di rete è auspicabile che le imprese aderenti individuino chiaramente l’oggetto della cooperazione in modo che le ragioni dell’adesione siano ispirate a finalità pro-competitive.

 

Quanto poi alla portata restrittiva dei contratti di rete, essa dipende da una serie di circostanze che devono essere valutate caso per caso, alla luce delle dimensioni delle imprese interessate, del tipo di condotta posta in essere e dalle caratteristiche del mercato di riferimento. A questo proposito, per ciò che concerne in particolare le imprese piccole e medie (PMI), l’Autorità sottolinea che la ridotta dimensione delle imprese aderenti alla rete non costituisce una presunzione di conformità alla legge antitrust, specie nel caso di restrizioni particolarmente gravi (cc.dd. hardcore restrictions).

 

In conclusione, l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, l’istituto del contratto di rete possa essere ritenuto compatibile con i principi e le leggi in materia antitrust soltanto laddove esso sia chiaramente inteso ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese aderenti, e non invece ad alterare le normali dinamiche concorrenziali presenti nel mercato.

 

Del resto, l’Autorità sottolinea che, per potere essere realmente qualificato come strumento finalizzato al superamento della crisi economica conformemente alla ratio dell’intervento legislativo, il contratto di rete debba necessariamente essere configurato e realizzato in senso pro-concorrenziale e con finalità pro-competitive, in conformità e nel rispetto delle regole antitrust, così da risultare idoneo, in ultima istanza, a migliorare le condizioni di efficienza e di sviluppo del mercato. ( Fonte: Newsletter Ascomac)

 

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