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GOVERNO- Fisco, possibile rimodulare le rate dei debiti fino a sei anni PDF Stampa E-mail
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Dossier del 20 aprile 2011

 

 

I contribuenti in ritardo con le scadenze dei pagamenti possono prolungare fino a sei anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi, se dimostrano di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica. Ricorrendo questa condizione, quindi, hanno la possibilità di rimodulare l'originario piano di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in caso di mancato versamento della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive.

Equitalia, la società incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi, ha illustrato con un comunicato stampa del 18 aprile 2011 le modalità per accedere al beneficio, previsto dall’art.2 del decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (decreto milleproproghe). Emanata anche una direttiva che  fornisce alle società partecipate le necessarie indicazioni operative.

In base al decreto n.225/2010 coloro che hanno ottenuto, dal concessionario della riscossione, la dilazione dei propri debiti fiscali e contributivi, ma non sono riusciti a rispettare la cadenza fissata nel programma di pagamento, possono contrattare, con l'agente di Equitalia, una proroga della rateizzazione "… per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione". La misura vuole essere un ulteriore aiuto concreto a famiglie e imprese in difficoltà:  dal 2008 a oggi il Gruppo Equitalia ha già concesso 1,1 milioni di rateizzazioni per un importo che supera i 15 miliardi di euro.

Alcune delle indicazioni fornite:

la richiesta di proroga, che  può essere presentata presso gli uffici degli agenti della riscossione compilando gli appositi moduli e allegando la documentazione necessaria, è circoscritta alle dilazioni definite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del milleproroghe, cioè il 27 febbraio 2011;

se la richiesta di proroga riguarda debiti per un importo fino a 5mila euro, sarà concessa in seguito a semplice domanda motivata, che attesti il peggioramento della temporanea situazione di difficoltà del contribuente;

se il debito supera i 5mila euro, invece, l’accertamento della temporanea situazione di difficoltà economica viene effettuato differenziando il controllo in base alla categoria del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, eccetera).

Fonte: Equitalia

Presentazione

Modalità delle richieste

Documenti

Comunicato stampa Equitalia del 18 aprile 2011

Direttiva dell'11 aprile 2011

D.L. n. 225/2010

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Link sul web

Equitalia

FiscoOggi

 

 

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