| GOVERNO: Distretti turistico-balneari: cosa sono e come sono regolati |
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16 MaggioPresentazioneNel decreto legge sullo sviluppo, varato il 5 maggio dal governo e pubblicato il 13 maggio sulla Gazzetta ufficiale, vengono rilanciati i distretti a vocazione turistico-balneare attraverso le Reti d’impresa e le zone a burocrazia zero sulla fascia costiera del nostro Paese.Distretti turistico-balneari: cosa sono e come sono regolatiPossono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. In questi territori, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati. Alle imprese dei Distretti, costituite in rete (articolo 3, comma 4-bis decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo (articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) legge 23 dicembre 2005, n. 266), previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale (articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005). Nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonchè presentare richieste ed istanze, nonchè ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonchè una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Fonte: Decreto legge sullo sviluppo (n.70 del 13/5/2011) Stabilimenti balneari: dalle concessioni al diritto di superficie Comunicati stampa Comunicato sulla nautica da diporto Documenti Art. 3 DL n.70 del 13 maggio 2011 Dossier correlati Link sul web
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