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CAMERA-Le quote latte, informazioni aggiornate al 4 marzo 2011 PDF Stampa E-mail
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L'assegnazione di nuove quote di produzione lattiera all'Italia ha indotto il Governo a definire con il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con la legge n. 33 del 2009, i nuovi criteri per il riparto tra i produttori del settore.  Nel corso della conversione in legge del DL n. 225 del 2010 è stata introdotta la sospensione fino al 31 giugno 2011 di tutti i pagamenti previsti dai piani di rateizzazione delle multe sulle quote latte in scadenza entro il 31 dicembre 2010.

Informazioni aggiornate a venerdì, 4 marzo 2011

Il sistema di contingentamento produttivo definito con il regime delle quote latte è stato introdotto a decorrere dal 1984, per ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda di latte in Europa.La normativa comunitaria richiede un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito, attribuito dalla UE ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere alla riscossione delle multe (il cosiddetto “prelievo supplementare”) da questi ultimi dovute sulla produzione eccedente.
Il meccanismo comunitario peraltro prevede la obiettiva responsabilità dello Stato italiano nei confronti dell'Unione europea nella corretta gestione del sistema, e lo rende anche direttamente debitore del prelievo dovuto dalle aziende che viene trattenuto dalla Comunità decurtandolo dagli aiuti dovuti agli agricoltori per la PAC.

L’applicazione del sistema è stata segnata da continui “splafonamenti” della quota produttiva assegnata al nostro Paese e da un vasto contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie; d’altra parte l’assegnazione effettuata dalla Comunità non è mai stata ritenuta dall'Italia adeguata alle sue necessità né corrispondente al dato reale di produzione.
In tale contesto è intervenuto nel 2003 il decreto-legge 49/2003, tuttora in vigore, che profondamente modificato dal Parlamento con la legge di conversione n. 119/03, ha introdotto una riforma organica delle norme sul prelievo supplementare.

Il settore della zootecnia da latte è nuovamente tornato alla ribalta a seguito dell’incremento delle quote attribuite agli Stati membri disposto dalle istituzioni europee in vista dell’abbandono entro il 2015 del sistema di contingentamento produttivo instaurato col sistema delle quote latte. Un primo incremento è stato approvato sulla base di una relazione commissionata dal Consiglio alla Commissione, che concludeva che la situazione del mercato comunitario e del mercato mondiale e l’evoluzione prevista fino al 2014 consentivano un aumento del 2% delle quote, per soddisfare la domanda di prodotti lattiero-caseari emergente dal mercato.

L’incremento, disposto con il regolamento (CE) 248/2008, ha portato ai produttori di latte italiani 210.601 tonnellate aggiuntive. A tale quantitativo si sono peraltro sommate le 547.881 tonnellate successivamente assegnate dal regolamento (CE) n. 72/2009, che in sede di c.d. HealthCheck della PAC dopo una lunga trattativa condotta dalle autorità nazionali ha accordato all’Italia, in considerazione della lamentata inadeguatezza della quota assegnata, una maggiorazione del 5% in unica soluzione nel 2009 della quota nazionale.

Per la ripartizione tra i produttori della complessiva maggiore quota nazionale di 758.482 tonnellate il Governo ha adottato alcune norme confluite nel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 che recava Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, che è stato convertito dalla legge n. 33/2009.

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 con l’articolo 8-quater ha definito un nuovo piano di rateizzazione, per somme non inferiori a 25.000 euro, delle multe relative a qualunque campagna lattiera precedente a quella allora in corso del 2008-2009. La dilazione del pagamento, in funzione della sua entità e con l’applicazione di un tasso di interesse crescente, deve avvenire nei seguenti termini:

entro tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

entro ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

ed entro trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

Le modalità di rateizzazione dei debiti sono state definite con il decreto 10 marzo 2010 del Commissario straordinario per le quote latte (GU n. 70/2010) che, relativamente alle scadenze, ha stabilito che:

per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di settembre al mese di febbraio, la rata è versata entro il successivo 30 giugno e, per il numero di anni di durata della rateizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno (salvo l'ultima rata che è fissata non oltre il limite massimo stabilito dalla legge);

per le richieste di rateizzazione presentate dal mese di marzo al mese di agosto, la rata è versata entro il successivo 31 dicembre, e così per tutti gli anni di durata della rateizzazione (salvo l’ultima rata).

Per il periodo che va dal 2002/2003 al 2008/2009, per le multe dovute dai produttori di latte, la Comunità ha nel frattempo ridotto annualmente i trasferimenti all’Italia a titolo di aiuti all’agricoltura: per l’intero periodo il prelievo nazionale dovuto, e trattenuto, è stato pari a 1.151 milioni di euro. Di questi restano da riscuotere 1.030 milioni di euro.

 Per quanto attiene alla sospensione dei pagamenti nel corso della conversione in legge del decretolegge n. 78 del 2010 (manovra economica) è stato introdotto l’articolo 40-bis che prorogava al 31 dicembre del 2010 il pagamento delle rate, dovute dai produttori di latte a titolo di multa (prelievo supplementare) per il latte da essi prodotto in eccesso, già oggetto di svariate proroghe.
Da ultimo la sospensione dei pagamenti, è stata disposta fino al 30 giugno 2011, in sede di conversione del D.L. 29-12-2010 n. 225“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” dall’articolo 2, comma 12-duodecies.Per quanto attiene alla copertura finanziaria della sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione, il comma in esame attinge per 5 milioni di euro per l’anno 2011 alle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011).

Dossier pubblicati

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario - D.L. 4/2009 - A.C. 2263 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario - D.L. 4/2009 - A.C. 2263-A - Elementi per l'esame in Assemblea

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario - D.L. 4/2009 - A.C. 2263 (09/03/2009)

Documenti e risorse web

Corte dei conti europea, Relazione speciale n. 14/2009 ?Gli strumenti di gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno raggiunto i loro principali obiettivi??

Comunicazione della Commissione europea ?La situazione del mercato lattiero nel 2009? del 22 luglio 2009

 

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