Presentazione
Dossier del 4 aprile 2011
Reintegrata la dotazione del fondo unico per lo spettacolo (FUS) e autorizzate le spese per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. Abolita la "tassa" di un euro sul biglietto del cinema e destinate risorse aggiuntive sia finanziarie che umane all'area archeologica di Pompei. Le misure per la cultura e i beni culturali rappresentano la parte più sostanziosa delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 34 del 31 marzo 2011, approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso sul modello del Milleproroghe di fine anno.
Le misure contenute nel decreto legge formato da 7 articoli
Con l’articolo 1, si provvede, a decorrere dal corrente anno 2011, ad incrementare la dotazione del fondo unico per lo spettacolo (FUS) e si autorizzano spese per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. Inoltre, viene abrogata la disposizione (articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10) che, allo scopo di finanziare misure di agevolazione fiscale a favore del cinema, prevede per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro. Per fare fronte a tali oneri si provvede mediante l’aumento, da disporre a cura del direttore dell’Agenzia delle dogane, delle accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche´ sul gasolio usato come carburante.
Con l’articolo 2, viene prevista la possibilita` di effettuare, ricorrendo a graduatorie in corso di validità, l’assunzione di personale da destinare al servizio presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei. E` previsto inoltre, il reclutamento di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale. Tale previsione è finalizzata a realizzare un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro necessari per assicurare adeguati livelli di tutela all’interno delle aree archeologiche di Pompei. Il programma dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per dare attuazione al programma è previsto che siano utilizzate anche le risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nonchè una quota maggioritaria dei proventi della Soprintendenza, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. E` anche previsto il concorso finanziario della regione Campania con una quota che verrà individuata dalla regione medesima. Sempre al fine di rafforzare l’azione di tutela che la competente Soprintendenza è chiamata a svolgere nelle aree archeologiche di Pompei, sono previste norme di semplificazione volte ad una compiuta ed efficace realizzazione del programma di interventi. Tali disposizioni consistono in: – affidamento diretto di servizi tecnici (tramite stipula di apposita convenzione) alla societa` per azioni, interamente partecipata dallo Stato, ALES - Arte Lavoro e Servizi Spa; – dimezzamento dei termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte previsti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; – previsione del solo progetto preliminare quale requisito sufficiente per l’affidamento dei lavori, salvo diverso avviso del responsabile del procedimento; – dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi del programma ricadenti all’esterno del perimetro delle aree archeologiche e possibilità di realizzare gli stessi anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali e vigenti, sentiti la regione ed il comune territorialmente competente; semplificazione delle procedure in materia di contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l’apporto di risorse finanziarie provenienti da soggetti privati per la realizzazione del programma straordinario degli interventi.
L’articolo 3 proroga il divieto per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. La durata della proroga prevista dalla disposizione è allineata alla previsione dell’arco temporale di completamento della transizione al digitale terrestre, la cui conclusione è fissata entro l’anno 2012.
Al fine di razionalizzare l’uso dello spettro radioelettrico, anche a seguito della previsione di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, secondo la quale le frequenze nella banda 790-862 MHz sono destinate ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda e non più alle trasmissioni televisive, è necessario individuare un nuovo termine per il decreto definitivo relativo al passaggio al digitale e nuovi criteri per procedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze. Il mutato quadro normativo, infatti, non consente più di assegnare per le trasmissioni in digitale una frequenza a tutti i soggetti legittimamente operanti in analogico, in quanto le risorse, almeno in alcune regioni, sono oggettivamente insufficienti. La legge 13 dicembre 2010, n. 220, riducendo le risorse frequenziali disponibili ha determinato un quadro di risorse scarse, in presenza delle quali, conformemente alla normativa comunitaria, è necessario procedere allo svolgimento di una selezione per individuare i soggetti destinatari delle stesse. L’applicazione della norma comporterebbe l’esclusione dal mercato radiotelevisivo di un certo numero di soggetti attualmente operanti. La situazione impone da un lato la necessità di individuare in tempi brevi – in considerazione della scadenza per l’effettuazione della gara sulle frequenze imposta dalla legge di stabilità per il mese di settembre 2011 – efficaci criteri selettivi dei destinatari dei diritti d’uso televisivi e dall’altro di prevedere l’obbligo per gli assegnatari di riservare parte della propria capacità trasmissiva in favore dei soggetti esclusi dall’assegnazione. Una previsione normativa redatta in tali termini consentirebbe di liberare la banda di frequenza messa a gara facendo sì che nessuna attività commerciale televisiva sia costretta alla chiusura, potendo diventare un fomitore di servizi media audiovisivi. La norma, aggiunta alle misure economiche compensative già disposte nella legge di stabilità, renderebbe raggiungibile l’obiettivo prefissato di introitare nel bilancio dello Stato le entrate conseguenti alla gara citata, che sarebbero ovviamente commisurate alla certezza giuridica da parte degli operatori telefonici di avere l’effettiva disponibilità delle frequenze oggetto della gara alla data indicata, certezza assicurabile tramite una norma di rango primario contenente gli elementi sopra specificati che, in aggiunta, preveda che la conversione dei provvedimenti da provvisori in definitivi dei diritti d’uso avrà luogo entro il 30 giugno 2012 piuttosto che entro il 31 dicembre 2012, anticipando il momento della liberazione della banda oggetto di gara.
La norma in questione di cui all’articolo 4 prevede la proroga del termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio al digitale al 30 settembre 2011, nonchè la contestuale anticipazione del termine della assegnazione dei diritti di uso definitivi relativi alle frequenze radiotelevisive al 30 giugno 2012. Sono quindi specificate le modalità con cui il Ministero dello sviluppo economico deve procedere alla liberazione della banda 790-862 MHz: non assegnando nelle aree da digitalizzare i diritti d’uso delle frequenze in questione e procedendo alla trasformazione dei provvedimenti da provvisori in definitivi nelle aree già digitalizzate in modo da garantire la liberazione delle suddette frequenze, modificando la frequenza assegnata in via provvisoria solo nei confronti degli operatori utilmente collocati nelle citate graduatorie, ma attualmente titolari di un provvedimento relativo alla banda di frequenza da liberare.
L’articolo 5 sospende per un anno l’efficacia di alcune disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, con particolare riguardo alle procedura per la localizzazione e la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
L’articolo 6, per le sole aziende sanitarie locali della regione Abruzzo, modifica il parametro annuale su cui computare il limite percentuale della spesa sostenuta per il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, tenuto conto degli eventi sismici occorsi nel mese di aprile 2009. L’articolo, inoltre, anche in coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo sanitario della regione Abruzzo, demanda l’effettiva disciplina della fattispecie alla fonte dell’ordinanza di protezione civile, i cui eventuali oneri potranno essere coperti a valere sulle risorse di cui all’autorizzazione di spesa dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
L’articolo 7 è volto ad ampliare l’oggetto sociale della Cassa depositi e prestiti SpA oltre l’attività di finanziamento tipica della società, come delineata dal comma 7 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 320, per comprendere l’assunzione di partecipazioni in società la cui attività è considerata strategica per gli interessi nazionali, o per il settore in cui operano, o per la dimensione della società o, infine, per la rilevanza della filiera. L’acquisizione delle partecipazioni può avvenire in via diretta, o attraverso società veicolo o fondi di investimento, dei quali CDP SpA abbia sottoscritto quote.
Il provvedimento è attualmente all'esame del Senato.
|