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CAMERA- Il federalismo fiscale , informazioni aggiornate al 7 aprile 2011 PDF Stampa E-mail
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Con l'approvazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, il Parlamento ha avviato un percorso di ridefinizione dell'assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, volto a completare il processo di transizione del nostro ordinamento verso una compiuta valorizzazione del sistema delle autonomie territoriali.

Informazioni aggiornate a giovedì, 7 aprile 2011

L'impianto generale della legge delega

Sistemi di finanziamento

Tributi propri e compartecipazioni

Procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi

I decreti attuativi della legge delega

L'impianto generale della legge delega

La legge 5 maggio 2009, n. 42 reca i principi e i criteri direttivi per l’attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge è incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati, nel rispetto dei principi di solidarietà, riequilibrio territoriale e coesione sociale sottesi al nostro sistema costituzionale.

A tal fine la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che regoleranno l’assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Sistemi di finanziamento

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge distingue le spese che investono i diritti fondamentali di cittadinanza, quali sanità, assistenza, istruzione e quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali - per le quali si prevede l’integrale copertura dei fabbisogni finanziari - rispetto a quelle che, invece, vengono affidate in misura maggiore al finanziamento con gli strumenti propri della autonomia tributaria, per le quali si prevede una perequazione delle capacità fiscali, ossia un finanziamento delle funzioni che tiene conto dei livelli di ricchezza differenziati dei territori.

Per le suddette funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni; le altre funzioni o tipologie di spese decentrate saranno invece finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali.

Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo.

Tributi propri e compartecipazioni

La legge reca i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali. Ciò al fine di definire un quadro diretto a consentire l’esercizio concreto dell’autonomia tributaria da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.

Per quanto riguarda il sistema tributario complessivo dello Stato, dovrà essere salvaguardato l’obiettivo di non alterare il criterio della sua progressività , rispettando il principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche.

In linea generale, si stabilisce il principio in base al quale l’imposizione fiscale dello Stato deve essere ridotta in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali.

Viene inoltre prevista l’attivazione di meccanismi di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti – in termini di equilibri di bilancio, qualità dei servizi, contenuto livello della pressione fiscale e incremento dell’occupazione – ovvero sanzionatori per gli enti che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica, che possono giungere sino all’individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili di stati di dissesto finanziario.

In linea generale, l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita europeo

; dovrà inoltre essere evitata ogni duplicazione di funzioni e dunque di costi, nonché salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva.

Procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi

La legge n. 42 delinea la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l’adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 2009) e in ventiquattro mesi il termine generale per l’adozione degli altri decreti.

E' previsto, altresì, che entro il 30 giugno 2010, e comunque prima della presentazione al Parlamento degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazionedegli enti territoriali, il Governo trasmetta alle Camere una relazione concernente  il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e l'ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. La suddetta Relazione

(Doc. XXVII, n. 22) è stata presentata alle Camere nei termini indicati ed è attualmente all'esame della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Gli schemi di decreto - ciascuno dei quali deve essere corredato di una relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari - sono adottati dal Governo previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali e successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte:

della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, costituita il 17 marzo 2010 e composta da 15 deputati e 15 senatori;

delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario (vale a dire le Commissioni bilancio delle due Camere).

All’adozione dei decreti si può peraltro procedere anche qualora non venga raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata: in tal caso, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi di decreto legislativo sono posti all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare la trasmissione alle Camere, approvando contestualmente una relazione in cui vengono motivate le ragioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

Sia la Commissione bicamerale che le Commissioni bilancio sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni) dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
E’ inoltre prevista l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari: in tal caso esso trasmette nuovamente gli schemi alle Camere con le relative osservazioni ed eventuali modificazioni, rendendo a tal fine comunicazioni davanti a ciascuna Camera; trascorsi 30 giorni da tale trasmissione, i decreti legislativi possono essere adottati.

