| CAMERA- La struttura della legge di stabilità, informazioni aggiornate al 31 marzo 2011 |
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La legge di stabilità (ex legge finanziaria) è lo strumento che compone, assieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica, articolata su base almeno triennale. La nuova disciplina contabile - legge n. 196/2009 - ha introdotto stringenti limiti al contenuto proprio di tale legge, al fine di configurarla sostanzialmente come un atto di regolazione quantitativa, volto a definire le grandezze fondamentali del quadro di finanza pubblica.Informazioni aggiornate a giovedì, 31 marzo 2011Ai sensi della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, la legge di stabilità (ex legge finanziaria) è lo strumento che compone, assieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica, che deve essere articolata su base almeno triennale, al fine di dare un orizzonte di medio periodo al processo di programmazione economico-finanziaria. Entrambi i documenti, in base al ciclo della programmazione, sono presentati dal Governo il 15 ottobre di ogni anno. Attraverso la legge di stabilità si provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici stabiliti nella Decisione di finanza pubblica (DFP, ex DPEF) e nell’eventuale Nota di aggiornamento. In tal senso, la legge di stabilità contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Sotto il profilo dei contenuti della legge, la nuova disciplina ha introdotto stringenti limiti, portando a regime la disciplina sperimentale per il 2009 introdotta dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, poi prorogata al 2010 ai sensi del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in base alla quale attraverso lo strumento della legge finanziaria non potevano con essere introdotte disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia, nonché quelle di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. Tale disciplina sperimentale è stata poi estesa anche al disegno di legge finanziaria 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. In considerazione di tali previsioni, sia il D.L. n. 112/2008, sia il D.L. n. 78/2009, hanno di fatto hanno operato una anticipazione della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento, rispetto alla tempistica della sessione di bilancio; ciò si è verificato anche nel corso dell’esercizio finanziario 2010, nel quale il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 è intervenuto anticipando, rispetto alla sessione di bilancio, le misure correttive dei conti pubblici. La ratio sottesa a tale evoluzione della disciplina contabile è quella di configurare la legge finanziaria (ora legge di stabilità) sostanzialmente come atto di regolazione quantitativa, volto a definire le grandezze fondamentali del quadro di finanza pubblica. Al ridimensionamento del contenuto tradizionale di tale legge è peraltro corrisposto un ampliamento della portata decisionale del disegno di legge di bilancio, attraverso la prevsione della possibilità di rimodulare, entro certi limiti, le risorse inerenti alle missioni e ai programmi di spesa. In base alla nuova disciplina contabile la legge di stabilità non può contenere, oltre alle citate misure di sostegno dell'economia, norme di delega, a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché interventi di natura localistica o microsettoriale. Rientrano, invece, nel contenuto tipico della legge di stabilità: - il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno del bilancio pluriennale; - le variazioni delle aliquote delle imposte, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; - i fondi speciali, iscritti in bilancio, contenenti le risorse, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale; - tre distinte tabelle, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale: - gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e per missione, con l’esclusione delle spese obbligatorie; - gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e missione, con analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; - gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, aggregate per programma e per missione - l’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego; - le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti; - aumenti di entrata o riduzioni di spesa; - le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione comporta oneri superiori a quelli previsti; - le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del patto di stabilità interno. Le disposizioni della legge di stabilità devono, di norma, essere articolate per missione ed indicare il programma cui si riferiscono. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. E' inoltre allegata, oltre alla relazione tecnica, una nota tecnico-illustrativa, finalizzata ad illustrare il raccordo tra i documenti di bilancio e il conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Dossier pubblicati Legge di stabilità Riforma legge di contabilità |














