| GOVERNO- Congedi dei dipendenti pubblici e privati, riordino della normativa |
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PresentazioneIl Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato uno schema di decreto legislativo che modifica la normativa vigente in materia di congedi, permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, razionalizzando e semplificando i criteri e le modalità di fruizione dei permessi, al fine di prevenire possibili abusi.Il decreto, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attua la delega contenuta nella L. n.183/2010 (cosiddetto “Collegato lavoro”); sarà ora trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. La normativa riordinata è contenuta in gran parte nel decreto legislativo n.151/2001 e nella n. L. 104/92 Tra le novità: Permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave Due le novità: nel caso in cui la persona assistita è residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, si stabilisce che quest’ultimo avrà l’obbligo di attestare il raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea. Congedo di maternità In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta, possono riprendere l’attività lavorativa in anticipo rispetto alla normativa vigente (art.20 decreto n.151/01), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente riguardo alla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici. Congedo parentale Viene precisato, modificando l’art.33 D. lgs. 151/01, che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, hanno diritto di fruire entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione / Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Dossier del 18 aprile 2011 Congedo strordinario e per cure Documenti Comunicato Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 L. n.183 del 4 novembre 2010 art.23 Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 Dossier correlati Permessi per l'assistenza ai familiari disabili, modificata la L.n.104/92 "Collegato lavoro" approvato definitivamente, molte le novità Lavoro dipendente, congedi al padre anche se la mamma è casalinga Link sul web Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Senato Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi http://www.senato.it/documenti/repository/leggi_e_documenti/ultimi_atti_stampati/mar/atto358.pdf |














