| CAMERA- Ordinamento giudiziario, informazioni aggiornate al 25 marzo 2011 |
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Per risolvere il problema delle vacanze di organico nelle "sedi disagiate" degli uffici giudiziari, il Governo è intervenuto da ultimo con il decreto-legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il provvedimento, ampiamente modificato nel corso dell'esame parlamentare, aumenta il numero massimo di sedi disagiate e di magistrati destinabili alle medesime, reca una disciplina transitoria del trasferimento d'ufficio, e contempla specifiche deroghe al divieto di assegnazione dei magistrati di prima nomina alle funzioni requirenti. E' in corso l'esame parlamentare di alcuni progetti di legge che intervengono in materia di responsabilità civile dei magistrati.Informazioni aggiornate a venerdì, 25 marzo 2011Responsabilità civile dei magistrati Sedi disagiate L’articolo 13 del d. lgs. n. 160 del 2006 preclude ai magistrati di prima nomina, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità, la possibilità di essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali, di giudice per le indagini preliminari o di giudice per l’udienza preliminare. Il Ministro della giustizia, nell’audizione presso la Commissione giustizia della Camera del 9 dicembre, ha evidenziato come tale scelta, condivisa anche dal Governo in carica, ha di fatto posto fine alla prassi secondo la quale nelle sedi vacanti per difetto di aspiranti venivano mandati, come pubblico ministero o giudice per le indagini preliminari, i giovani vincitori di concorso. Per far fronte alle conseguenti esigenze di copertura di tali sedi - che si concentrano specialmente nel sud d’Italia, in regioni ad alta densità di criminalità organizzata – il Governo è da ultimo intervenuto con il decreto-legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010. Il decreto-legge, pur mantenendo in generale la sopra richiamata preclusione (sulla quale invece intervengono due proposte di legge dell'opposizione, attualmente in corso di esame presso la Commissione giustizia della Camera: A.C. 2984 e A.C. 3046), consente di derogare a tale regola qualora ricorrano specifiche condizioni oggettive di scopertura delle sedi disagiate e con riferimento ai magistrati nominati con un decreto ministeriale del 2009. A questi ultimi, al termine del tirocinio, potranno in particolare essere assegnate le funzioni requirenti, ma l’esercizio dell’azione penale da parte dei medesimi dovrà essere assentito dal procuratore della Repubblica, dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato. Un'ulteriore deroga riguarda i magistrati assegnati alla sede giudiziaria della provincia autonoma di Bolzano. Tali specifiche disposizioni si inquadrano nel contesto di un più generale intervento sui criteri di assegnazione delle sedi ai magistrati di prima nomina: essi, al termine del tirocinio, sono destinati ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi, e, solo dopo la prima valutazione di professionalità (e anche in deroga alle disposizioni che regolano il divieto di passaggio delle funzioni), sono assegnati agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso CSM. Più specificamente, per far fronte ai problemi di copertura delle sedi disagiate, il decreto-legge reca alcuni interventi a regime (modificando la legge quadro in materia n. 133 del 1998) e una norma transitoria applicabile fino al 31 dicembre 2014. Sotto il primo profilo, il provvedimento aumenta il numero di magistrati destinabili alle sedi disagiate (da 100 a 150) e il numero massimo di sedi disagiate individuate annualmente dal CSM (da 60 a 80), mantenendo invece la nozione di “sede disagiata” introdotta dal precedente decreto-legge n. 143 del 2008; secondo tale definizione, è “sede disagiata” l’ufficio giudiziario nel quale non sono stati coperti i posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e la quota di posti vacanti non sia inferiore al 20% dell’organico. Per quanto riguarda invece la norma transitoria, viene sostanzialmente ripresa la disciplina delle sedi "a copertura immediata", introdotta dal precedente decreto-legge n. 143 del 2008 ed abrogata dal decreto-legge n. 193 del 2009. Essa si applica alle sedi disagiate rimaste scoperte per mancanza di aspiranti e per le quali i magistrati non abbiano manifestato il consenso o la disponibilità al trasferimento; in tali ipotesi, il CSM dispone il trasferimento d’ufficio tra i magistrati in servizio nel distretto di corte d’appello interessato dalle scoperture, anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti (e viceversa). Il trasferimento può essere disposto nei confronti dei magistrati che hanno superato la prima o la seconda valutazione di professionalità (con esclusione di coloro che abbiano superato valutazioni ulteriori), nonché dei magistrati “ultradecennali”, ovvero dei magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o che si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non abbiano presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o gruppo di lavoro. Ai magistrati trasferiti d’ufficio nelle sedi disagiate ai sensi della disciplina in esame si applicano i benefici economico-giuridici già previsti dalla legge 133 del 1998. Responsabilità civile dei magistrati E' in corso l'esame parlamentare di alcune proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati (AC. 1956, A.C. 252, A.C. 1429, A.C. 2089, A.C. 3285, A.C. 3300 e A.C. 3592), nell’ambito del quale sono state svolte alcune audizioni. Il disegno di legge comunitaria, che l'Assemblea della Camera inizia ad esaminare dal 28 marzo (A.C. 4059-A), contiene una specifica disposizione in materia, che incide sui presupposti della responsabilità civile dei magistrati, con finalità di adeguamento ad una procedura di infrazione comunitaria. Dossier pubblicati Documenti e risorse web |














