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CAMERA- Sicurezza stradale, informazioni aggiornate al, 10 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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Il 29 luglio è stata pubblicata la legge in materia di sicurezza stradale (legge n. 120/2010), il cui iter era stato avviato dalla IX Commissione della Camera nel settembre del 2008. Il provvedimento intende affrontare in modo organico il problema della sicurezza stradale, che rappresenta una delle priorità politiche degli ultimi anni in Europa, attraverso una serie di misure, sia di carattere sanzionatorio, sia intese a rafforzare le attività di controllo e di prevenzione degli incidenti.

Informazioni aggiornate a giovedì, 10 marzo 2011

La legge n. 120/2010

UE: Piano d'azione sulla sicurezza stradale

Il decreto legge n. 92/2008

La legge n. 94/2009

Patente di guida

La legge n. 120/2010

Gli incidenti stradali hanno causato nel 2008 in Europa circa 39.000 morti. Secondo l'obiettivo indicato dal Libro bianco della Commissione europea sui trasporti, gli stati membri dovrebbero ridurre del 50% il numero delle vittime della strada entro il 2010. Fra le iniziative avviate nel nostro Paese in questa direzione, numerosi sono gli interventi legislativi di adeguamento al codice dalla strada, volti a ridefinire il quadro sanzionatorio correlato ai comportamenti più pericolosi dei conducenti, quali il superamento dei limiti di velocità e la guida in stato di ebbrezza.     

La Commissione trasporti della Camera ha avviato fin dalle prime fasi della legislatura l’esame di numerose proposte di legge (A.C. 44 e abb.), finalizzate a realizzare un più organico intervento di riforma del codice della strada. Dopo avere proceduto ad un’indagine conoscitiva, la Commissione ha esaminato le proposte, giungendo alla definizione di un testo unificato, che è stato approvato in sede legislativa il 21 luglio 2009. Dopo l'esame del Senato, e le ulteriori modifiche apportate dalla Camera in terza lettura, il testo è stato definitivamente approvato dal Senato il 28 luglio 2010. Il provvedimento è stato pubblicato in G.U. il 29 luglio (legge n. 120/2010).

La riforma interviene su alcuni importanti aspetti della normativa dettata dal codice della strada, prevedendo, fra l'altro:

l’introduzione del principio “chi guida non beve” per i giovani di età compresa fra 18 e 21 anni, per i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente e per i conducenti professionali;

l’aggravamento delle sanzioni per alcune delle più rilevanti infrazioni al codice della strada;

l’introduzione della nuova disciplina in materia di “guida assistita” – già positivamente sperimentata in Francia - per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni e siano titolari di patente A, i quali possono esercitarsi alla guida con l’assistenza di un adulto;

modifiche ai criteri da applicare alle esercitazioni pratiche di guida presso le autoscuole;

modifiche finalizzate a rendere più restrittiva la discplina relativa al recupero dei punti riferiti alla patente; 

introduzione dell'obbligo di uso delle cinture di sicurezza sulle c.d. "minicar";

introduzione della targa personale;

misure intese a migliorare lo stato e la manutenzione delle strade e della segnaletica, attraverso la destinazione di parte delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada;

disposizioni volte a limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne;

previsione di visita medica biennale per il rinnovo della patente dopo il compimento degli 80 anni.

UE: Piano d'azione sulla sicurezza stradale

Al fine di dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2020, il 20 luglio 2010 la Commissione europeaha adottato un piano d’azione (COM(2010)389) con il quale individua sette obiettivi strategici in materia di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020, da realizzare in stretta cooperazione con gli Stati membri. I settori di intervento individuati nel piano d’azione riguardano: la formazione e l’educazione degli utenti della strada, la sicurezza dei veicoli e delle infrastrutture stradali, le nuove tecnologie ed i veicoli intelligenti, un maggiore controllo sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza stradale, il soccorso ai feriti e una maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili della strada quali pedoni, ciclisti e conducenti di motocicli.

La Commissione sostiene la necessità che le misure destinate a rafforzare la sicurezza stradale vengano realizzate tenendo in debito conto le interconnessioni tra questi aspetti ed altre politiche UE quali quelle in materia di gioventù, energia, istruzione, occupazione, salute pubblica, ricerca, innovazione, tecnologia, giustizia ed assicurazioni.

Il decreto legge n. 92/2008

Il d.l. n. 92/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito dalla leggen. 125/2008, ha introdotto alcune importanti modifiche in tema di sanzioni per le infrazioni al codice della strada.

