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CAMERA-Lavori usuranti, informazioni aggiornate al , 10 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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L'articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha delegato il Governo ad adottare una nuova normativa per il pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti. Sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega la XI Commissione (Lavoro) ha espresso il parere di competenza il 9 marzo 2011.

Informazioni aggiornate a giovedì, 10 marzo 2011

La delega legislativa conferita dell’articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) è volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di accedere al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, fermi restando il requisito anagrafico minimo di 57 anni, il requisito minimo di anzianità contributiva di  35 anni, la  nuova disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cd. “finestre”) e l’adeguamento dell’età pensionabile all’incremento dell’aspettativa di vita.

La delega richiama gli stessi principi e criteri direttivi previsti dalla precedente delega in materia contenuta nella legge 247/2007, non esercitata entro il termine previsto a causa della scadenza anticipata della XV Legislatura.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:

-       i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);

-       i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 66/2003);

-       i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

-       i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla  produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico. Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell’indebito, si prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.

Una apposita clausola di salvaguardia, infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

Sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2011.

 

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