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CAMERA-La riforma della legge 11 del 2005, informazioni aggiornate al 22 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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E' all'esame dell'Assemblea della Camera la riforma della legge 11 del 2005, che disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea. Il provvedimento (A.C.2854-2862-2888-3055-3866-A) risulta dall'unificazione di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare e del disegno di legge del Governo.

Informazioni aggiornate a martedì, 22 marzo 2011

Il provvedimento innova, sostituendola integralmente, la legge 11 del 2005, adeguandola alle modifiche intervenute nell’assetto dell’Unione europea a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della crescente importanza delle politiche di origine europea.
Si compone di 58 articoli divisi in nove capi che recano, in  particolare, le seguenti novità rispetto al quadro vigente:

• si rafforza il raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell’UE, prevedendo nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, ribadendo l’obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e precisando meglio i presupposti per l’attivazione della riserva di esame parlamentare. Infine si conferma la presentazione alle Camere da parte del Governo di due distinte relazioni annuali sulla partecipazione all’UE, una programmatica e l’altra di rendiconto;

• si assicura una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, tenendo conto di alcune novità introdotte dal medesimo Trattato. In particolare, si richiamano i poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà, stabilendo che le decisioni per la revisione semplificata dei trattati nonché per il passaggio alla difesa comune siano approvate con legge, mentre per le decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio dell'UE la cui entrata in vigore è subordinata dai Trattati alla preventiva approvazione degli Stati membri, è richiesta la previa deliberazione delle Camere; si prevede inoltre l’intervento parlamentare per l’attivazione del cd. meccanismo del freno d’emergenza, stabilendo che il Governo, ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo in tal senso, debba chiedere in seno al Consiglio la remissione al Consiglio europeo di talune decisioni in materia di libera circolazione dei lavoratori, di cooperazione in materia penale e di politica estera e di difesa comune;

• si rafforzano le prerogative di informazione e controllo parlamentare sulle procedure giurisdizionali e di contenzioso riguardanti l’Italia e si prevede la previa informazione delle Camere sulle proposte di nomina e designazioni da parte del Governo dei componenti di talune Istituzioni dell’UE;

• si aggiornano le disposizioni relative agli organismi deputati al coordinamento della partecipazione dell’Italia al processo normativo europeo, tra i quali il Dipartimento per le politiche europee, il Comitato tecnico per gli affari europei e la segreteria per gli affari europei;

• vengono istituiti in ciascun Ministero i nuclei europei, deputati a coordinare all’interno di ciascuna amministrazione la politica europea, e viene riformata la figura degli esperti nazionali distaccati;

• si rafforza la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’UE, dando la possibilità ai Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di far pervenire ai presidenti delle Camere le osservazioni delle rispettive Assemblee in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà e modificando le norme in materia di nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni, in conseguenza del Trattato di Lisbona;

• si definisce meglio la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell’Unione europea;

• si riorganizza il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento dell’attuale legge comunitaria, in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie; la legge europea, che conterrà esclusivamente disposizioni modificative o abrogative di norme statali al fine del loro adeguamento all’ordinamento europeo. Con specifico riguardo alla legge di delegazione, vengono disciplinati alcuni aspetti della procedura per l’esercizio delle deleghe e vengono definiti i princìpi e criteri generali di delega attualmente regolati, di anno in anno, in ciascuna legge comunitaria. Si conferma inoltre la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti anche urgenti diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari per far fronte ad obblighi europei qualora il termine per provvedervi sia anteriore alla data di entrata in vigore dei provvedimenti prima richiamati;

• si ridefiniscono le disposizioni in materia di contenzioso, disciplinando i ricorsi alla Corte di Giustizia ed il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle regioni e degli altri enti pubblici responsabili di violazioni;
• si disciplina per la prima volta in maniera organica la materia degli aiuti di Stato prevedendo, tra l’altro, un divieto di concessione degli aiuti alle imprese che hanno beneficiato di aiuti giudicati illegali e che non sono stati rimborsati, nonché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’esecuzione della decisione di recupero.

Dossier pubblicati

Partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea - Testo unificato (AA.C. 2854, 2862, 2888, 3055) e A.C. 3866 - Testo a fronte e schede di lettura (15/02/2011)

 

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