| CAMERA-Assicurazioni, informazioni aggiornate al 7 marzo 2011 |
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L'attività parlamentare in materia assicurativa ha inciso sia sul profilo strutturale e fiscale dell'impresa di assicurazione, inasprendone la tassazione, sia sulla disciplina sostanziale del contratto di assicurazioni.Informazioni aggiornate a lunedì, 7 marzo 2011Contabilità delle imprese di assicurazione Fiscalità delle imprese di assicurazione Contabilità delle imprese di assicurazione Il decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/46/CE in materia di conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, tra cui le imprese di assicurazione, ha modificato le norme in tema di documenti contabili, con finalità di trasparenza e comparabilità documentale a livello europeo. In materia, si veda anche il tema L'attuazione delle direttive sul credito . Inoltre, le medesime disposizioni (articolo 4 del D.Lgs. n. 173 del 2008) hanno esteso le competenze regolamentari dell’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private - ISVAP, disponendo che tale Autorità possa emanare regolamenti recanti istruzioni esplicative ed applicative, ovvero prescriventi informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio, la cui trasparenza è assicurata dal recepimento della direttiva 2006/46/CE. Fiscalità delle imprese di assicurazione L’articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008 ha introdotto modifiche concernenti la determinazione della base imponibile delle imprese operanti, tra l’altro nel settore assicurativo e bancario. In primo luogo, è stata disposta la parziale indeducibilità ai fini fiscali degli interessi passivi contabilizzati. In particolare, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 la quota deducibile ai fini fiscali è pari al 97 per cento degli interessi, mentre a decorrere dall’esercizio successivo gli interessi passivi possono essere imputati in riduzione dell’imponibile fiscale per una quota pari al 96 per cento. Il medesimo articolo 82, inoltre, è intervenuto su alcuni criteri di deducibilità fiscale dei costi delle imprese di assicurazione (riserve sinistri, riserve ramo vita, svalutazione dei crediti) che hanno comportato, nel breve periodo, un incremento della base imponibile fiscale dovuto in parte alla introduzione di una parziale indeducibilità e in parte ad un ampliamento dell’arco temporale nel quale tali oneri possono essere dedotti per quote costanti. Si ricordano, inoltre, alcune modifiche che - pur interessando il regime di imposizione indiretta - si ritiene utile richiamare in questa sede, al fine di fornire un quadro completo degli interventi nel settore operato dall’articolo 82 sopra richiamato. Si tratta, in particolare, dell’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale delle locazioni di immobili effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario o assicurativo nonché dell’applicazione dell’IVA sulle prestazioni ausiliarie infragruppo effettuate nel 2009 tra società operanti nel settore del credito e dell’assicurazione. Il decreto-legge n. 78 del 2010 è ulteriormente intervenuto sulla disciplina fiscale delle imprese di assicurazione disponendo, a regime, la parziale indeducibilità delle riserve tecniche relative al ramo danni (art. 38, co. 13-bis). Il decreto-legge "milleproroghe" (articolo 2, comma 17-terdecies del D.L. n. 225 del 2010) ha ulteriormento prorogato la deroga, fino al 30 giugno 2011, in materia di valutazione - a fini fiscali e di vigilanza - dei titoli posseduti dalle imprese di assicurazione. La deroga agli ordinari criteri di valutazione era stata introdotta in considerazione dell'andamento dei mercati finanziari ed al fine di evitare una eccessiva svalutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono beni durevoli. Ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare (e in particolare per la verifica di solvibilità corretta) le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. La disciplina sostanziale L’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ha differito al 1° luglio 2010 (dall'originario termine del 1° gennaio 2010), l’operatività dell’abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. Si tratta delle disposizioni dettagliatamente elencate all’articolo 354, comma 1, del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) nonché delle relative norme di attuazione. In sintesi, ciò comporta l’applicabilità temporanea, tra l’altro, delle norme abrogate o sostituite e altresì delle relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice delle assicurazioni private nelle materie corrispondenti. La disposizione appare dettata dall’esigenza di attendere l’attuazione completa delle disposizioni del Codice. Per quanto attiene alla disciplina del contratto di assicurazione, si ricorda che l'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una serie di disposizioni (si veda in proposito il parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera) che modificano la disciplina dell’assicurazione poliennale (articolo 1899 del Codice civile). In particolare, le suddette norme rimodulano la facoltà di esercizio del recesso da parte dell’assicurato, nell’ipotesi di contratto di durata poliennale. Dossier pubblicati Documenti e risorse web |














