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GOVERNO: Occupazione e formazione dei giovani: nuova disciplina dell'apprendistato PDF Stampa E-mail
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Presentazione

Il Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 ha approvato uno schema di decreto legislativo, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.

La riforma, ha dichiarato il Ministro Sacconi, concorre a riportare il lavoro a componente essenziale del processo formativo ed educativo di una persona.

Il decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 247/07 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita e modifica in parte la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003; sul testo verrà sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Queste alcune delle disposizioni.

Sono previste tre tipologie di contratto:

apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;

apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

Con contratto di apprendistato per la qualifica professionale possono essere assunti in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del titolo di studio da conseguire e non può essere superiore a tre anni.

Con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere possono essere assunti in tutti i settori di atività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione contrattuale i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per coloro che hanno già una qualifica professionale ( come specificato da dal decreto n. 226/05) il contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni. Con contratti collettivi e accordi interconfederali vengono stabiliti, in base all’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durate e le modalità della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il contratto non può superiore a sei anni.

Con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività, pubblici e privati. In questo caso si tratta di attività di ricerca o per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso di lui. Se non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha in numero inferiore a tre, può assumere tre apprendisti. La norma non si applica alle imprese artigiane né alle agenzie di somministrazione.

La regolamentazione dei profili formativi sarà attuata d’intesa tra le regioni e province autonome e i ministeri del lavoro e politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presentazione

Disciplina del contratto e inadempimento dell'obbligo di formazione

Documenti

Relazione testo unico dell'apprendistato

Comunicato Consiglio dei Ministri n. 138 del 5 maggio 2011

Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

Legge n. 47 del 24 dicembre 2007

Dichiarazione del ministro Sacconi del 5 maggio 2011

Dossier correlati

Italia 2020: piano d'azione per l'occupabilità dei giovani

Apprendistato professionalizzante: circolare del 10 novembre 2008

Link sul web

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

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