| CAMERA - Interventi per l'università, informazioni aggiornate all’ 11 aprile 2011 |
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La legge 240/2010 ridisciplina la governance degli atenei, lo stato giuridico ed il reclutamento del personale, e delega il Governo ad adottare incentivi per la qualità. Altri interventi riguardano corsi e classi di laurea e laurea magistrale.Informazioni aggiornate a lunedì, 11 aprile 2011Organi e articolazione interna Qualità del sistema universitario e della ricerca Stato giuridico ed economico di professori e ricercatori Corsi e classi di laurea e di laurea magistrale I principi ispiratori della L. 240/2010, che fa seguito alle misure disposte con il decreto-legge 180/2008 (L. 1/2009), fanno riferimento, come indicato dalle ”Linee guida del Governo per l’Università”, ai concetti di autonomia e responsabilità; valorizzazione del merito; combinazione di didattica e ricerca. Il provvedimento, approvato dal Senato il 23 dicembre 2010, nel testo licenziato dalla Camera il 30 novembre 2010, è stato promulgato il 30 dicembre 2010 dal Presidente della Repubblica, che ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio, ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2010. Nel frattempo, finanziamenti aggiuntivi per l'università, rispetto alle previsioni iniziali del ddl di bilancio 2011, sono stati disposti nel corso dell'esame parlamentare dalla legge di stabilita' 2011 (L. 220/2010), in particolare per il Fondo di finanziamento ordinario, i contributi alle università non statali, i prestiti d'onore e le borse di studio. Organi e articolazione interna La L. 240/2010 delinea indirizzi per la revisione degli statuti delle università statali riguardo a composizione, durata e funzioni degli organi, nonchè organizzazione interna. In particolare: prevede un limite al mandato del rettore (6 anni, non rinnovabile), che può essere sfiduciato; distingue le funzioni del Senato accademico (scientifiche) e del Consiglio di amministrazione (gestionali); sostituisce la figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale; stabilisce che i componenti del nucleo di valutazione devono essere in prevalenza esterni all’ateneo; individua i dipartimenti quale luogo di raccordo fra ricerca e didattica; prevede l’istituzione presso ogni università di un collegio di disciplina. Le università che hanno conseguito stabilità di bilancio e risultati di elevato livello possono sperimentare propri modelli organizzativi, sulla base di accordi di programma con il MIUR. Anche gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale adottano proprie modalità organizzative, nel rispetto di alcuni principi indicati per le università statali. Inoltre, gli atenei devono adottare un codice etico. Reclutamento La L. 240/2010 prevede: per professori ordinari ed associati: il preliminare conseguimento di un'abilitazione scientifica nazionale e la chiamata attraverso selezioni indette dagli atenei; per i ricercatori: il superamento di una selezione di ateneo che comporta la stipula di un contratto a tempo determinato, articolato in due tipologie successive; l'eventuale passaggio al ruolo degli associati, previo conseguimento dell'abilitazione. E' prevista la chiamata di professori di II fascia dal 2011, utilizzando parte delle risorse del FFO. Si dispone, inoltre, la definizione di settori concorsuali e si ridisciplinano chiamata diretta di studiosi impegnati all'estero, contratti per attività di insegnamento, assegni di ricerca. In presenza di vincoli di parentela o affinità fino al IV grado con un professore della struttura che effettua la chiamata, o il rettore, il direttore generale o un membro del consiglio di amministrazione, è vietato partecipare ai reclutamenti, avere un assegno di ricerca o contratti a qualsiasi titolo. Gli interventi fanno seguito a quelli adottati con il D.L. 180/2008 volti, tra l’altro, a subordinare le assunzioni ad una gestione responsabile delle risorse finanziarie e a privilegiare il ricambio generazionale incentivando le assunzioni dei ricercatori. Qualità del sistema universitario e della ricerca Con DPR 76/2010 è stato adottato il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di nalutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Inoltre, con DM 19 marzo 2010 sono state definite le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca 2004-2008, applicabili a università ed Enti di ricerca. La L. 240/2010, al fine di favorire il rilancio di qualità ed efficienza del sistema universitario, delega il Governo, in particolare, ad adottare misure che prevedano: l’introduzione dell'accreditamento periodico di sedi e corsi di studio universitari e l’applicazione di meccanismi premiali nella distribuzione dei fondi; l’introduzione dell'accreditamento anche per i collegi universitari, cui è subordinato l’accesso ai finanziamenti; la revisione della disciplina di contabilità degli atenei - che, in caso di dissesto finanziario, sono commissariati - e l’introduzione del costo standard per studente; l’attribuzione di una quota del FFO sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei. Inoltre: si istituiscono un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori e, in alcune ipotesi, del personale tecnico-amministrativo, e un Fondo per il merito degli studenti. Per il triennio 2011-2013 - fermo il blocco degli scatti previsto dal D.L. 78/2010 - è, inoltre, disposta l'attribuzione di risorse a professori e ricercatori secondo criteri di merito; si specificano le misure per la qualità già previste dal D.L. 180/2008, che ha disposto la ripartizione di una quota dei finanziamenti in base alla qualità di offerta formativa, ricerca e sedi didattiche. Analoghe misure vengono previste per le università non statali; si prevede che gli atenei possano federarsi o fondersi, per razionalizzare l’offerta formativa; si dispone la costituzione di un Comitato nazionale dei garanti per la ricerca; si interviene in materia di dottorato di ricerca. Con l'art. 16 del D.L. 112/2008 era stata prevista la possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Stato giuridico ed economico di professori e ricercatori La L. 240/2010 conferma che il regime di impegno di professori e ricercatori è a tempo pieno o definito e introduce un impegno orario figurativo pari a 1500 ore per il tempo pieno (750 per il tempo definito). Una quota di tale orario, specificamente indicata, è riservata a compiti di didattica e di servizio agli studenti. Sono disciplinate le incompatibilità, e introdotti incentivi per la mobilità interuniversitaria. Il trattamento economico sarà revisionato con regolamenti di delegificazione. Diritto allo studio La L. 240/2010 delega il Governo a rivedere le norme sul diritto allo studio e a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, al fine di assicurare a tutti il conseguimento di un pieno successo formativo. Il D.L. 180/2008 aveva incrementato per il 2009 i Fondi per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie e per la concessione di borse di studio. Corsi e classi di laurea e di laurea magistrale E' stata abrogata l'equipollenza della laurea in scienze motorie a quella in fisioterapia (A.S. 572-B). E' in corso l'adeguamento degli ordinamenti del corso di laurea magistrale in giurisprudenza (Atto 227) e del corso di laurea e di laurea magistrale in scienze della difesa e della sicurezza (Atto 355) e la definizione della classe di laurea magistrale in restauro dei beni culturali (Atto 296). Approfondimenti Germania: legge sulle borse di studio universitarie (13/01/2011) Fondazioni universitarie di diritto privato (11/04/2011) Dossier pubblicati Documenti e risorse web Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Consiglio Universitario Nazionale Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dati statistici Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Sezione Università Attività dell'Unione europea - Istruzione, formazione, gioventù ISTAT, Noi Italia 2010, 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Istruzione |














