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Home Documenti CAMERA- Testamento biologico, informazioni aggiornate al 20 aprile 2011
CAMERA- Testamento biologico, informazioni aggiornate al 20 aprile 2011 PDF Stampa E-mail
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In tema di bioetica il dibattito parlamentare si è concentrato essenzialmente sui temi del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento, mediante l'esame di diverse proposte di legge che, approvate dal Senato, sono attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si tratta di temi fortemente connessi al diritto costituzionale alla salute ed alle sue implicazioni sulle problematiche del "fine vita".

Informazioni aggiornate a mercoledì, 20 aprile 2011

Il testamento biologico

Il testamento biologico

Sui temi riconducibili alla generale categoria della bioetica, ed in particolare su quelli concernenti la fine della vita e il "diritto a morire con dignità", si è sviluppato, negli ultimi anni nel nostro Paese, un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che non ha lasciato indifferente il legislatore. Il dibattito è fondato sul riconoscimento del diritto alla salute, di cui all’articolo 32 della Costituzione, quale diritto fondamentale e del principio del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Peraltro, il principio del consenso informato viene sancito anche dalla Convenzione di Oviedo - ratificata dalla legge n. 145 del 28 marzo 2001 -, dal codice di deontologia medica e da specifiche disposizioni normative.

Si fa riferimento, da un lato, al ricorso agli analgesici per alleviare il dolore e, più in generale, alle cure palliative, dall’altro al rifiuto o alla sospensione di trattamenti eccezionali, che non hanno più valore di terapia. Particolari problemi sorgono inoltre quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà e di opporsi a determinati trattamenti.

Nell’ottobre 2008 il Senato ha avviato l’esame, concluso, in prima lettura, il 26 marzo 2010, del testo unificato di varie proposte di legge (A.S. 10 ed abb.) recante disposizioni sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all’interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche.

Il provvedimento  è stato esaminato, in sede referente, dalla XII Commissione affari sociali della Camera che ne ha concluso l'esame, con la votazione del mandato al relatore, il 1° marzo scorso. Conclusa la fase della discussione, nella quale sono intervenuti molti  deputati, e terminato lo  svolgimento di  audizioni informali di associazioni ed esperti del settore, la XII Commissione ha adottato,  come testo base per il seguito dell'esame, il testo della proposta di legge n. 2350, approvata dal Senato, che ha subito varie modifiche a seguito dell'approvazione di emendamenti. Il provvedimento, sul quale l'Assemblea della Camera ha svolto la discussione generale il 7 e il 9 marzo scorso, e che è ora all'esame della medesima Assemblea per la votazione degli emendamenti, sancisce preliminarmente i principi della tutela della vita umana e della dignità della persona, del divieto dell’eutanasia e dell’accanimento terapeutico, e del consenso informato quale presupposto di ogni trattamento sanitario. Provvede quindi alla disciplina, con una norma di carattere generale, del consenso informato, sempre revocabile e preceduto da una corretta informazione medica, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione consiste nella manifestazione di volontà, con determinate formalità, con cui il dichiarante si esprime in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, espressa prima dell'insorgere della condizione di incapacità. Tuttavia, dall’oggetto di tale dichiarazione, vengono escluse l’alimentazione e idratazione, che devono essere mantenute fino al terminedella vita,  salvo che non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche del corpo. Viene inoltre sancita la non obbligatorietà, per il medico, delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di esse. Viene poi qualificata come livello essenziale di assistenza l’assistenza  ai soggetti in stato vegetativo. E' rimessa al Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni, la definizione di linee guida i n tale ambito cui si conformano le regioni.  Vengono poi disciplinati il ruolo del fiduciario e del medico ed  è infine stabilita l’istituzione di un Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico.

Dossier pubblicati

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento - AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840, 1876, 1968-bis, 2038 e 2124

Consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento - AA.C. 2350, 625, 784, 1280, 1597, 1606, 1764-bis, 1840, 1876, 1968-bis, 2038 e 2124 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticpate di trattamento - A.C. 2350 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale (23/05/2010)

C.2350 (Nuovo testo) - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Approvato dal Senato (22/09/2010)

(AC. 2350 E ABB. - NUOVO TESTO) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLEANZA TERAPEUTICA, DI CONSENSO INFORMATO E DI DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATAMENTO (15/12/2010)

Documenti e risorse web

Dossier Senato n. 104 - La disciplina del testamento biologico in alcuni Paesi

Comitato nazionale per la bioetica - Dichiarazioni anticipate di trattamento

 

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