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CAMERA¬- Il governo delle attività cliniche, informazioni aggiornate al 7 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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Il tema del governo delle attività cliniche, inteso come modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, ha impegnato la XII Commissione affari sociali della Camera fin dall'inizio della XVI legislatura. Il provvedimento detta principi e linee guida idonei ad assicurare una maggiore efficienza e funzionalità del settore sanitario e a garantire una migliore trasparenza delle procedure di selezione dei dirigenti.

Informazioni aggiornate a lunedì, 7 marzo 2011

Nel novembre 2008 la XII Commissione affari sociali della Camera ha iniziato l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge (A.C. 799 ed abb.) dirette a stabilire principi fondamentali in tema di governo delle attività cliniche, allo scopo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.
In linea generale, con il termine clinical governance ci si riferisce ad un modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti e di tutti i professionisti impegnati nel SSN, attraverso una integrazione degli aspetti clinico-assistenziali e di quelli gestionali implicati nell’assistenza al cittadino-malato. Il governo delle attività cliniche consiste pertanto nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione delle aziende sanitarie locali.
L'esame delle proposte in commissione è stato lungo ed articolato: a seguito dei lavori del comitato ristretto e dell'espressione dei pareri delle commissioni competenti in sede consultiva si è giunti, il 25 febbraio 2010, all'adozione di un testo, successivamente ampiamente emendato.

Il provvedimento, già all'esame dell'Assemblea della Camera, è stato rinviato all'esame della XII Commissione.

Il testo unificato affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di standard di qualità. La competenza e la composizione del collegio di direzione, configurato come organo dell'azienda sanitaria, sono disciplinate dalle regioni in riferimento ad alcuni aspetti diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione.

Norme specifiche intervengono in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale, dei requisiti necessari per l’accesso alla predetta carica e di trattamento economico di tali dirigenti. Disposizioni di modifica riguardano in particolare le procedure per l’attribuzione di incarichi per i dirigenti medici, fatta salva la competenza delle regioni nella disciplina delle modalità di affidamento degli stessi. In particolare, per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, il direttore generale nomina una commissione di cui è specificamente disciplinata la composizione. Viene demandato alle regioni il compito di identificare gli strumenti necessari alla valutazione dei dirigenti e vengono dettate alcune indicazioni in ordine ad una nuova organizzazione dei dipartimenti sanitari all’interno delle aziende sanitarie locali.
Ai direttori di dipartimento sono attribuite responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i princìpi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.
Alcune disposizioni innovative vengono dettate anche in merito al collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale. L'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari è disciplinata dalle regioni nel rispetto di alcuni principi fondamentali. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d’impiego, purché espletata fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. Sono dettagliatamente indicate le forme con le quali il dirigente può svolgere l’attività libero-professionale.

Una disciplina specifica è prevista per l’esercizio dell’attività libero-professionale per gli operatori sanitari non medici. Sono infine stabiliti alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.

Documenti e risorse web

Governo clinico, qualità e sicurezza delle cure - Ministero della salute

Sistema nazionale Linee Guida - Istituto superiore di sanità

Age.Na.S. - Programma Linee Guida

Liste di attesa - Ministero della salute

Coinvolgimento dei pazienti e carta dei servizi - MInistero della salute

Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio - Ministero della salute

Progetto Siveas - Valutazione e trasparenza dei risultati per il sistema sanitario

 

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