| CAMERA- Processo penale, informazioni aggiornate al, 10 marzo 2011 |
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La legge n. 51 del 2010, sulla quale si è pronunciata la Corte dichiarandone in parte l'incostituzionalità, interviene sull'istituto del legittimo impedimento; sono in corso di esame parlamentare una proposta di legge, già approvata dal Senato, che fissa termini di durata per i vari gradi del processo, un disegno di legge di riforma del processo penale, una proposta di legge costituzionale sulla sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche e altre iniziative volte a dare attuazione ad impegni internazionali o a modificare specifici istituti del processo penale; tra queste ultime, l'Assemblea della Camera inizia il 14 marzo l'esame di una proposta di legge che interviene in materia di remissione tacita della querela.Informazioni aggiornate a giovedì, 10 marzo 2011Attuazione di impegni internazionali Interventi su singoli istituti della procedura penale Recenti interventi La legge n. 51 del 2010 interviene sull’istituto del legittimo impedimento. Il provvedimento, senza modificare direttamente l'art. 420-ter c.p.p., che regola l'istituto, con disposizione autonoma disciplina l'impedimento a comparire nelle udienze, quale imputato, del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Le attività che danno luogo ad impedimento sono individuate nell'esercizio delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. La disposizione ha natura transitoria, essendo destinata ad operare in attesa della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del consiglio e dei Ministri, e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 23 del 2011 , ha affrontato alcune questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio, decidendo per l'illegittimità costituzionale dell'ipotesi di impedimento continuativo e certificato dalla Presidenza del Consiglio nonché della mancata previsione di una valutazione in concreto da parte del giudice dell'impedimento addotto. Alla Camera, la Commissione giustizia ha iniziato l'esame di una proposta di legge recante disposizioni in materia di durata dei processi (A.C. 3137), già approvata dal Senato. Il provvedimento è volto a dare attuazione al principio di ragionevole durata del processo, contemplato dall'articolo 111 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Più in generale, sull'attuazione di questo principio, la Commissione ha deliberato una specifica indagine conoscitiva, nell'ambito della quale sta svolgendo un ciclo di audizioni. Nel testo trasmesso alla Camera, il provvedimento fissa termini di durata per ciascun grado del processo penale, prevedendo l’estinzione del processo nel caso di inutile decorso di tali termini. Il testo originario limitava l’operatività di tale meccanismo ai processi relativi a reati puniti con pene inferiori nel massimo ai dieci anni di reclusione, escludendo alcuni reati specificamente indicati, ritenuti di particolare allarme sociale e i casi in cui si procedeva nei confronti di imputati già condannati a pena detentiva per delitto. Nel testo approvato, i cd. “termini di fase” operano invece per i processi relativi a qualsiasi reato, ma sono diversamente articolati in funzione della gravità del medesimo. In particolare, per i reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva inferiore nel massimo a dieci anni, i termini sono pari a tre anni per la pronuncia della sentenza di primo grado; due anni per la sentenza d’appello; un anno e sei mesi per la sentenza della Corte di Cassazione; un anno per ogni ulteriore grado del processo nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Per i reati puniti con pena superiore, i termini sono rispettivamente di quattro anni, due anni e un anno e sei mesi e un anno. Per reati di particolare allarme sociale, tra i quali quelli di mafia e terrorismo, di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, con facoltà per il giudice di prorogare tali termini fino a un terzo, nei casi di particolare complessità del processo e di numero elevato di imputati. A seguito dell’approvazione di un articolo aggiuntivo del relatore, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, tale meccanismo processuale opera anche per i procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Nel testo approvato, il nuovo istituto si applica anche ai processi in corso, relativi a reati puniti con pena inferiore a 10 anni di reclusione e commessi fino al 2 maggio 2006 (con esplicita esclusione dei reati non rientranti nell’ambito di applicazione della legge di indulto n. 241 del 2006); in tali casi, il processo si estingue se sono decorsi più di due anni dall’esercizio dell’azione penale senza che sia stato definito il giudizio di primo grado. E' in corso di esame al Senato una proposta di legge costituzionale che attribuisce al Parlamento la facoltà di deliberare la sospensione dei processi penali per reati extra-funzionali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri (A.S. 2180 ; vedi Il "lodo Alfano" ); la sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione. Sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali della maggioranza e del relatore, volti in particolare ad escludere i ministri dall'ambito di applicazione della legge e a prevedere, in luogo della deliberazione parlamentare, la sospensione automatica dei processi. http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/votazioni/433_2.htm
