| CAMERA- Credito e intermediazione finanziaria, informazioni aggiornate al 30 marzo 2011 |
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Sia le modifiche operate alla disciplina dell'intermediazione finanziaria, sia quelle relative all'informazione societaria ed all'assetto degli istituti finanziari appaiono finalizzate al soddisfacimento di esigenze informative e di chiarezza, nonché di compiuta disciplina dell'attività dei professionisti operanti nel settore.Informazioni aggiornate a mercoledì, 30 marzo 2011Partecipazioni nelle banche popolari Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Rinvio delle convocazioni assembleari di società quotate Informazione societaria Per maggiore trasparenza dei documenti contabili di specifiche tipologie societarie - tra cui anche gli istituti finanziari - il Governo (decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173), ha recepito le indicazioni europee (direttiva 2006/46/CE) in materia di conti annuali e consolidati. E’ stato infatti integrato il contenuto della relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati (articolo 5 del D.Lgs. n. 173 del 2008, che ha modificato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): tale documento deve contenere un’apposita sezione recante informazioni relative al governo societario ed agli assetti proprietari. Offerta pubblica di acquisto La disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto (OPA) è stata oggetto di revisione per rafforzare gli strumenti “anti-scalata”. E' stato modificato l’ambito operativo di alcune norme del TUF, che in origine imponevano comportamenti “neutrali” alle società oggetto di OPA durante il perdurare dell’offerta: esse sono state rese applicabili soltanto se appositamente previste dagli statuti societari (articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185). La finalità è di consentire alle società che non adottino tali norme nei propri statuti una più efficace difesa del controllo azionario, nei casi di OPA ostile. Con il decreto “incentivi” (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; articolo 7, commi da 3-quater a 3-sexies) è stata aumentata la misura della quota di partecipazione che l'azionista di controllo può incrementare senza obbligo di promuovere una OPA totalitaria; il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146 ha integrato e corretto del D. Lgs. 19 settembre 2007, n. 229 in materia di OPA. Partecipazioni nelle banche popolari Il decreto-legge "Milleproroghe" (articolo 2, comma 17-quaterdecies del D.L. 225 del 2010) ha differito al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge, in favore dei soggetti che, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore allo 0,50 per cento, se tale superamento deriva da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. Consulenza finanziaria A seguito del recepimento della direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari) con il D. Lgs. 17 settembre 2007 n. 164, l’autorizzazione ad esercitare attività di consulenza finanziaria è stata estesa, oltre alle banche e alle imprese di investimento, anche ai privati in possesso di specifici requisiti, a patto di non detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. E’ stato poi stabilito (articolo 19, comma 14 del D.Lgs. n. 164 del 2007) un limite temporale, in origine fissato al 30 giugno 2008 e da ultimo prorogato al 31 marzo 2011 (con possibilità di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011, disposta con apposito DPCM, ai sensi dell'articolo 1, tabella allegata al D.L. n.225 del 2010), per l’esercizio di tale attività da parte dei privati che al 30 ottobre 2007 prestavano già consulenza in materia di investimenti senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Con D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 del Ministro dell’economia e delle finanze sono stati disciplinati i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Inoltre, l’articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha altresì disciplinato le società di consulenza finanziaria, consentendo l’esercizio dell'attività a persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e società a responsabilità limitata, a determinate condizioni e in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Per l’ulteriore attività parlamentare in materia di consulenza finanziaria, si rimanda al tema sulla tutela degli investitori. Mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. L’articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 delega il Governo a rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché a dettare nuove regole sull'attività di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. In ordine a questi ultimi soggetti, l'attuazione della delega deve assicurare trasparenza dell’operato e professionalità tramite l’innalzamento dei requisiti professionali. Si dispone tra l’altro la creazione di un organismo rappresentativo di tali professionisti, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia. In attuazione della delega, il Titolo IV del D. Lgs. n. 141 del 2010 ha ridisegnato l'assetto delle predette professioni. Accanto alle modifiche al Testo Unico Bancario, sono state emanate anche disposizioni in materia di incompatibilità e di requisiti (tecnico-informatici, patrimoniali, di professionalità ed onorabilità) richiesti a mediatori ed agenti; è stato disciplinato l’organismo competente alla gestione degli elenchi. Rinvio delle convocazioni assembleari di società quotate Il decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26 ha recato disposizioni volte a consentire il posticipo dei termini per la convocazione dell’assemblea annuale, successiva alla chiusura dell’esercizio 2010, di alcune tipologie di società quotate: il posticipo interessa le società cui si applica l’articolo 154-ter del TUF, ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investiti dall’obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione). In deroga alle disposizioni vigenti, che richiedono un'espressa previsione statutaria, l'assemblea annuale delle predette società potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusuradell’esercizio 2010anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto. Dossier pubblicati Proroga di termini e disposizioni finanziarie urgenti - D.L. 207/2008 - A.C. 2198 (13/02/2009) Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320 - Schede di lettura (27/03/2009) Legge comunitaria 2008 - A.C. 2320-bis-B - Elementi per l'istruttoria legislativa (15/06/2009) |














