| CAMERA- Approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, informazioni aggiornate al 9 marzo 2011 |
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Il decreto-legge 3/2010 prevede norme volte a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica in Sicilia e in Sardegna.Informazioni aggiornate a mercoledì, 9 marzo 2011Il decreto-legge 3/2010, convertito dalla legge 41/2010 (A.C. 3243), reca misure necessarie per porre rimedio alle crescenti criticità di funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori Sicilia e Sardegna e garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle due isole. Tale necessità permarrà fino all’apprestamento e alla messa in esercizio delle nuove infrastrutture di rete programmate, che porranno una soluzione strutturale a tali criticità. In primo luogo, il decreto-legge (articolo 1) istituisce un servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica in Sicilia e in Sardegna, per il triennio 2010-2012, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nelle due isole. Il nuovo servizio per la sicurezza garantisce la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori secondo le istruzioni della società Terna Spa. Viene attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione delle condizioni del nuovo servizio per la sicurezza, con propri provvedimenti adottati, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di specifici principi e criteri stabiliti dalla decreto-legge. L'Autorità ha dato attuazione a tale previsione con deliberazione ARG/elt 15/10 . Il provvedimento reca inoltre (articolo 2) disposizioni volte ad incrementare la capacità di interconnessione con l’estero di cui all'articolo 32 della legge 99/2009 (A.C. 1441-ter). Il possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero, determinato da Terna, non deve essere superiore a 500 MW, e deve sommarsi alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32 della legge 99/2009, pari a 2000 MW. Terna organizza le procedure concorsuali (ai sensi dei commi 3, 4, e 5 dell'articolo 32 della legge 99/2009) per la selezione dei clienti finali che intendono sostenere il finanziamento delle infrastrutture per l'incremento della capacità di interconnessione con l'estero di cui sopra. Tali procedure riguardano altresì i clienti finali che subentrino nelle quote di partecipazione già assegnate per le quali si sia verificata la rinuncia degli assegnatari. Nell'ambito delle menzionate procedure si prevede un'assegnazione prioritaria a determinati soggetti indicati dal provvedimento. Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni che allargano il campo di intervento del provvedimento. In particolare, l'articolo 2-bis prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio di trasmissione di elettricità quale attività di preminente interesse nazionale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale (individuata dal D.M. 25 giugno 1999) già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e per le quali ad oggi non sia possibile accertare il titolo autorizzativo. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico anche in Sicilia ed in Sardegna, l’articolo 2-ter dispone che gli interventi di riclassamento fino a 380 kV degli elettrodotti di interconnessione con l'estero facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, possono essere realizzati mediante la denuncia di inizio attività con le modalità previste dall'art. 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti del decreto-legge 239/2003. L’articolo 2-quater, attraverso alcune modifiche all’art. 1-sexies del decreto-legge 239/2003, prevede che si possano realizzare mediante denuncia di inizio attività anche aumenti volumetrici degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici e delle relative varianti, ma nel rispetto di determinate condizioni. L’articolo 2-quinquies dispone la disapplicazione delle disposizioni recate dall’art. 11 della legge 400/1988 ai Commissari straordinari previsti dall’art. 4 del D.L. 78/2009 (A.C. 2561) per interventi urgenti per le reti dell'energia (v. Strategia energetica nazionale ). L’articolo 2-sexies disponeva che le tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, di cui al D.M. 19 febbraio 2007 ("Secondo Conto Energia"), spettassero a tutti i soggetti che, nel rispetto della procedura per l'accesso alle tariffe incentivanti prevista dallo stesso decreto, avessero concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 e avessero inoltre provveduto all’invio della richiesta di connessione alla rete elettrica entro l’ultima data utile per poter consentire la realizzazione della connessione medesima entro il 31 dicembre 2010. Tale disposizione è stata modificata dal decreto-legge 105/2010 (v. Il decreto energia ). Dossier pubblicati Sul collegato energia Sul decreto-legge in materia di energia Misure urgenti in materia di energia D.L. 105/2010 - A.C. 3660 - Schede di lettura (Articolo 1-octies) (26/07/2010) Sul decreto-legge per la sicurezza del sistema elettrico in Sicilia e Sardegna Sul terzo decreto anticrisi D.L. 78/2009 (Legge n. 102), modificato dal DL 103/2009 (Legge 141) : Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini - Schede di lettura sul testo coordinato (articolo 4, co. 1-4) (10/11/2009) Documenti e risorse web |














