| CAMERA- La riforma delle professioni, informazioni aggiornate al 14 marzo 2011 |
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La Camera si sta occupando della riforma dell'ordinamento delle professioni intellettuali in generale e di riforma della professione forense; il Senato ha approvato in prima lettura la riforma della professione forense. Con il d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva "servizi", sono state introdotte disposizioni volte a facilitare la libera circolazione anche dei servizi forniti dai professionisti.Informazioni aggiornate a lunedì, 14 marzo 2011La riforma delle professioni intellettuali La riforma della professione forense Attuazione della direttiva "servizi" La riforma delle professioni intellettuali Nel gennaio 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza da parte dei medesimi all’attuazione dei principi concorrenziali in materia di servizi professionali contenuti nella “riforma Bersani” (decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006). L’Autorità antitrust si è in particolare soffermata sul mancato adeguamento dei codici deontologici a tali principi, sulla questione dell’abolizione dei minimi tariffari, sui temi dell’accesso alle professioni e della formazione dei professionisti, sulla costituzione di società multidisciplinari. In materia di professioni intellettuali, la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. Le prime sono essenzialmente le professioni strutturate in ordini professionali e caratterizzate dalla presenza di preminenti interessi pubblici; le seconde, organizzate in strutture associative, sono invece le professioni alle quali non viene riconosciuto lo stesso rilievo delle professioni regolamentate, ma che sono comunque assoggettate, attraverso un apposito registro tenuto dal Ministro della Giustizia, alla vigilanza governativa. In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate e di quelle non regolamentate (seduta del 23 giugno 2010). Con specifico riferimento alle “professioni regolamentate”, i provvedimenti sopra richiamati: ne disciplinano l’organizzazione in ordini professionali, prevedono l’articolazione di questi ultimi nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali e intervengono sulle funzioni e sulle modalità di elezione del consiglio nazionale; qualificano come libero l’accesso alla professione e, in alcune ipotesi, ammettono che il legislatore ponga vincoli di predeterminazione numerica; intervengono sulla disciplina dell’esame di Stato, nonché sulla disciplina del percorso formativo e delle modalità del tirocinio, rinviando la disciplina dettagliata di tali ultimi aspetti alla successiva attività normativa del Governo o agli ordinamenti di categoria; disciplinano i profili deontologici e di responsabilità disciplinare dei professionisti, prevedendo in particolare l’adozione del codice deontologico e delineando il quadro delle sanzioni disciplinari applicabili; intervengono secondo modalità tra loro divergenti sul tema del regime tariffario; prescrivono ai professionisti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale; confermano che l’esercizio professionale possa formare oggetto di pubblicità informativa; prevedono che l’attività professionale possa essere svolta sia in forma societaria che in forma associata, dettando una disciplina dettagliata delle società tra professionisti. Relativamente invece alle “professioni non regolamentate”, tali provvedimenti: introducono il principio del libero esercizio della professione, consentendo al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione (in forma individuale ovvero associata o societaria); disciplinano la procedura di riconoscimento delle professioni non regolamentate, precisando che comunque il riconoscimento non costituisce motivo di riserva della professione; disciplinano le associazioni professionali garantendone la libertà di costituzione, prevedendo altresì la possibilità di riconoscimento delle associazioni in possesso di determinati requisiti; vietano alle associazioni di adottare e usare denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi; prevedono l’istituzione del Registro delle associazioni professionali presso il Ministero della giustizia, precisando che in caso di irregolarità nell’operato delle stesse associazioni o di perdita dei requisiti necessari viene disposta la loro cancellazione dal Registro; dispongono l’istituzione dell’attestato di competenza, che però non è requisito vincolante ai fini dell’esercizio della professione; recano inoltre deleghe per la disciplina delle forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni in oggetto. Si segnala, inoltre, che la Camera sta esaminando: una proposta di legge che mira a semplificare e rafforzare i rapporti tra professionisti e P.A. e a incentivarne l’attività professionale (A.C. 3480); con riferimento alle singole professioni, a parte la riforma della professione forense (su cui infra), una proposta di legge che disciplina l'ordinamento della professione di statistico e istituisce l’Ordine e l’albo degli statistici (A.C. 1294). La riforma della professione forense La Camera sta esaminando un testo di riforma della professione forense, già approvato dal Senato (A.C. 3900), e altre proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia. I principali profili di novità contenuti nel testo consistono nei seguenti: l’inserimento tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati delle attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale; la nuova disciplina delle società tra avvocati e, in particolare delle società multidisciplinari; la figura dell’avvocato specialista;l’obbligo di formazione continua; l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile; la vincolatività dei minimi tariffari e il sostanziale ripristino del divieto del patto di quota lite; l’obbligo di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall’albo; la nuova e più rigorosa disciplina del tirocinio professionale e del regime di incompatibilità per il praticante;le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare, anche sotto il profilo degli organi competenti. Attuazione della direttiva "servizi" Con il decreto legislativo 59/2010 si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come direttiva "servizi", che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi (compresi i servizi forniti da professionisti) tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi (cfr. L'attuazione della direttiva "servizi" ). Approfondimenti Dottori commercialisti ed esperti contabili (18/09/2009) Spagna: attuazione della direttiva servizi (18/03/2010) Dossier pubblicati Sull'attuazione della Direttiva Servizi Sulla riforma delle professioni Riforma delle professioni - AA.C. 3, 503, 1553, 1590, 1934, 2077 e 2239 - Schede di lettura Professioni non regolamentate - A.C. 1934 e abb. - Schede di lettura (20/09/2010) Documenti e risorse web Senato, Servizio Studi, Dossier n. 99, Disegni di legge AA.SS. nn. 601, 711, 1171 e 1198 in materia di professione forense, Febbraio 2009 |