Riforma del processo penale Il Senato sta esaminando un disegno di legge del Governo (A.S. 1440 ) di riforma del processo penale. I profili principali della riforma sono i seguenti: la ridefinizione dei poteri del P.M. e della polizia giudiziaria; il rafforzamento delle prerogative della difesa; l’ampliamento della possibilità di ricusazione del giudice; la ridefinizione della competenza della Corte d'assise; la possibile avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale; l’introduzione della “dichiarazione di impugnazione” che deve essere formulata, a pena di decadenza, dalla parte che intende proporre impugnazione; l’introduzione di corsi obbligatori per il magistrato che aspira alla direzione dell’ufficio giudiziario. L'A.S. 1440 reca anche disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e di digitalizzazione della giustizia, alcune delle quali anticipate dal decreto-legge n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 24 del 2010 (in particolare, vedi Ordinamento giudiziario - sedi disagiate ). Il decreto-legge n. 10 del 2010, il cui disegno di legge di conversione è stato definitivamente approvato con voto unanime (legge n. 52 del 2010), estende la competenza per materia delle Corti d'assise, mantenendo però ai tribunali, anche per i procedimenti in corso, la competenza per i delitti di associazione di tipo mafioso, anche nelle ipotesi aggravate; tali ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2005, rientrerebbero invece nella competenza della Corte d'assise, come riconosciuto anche da una recentissima sentenza della Cassazione (sentenza n. 4964 depositata lo scorso 8 febbraio) . La relazione illustrativa spiega che il provvedimento ha la finalità di superare il rischio concreto che dibattimenti importanti e complessi possano essere annullati a seguito della sopravvenuta competenza della Corte d´assise. Attuazione di impegni internazionali Sono in corso di esame ulteriori proposte di legge che prevedono: l’applicazione dell’istituto della revisione delle sentenze penali di condanna anche al caso di una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l’iniquità del processo celebrato in Italia per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, CEDU (A.C. 1538, A.C. 1780, A.C. 2163 e A.C. 2871); l’adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale (A.C. 1439, A.C. 1695, A.C. 1782 e A.C. 2445) (vedi Cooperazione giudiziaria ). Interventi su singoli istituti della procedura penale Modifiche a singoli istituti del processo penale sono state apportate dal decreto-legge 11/2009 (convertito dalla legge 38/2009) che è intervenuto: in materia di gratuito patrocinio per consentire l’accesso al medesimo, anche in deroga ai limiti di reddito, alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale (vedi Reati a sfondo sessuale ); sulla disciplina dell’incidente probatorio, prevedendo la possibilità per taluni delitti (tra i quali vengono inseriti i maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e lo stalking) che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne. La legge 85/2009, di adesione al Trattato di Prum (vedi Banca dati del DNA ) reca inoltre una nuova disciplina dello svolgimento nel corso di un procedimento penale di accertamenti tecnici coattivi (ovvero prelievi ed altri accertamenti medici). Sono infine in corso di esame: al Senato, un progetto di legge, già approvato dalla Camera, che esclude l'applicabilità del giudizio abbreviato ai reati puniti con l'ergastolo (A.S. 2567); alla Camera, una proposta di legge volta a specificare le ipotesi di remissione tacita della querela (A.C. 1640), il cui esame in Assemblea inizia il 14 marzo. Dossier pubblicati Sul decreto-legge concernente la competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale Sul decreto-legge in tema di contrasto alla violenza sessuale Sul legittimo impedimento Sul Trattato di Prum Sull'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale Sulla durata indeterminata dei processi Sulla remissione della querela Remissione tacita della querela - A.C. 1640 (Elementi per l'istruttoria legislativa) (16/12/2009) Remissione tacita della querela - A.C. 1640 (Schede di lettura e riferimenti normativi) (15/12/2009) Sulla revisione di sentenze Sulle sedi disagiate Documenti e risorse web |