In primo luogo, sono state aggravate le pene per delitto di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589 codice penale): il massimo edittale è stato portato a da cinque a sette anni. Con altra modifica allo stesso art. 589, è stata prevista la pena della reclusione da 3 a 10 anni se l’omicidio è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica, con tasso superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il decreto è anche intervenuto sugli articoli 186 e 187 del codice della strada, elevando da tre a sei mesi il massimo edittale della pena dell'arresto, irrogabile a chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, e innalzando a un anno il massimo edittale della pena dell'arresto, per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Aumentate anche le sanzioni per la guida  in stato di alterazione per uso di stupefacenti: arresto da tre mesia un anno – era in precedenza fino a tre mesi - e ammenda da euro 1.500 a 6.000 – era in precedenza da euro 1.000 a 4.000.

Ulteriori modifiche prevedono il ripristino della rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi al tasso alcolemico (arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da euro 1.500 a euro 6.000). Queste sanzioni si applicano anche in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti. 

Sono state inoltre elevate le sanzioni per coloro che, in caso di incidente con danni alle persone ricollegabile al proprio comportamento, non ottemperino all’obbligo di fermarsi e di prestare soccorso alle persone ferite (art. 189). Per la prima ipotesi, si prevede l’arresto da sei mesi a tre anni (in precedenza era da tre mesi a tre anni); per la seconda, l’arresto da un anno a tre anni (in precedenza era da sei mesi a tre anni).

La legge n. 94/2009

La legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, contiene alcune disposizioni dirette a modificare il quadro normativo in materia di sicurezza stradale. Si segnalano, in particolare:

la norma che destina una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie all’acquisto di mezzi da impiegare nei servizi di polizia stradale per potenziare i controlli sulla sicurezza della circolazione;

la disposizione che prevede, qualora la patente venga revocata per guida in stato di ebbrezza o alterazione in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, che non sia possibile ottenere una patente nuova prima che siano trascorsi cinque anni dall’accertamento del fatto;

la norma che prevede aggravamento delle sanzioni per alcuni infrazioni - fra cui quelle relative alla guida in stato di ebbrezza - quando vengano commesse nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7 del mattino).

Patente di guida

La direttiva 2006/126/CE ha l'obiettivo di attualizzare – attraverso una rifusione - la normativa vigente in materia di patenti di guida (direttiva 91/439/CEE, del 29 luglio 1991, e successive modificazioni) e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 19 gennaio 2011. La maggior parte delle disposizioni, compresa quella concernente l’introduzione del nuovo modello di patente, deve essere applicata a decorrere dal 19 gennaio 2013. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire, entro il 19 gennaio 2033, la conformità di tutte le patenti in circolazione al modello europeo.

La direttiva prevede che tutte le patenti di guida abbiano una validità amministrativa limitata: 10 anni, estendibili a 15 da ciascuno Stato membro, per ciclomotori (AM), motocicli con o senza side car e veicoli a tre ruote (A1, A2, A) e per gli autoveicoli di non oltre 3.500 chili (B1, B e BE); 5 anni per le altre tipologie di patenti. Tale limitato periodo di validità rende possibile procedere periodicamente all’aggiornamento dei dati e della fotografia del titolare e all’introduzione di nuovi elementi di sicurezza: in caso di rinnovo della patente, gli Stati membri restano comunque liberi di prevedere nuovi esami attitudinali, medici o oculistici. Per i veicoli a due ruote viene imposto il principio dell’accesso graduale che, pur attribuendo agli Stati membri una limitata discrezionalità in relazione all’età minima, impone al motociclista il quale intenda ottenere l’autorizzazione a guidare motoveicoli, di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore. Per i ciclomotori e veicoli assimilati (comprese le ‘minicar’) viene introdotta una nuova categoria europea (patente AM), che sostituisce il certificato di idoneità alla guida. Viene inoltre introdotto il principio di equiparazione delle patenti rilasciate da Stati membri della UE o dello Spazio Economico Europeo: per i titolari di queste patenti non risulta pertanto più necessario il procedimento di conversione del documento in patente italiana.

Lo schema di decreto di recepimento della direttiva (Atto n. 323) è stato esaminato dalle commissioni parlamentari competenti; la Commisisone trasporti della Camera ha espresso parere favorevole il 22 febbraio 2011. Il provvedimento si compone di 26 articoli e 7 allegati, e, oltre a recare attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva, provvede ad un più generale coordinamento ed aggiornamento del codice della strada, anche alla luce delle modifiche introdotte da precedenti direttive recepite in via amministrativa, e quindi non ancora riportate nel testo del codice stesso. 

 

Dossier pubblicati

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - A.C. 2180 - Schede di lettura (09/03/2009)

Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Legge 29 luglio 2010, n. 120 - Schede di lettura (14/09/2010)

Documenti e risorse web

Rete stradale: incidentalità e governo della mobilità - XVIII Convegno Tecnico ACI 2008

ISTAT - ACI: Incidenti stradali Anno 2009. 17 novembre 2010

 

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