I decreti attuativi della legge delega

A seguito del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sono stati adottati i seguenti decreti legislativi:

Decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85, Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, c.d. federalismo demaniale (trasmesso alla  Commissione parlamentare per il federalismo fiscale il 18 marzo 2010, Atto del Governo n. 196, parere espresso dalla Commissione il 19 maggio 2010);

Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (trasmesso alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale l'8 settembre 2010, Atto del Governo n. 241, parere espresso dalla Commissione il 16 settembre 2010);

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province (trasmesso alla Commissione parlamentare per il federalismo fiscale l'8 settembre 2010, Atto del Governo n. 240, parere espresso dalla Commissione il 10 novembre 2010;

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, Disposizioni in materia di federalismo municipale (Atto del Governo n. 292; il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione il 9 novembre 2010, che ne ha concluso l’esame il 3 febbraio 2011 senza pervenire all’approvazione del parere. Il 9 febbraio 2011 il Consiglio dei ministri, nell’approvare il testo definitivo del decreto, ne ha quindi deliberato la trasmissione - Atto del Governo n. 292-bis, trasmesso il 15 febbraio 2011 - alle Camere. Il Senato e la Camera, rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 febbraio ed in quelle dell'1 e 2 marzo 2011, hanno approvato il testo con una risoluzione).

 

Il 31 marzo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario (Atto del Governo n. 317, assegnato il 10 gennaio 2011, parere espresso dalla Commissione il 24 marzo 2011), in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono stati altresì assegnati alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale lo schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 328, recante attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42 del 2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (assegnato il 2 febbraio 2011) e lo schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 339, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (assegnato il 14 marzo 2011).

Si segnala che in data 30 novembre 2010 la Commissione  ha approvato la prima relazione semestrale sull’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale (DOC XVI-bis), sulla base di quanto dispone l’articolo 3, comma 5, della legge n.42 del 2009.

Dossier pubblicati

Legge 5 maggio 2009, n. 42 ''Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione'' - Il finanziamento degli enti locali - Tavola di sintesi (20/05/2009)

Legge 5 maggio 2009, n. 42 ''Delega al Governo in materia di Federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione'' - Il finanziamento delle Regioni - Tavola di sintesi (20/05/2009)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. - Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Edizione aggiornata (02/03/2010)

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - Schema di D.Lgs. n. 196 (art. 2 e 19, L. n. 42/2009) (20/04/2010)

Esito dei pareri al governo - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio - D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (30/06/2010)

Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province - Schema di D.Lgs. n. 240 - (artt. 2, 11, co. 1, lettera b), 13, co. 1, lettere c) e d), 21, co. 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, e 22, co. 2, L n. 42/2009) (13/09/2010)

Esito dei pareri al Governo - Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province - D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (art. 2, co. 2, lettera f), art. 11, co. 1, lettera b), art. 13, co. 1, lettere c) e d), art. 21, co. 1, lettere c) ed e), 2, 3 e 4, e art. 22, co. 2, L. n. 42/2009) - Esito dei pareri al Governo (13/01/2011)

Ordinamento transitorio di Roma capitale - Schema di D.Lgs. n. 241 - (artt. 2 e 24, L. n. 42/2009) (13/09/2010)

Esito dei pareri al Governo - Ordinamento transitorio di Roma capitale - D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 (artt. 2 e 24, L. n. 42/2009) (07/10/2010)

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - Schema di D.Lgs. n. 292 - (artt. 2, 11, 12, 21 e 26, L. 42/2009) (22/11/2010)

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario - Schema di D.Lgs. n. 317 - (art. 2, L. 42/2009)(15/02/2011)

Documenti e risorse web

Rapporto ISAE giugno 2009

Sito Anci, pagine sul federalismo fiscale

Sito UPI (Unione province italiane), pagine sul federalismo fiscale

Sito delle regioni, pagine sulla finanza regionale

Sito di raccolta di dottrina in materia di federalismo

 

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