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CAMERA- Federalismo regionale, provinciale e costi e fabbisogni standard sanitari, informazioni aggiornate al 16 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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In data 1° gennaio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché alle Commissioni bilancio delle Camere, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'autonomia di entrata delle regioni e delle province, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario. Il termine per il parere, previsto per l'11marzo, è stato prorogato, su richiesta della Commissione, al 31 marzo 2011. Peraltro, sulla base del programma dei lavori stabilito dalla Commissione medesima, si prevede di pervenire all'approvazione del parere nella giornata di mercoledì 23 marzo.

Informazioni aggiornate a mercoledì, 16 marzo 2011

L'autonomia di entrata delle regioni

L'autonomia di entrata delle province

I costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario

L'autonomia di entrata delle regioni

Lo schema di decreto individua le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A tal fine si dispone che a decorrere dal 2012 venga rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente, delle aliquote Irpef di competenza statale; la rideterminazione deve comunque garantire alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dallo schema in esame. All’aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell’addizionale, attualmente pari all’ 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% fino al 2013, dell’1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di reddito da lavoro dipendente o da pensione inclusi nei primi due scaglioni di reddito. Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito Iva, che per il triennio 2011-2013 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2014 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”. In applicazione del principio di territorialità tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. Per quanto concerne l’Irap, a decorrere dal 2014 ciascuna regione, a carico del proprio bilancio, può ridurne le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l’addizionale Irpef in misura superiore all’ 0,5 %. Il principio applicato ai rapporti tra regione e Stato concernente la soppressione dei trasferimenti statali e la sostituzione degli stessi con l’attribuzione o la compartecipazione a nuovi gettiti viene replicato anche nei rapporti tra regioni e comuni, disponendosi in tal senso la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola con una compartecipazione dei comuni all’addizionale regionale Irpef. Il relativo gettito confluirà in un fondo sperimentale di riequilibrio per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. Dopo aver confermato quanto previsto nella delega circa l’affidamento alla normativa statale della definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP), ed in ordine alla individuazione delle spese relative ai livelli medesimi, che concernono i settori della sanità, dell’assistenza sociale, dell’istruzione scolastica e del trasporto pubblico locale (quest’ultimo limitatamente alle spese in conto capitale) il provvedimento fissa a regime, dal 2014, le fonti di finanziamento delle spese medesime: tali fonti sono costituite dalla compartecipazione all’Iva, dall’addizionale regionale Irpef, dall’Irap e da quote del fondo perequativo. Quest’ultimo viene istituito in ciascuna regione, ed è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito Iva, calcolata in modo da garantire l’integrale finanziamento delle spese per i LEA della sanità: tali spese saranno nel primo anno computate anche in base ai valori di spesa storica, per poi convergere gradualmente verso i costi standard. Con riguardo, infine, alla fase a regime, vale a dire quando i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali saranno determinati, si prevede un fondo perequativo per comuni e province, istituito nel bilancio dello Stato e poi ripartito tra le regioni: queste a loro volta istituiscono nei propri bilanci due fondi separati, rispettivamente per le province ed i comuni, ripartendoli poi tra i singoli enti in base a due indicatori, relativi al fabbisogno finanziario ed al fabbisogno di infrastrutture.

L'autonomia di entrata delle province

Secondo quanto dispone lo schema di decreto il finanziamento delle province si incentra dal 2012 principalmente: a) sull’ imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2014 in aumento o in diminuzione nella misura di 2,5 punti percentuali; b) sull’attribuzione di una compartecipazione all’accisa sulla benzina, a compensazione della soppressione dei trasferimenti statali alle province. Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell’imposta provinciale di trascrizione, mentre viene soppressa l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, con l’attribuzione del relativo gettito allo Stato. Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali di parte corrente destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce ad un fondo sperimentale di riequilibrio, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.

Viene infine istituito dal 2012 un ulteriore fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all’accisa sulla benzina, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l’attribuzione dell’autonomia di entrata alle province.

I costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario

Per la parte relativa al finanziamento della spesa sanitaria il provvedimento riprende in buona parte il sistema di governance che si è affermato su base pattizia tra Stato e regioni, da ultimo con l’intesa concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012. In particolare lo schema di decreto, precisato che per il 2011 ed il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente, stabilisce che dal 2013 tale fabbisogno verrà determinato “in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark. Sulla base di tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, appositamente individuate con decreto, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di efficienza ed appropriatezza. Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso “pesata”) di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale.

Dossier pubblicati

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario - Schema di D.Lgs. n. 317 - (art. 2, L. 42/2009) (15/02/2011)

 

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