| CAMERA-Ammortizzatori sociali, informazioni aggiornate al 3 marzo 2011 |
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La crisi finanziaria ed economica internazionale sta avendo forti ripercussioni nel mondo del lavoro. In Italia sono stati realizzati una serie di interventi volti a fronteggiare l'emergenza occupazionale, in primo luogo attraverso il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali. In tale contesto particolare rilevanza assume l'Accordo Stato-Regioni stipulato il 12 febbraio 2009, con il quale sono stati reperiti 8 miliardi di euro.Informazioni aggiornate a giovedì, 3 marzo 2011L'accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 Negli anni più recenti l'attività legislativa in materia di politiche del lavoro è stata caratterizzata dal progressivo ampliamento delle misure di sostegno al reddito già previste per le situazioni di crisi aziendale e da un'estensione del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, al fine di affrontare le crisi produttive e i problemi occupazionali che hanno investito alcuni settori produttivi. Nell’attuale legislatura, stante anche la necessità di fronteggiare le ripercussioni della crisi finanziaria ed economica globale, sono stati adottati una serie di interventi urgenti per la tutela del reddito dei lavoratori. L'accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 L’intervento più rilevante in materia si è avuto con l’Accordo Stato–Regioni del 12 febbraio 2009, sancito nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 , con il quale sono stati destinati 8 miliardi di euro, nel biennio 2009-2010, per azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro. L’intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione. In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE). Le risorse statali sono state coperte: in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008); in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) , sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali, nel limite dell’ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ).
L’intesa sullo schema di accordo per l’utilizzo del FSE è stata raggiunta l’8 aprile 2009 . Ulteriori interventi Sul piano legislativo, sono stati realizzati una serie di interventi “in deroga” alla disciplina generale, attraverso specifici stanziamenti finalizzati alla prorogadella durata dei trattamenti oltre i limiti temporali o all’estensione del loro campo di applicazione (ammortizzatori “in deroga”). Tali provvedimenti rispondono anche a numerosi atti di indirizzo adottati dal Parlamento (tra gli altri, 1-00044; 1-00129; 1-00131; 1-00153; 1-00171; 1-00178; 9/01762/51; 9/01972/52; 9/01972/125). Tra gli interventi effettuati, si segnalano: l’articolo 19 del decreto-legge 185/2008, con il quale, nei casi di sospensione dal lavoro, sono stati potenziati ed estesi una serie di ammortizzatori sociali per il triennio 2009-2011. Successivamente, il decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, alla tabella 1 ha disposto la proroga, al 31 marzo 2011, della possibilità, prevista dal comma 1-ter dell’articolo 19, che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 19, utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione, possano essere utilizzate, in via transitoria per il biennio 2009-2010, anche per garantire ai lavoratori beneficiari di specifiche un trattamento equivalente a quello previsto al comma 8; l’articolo 7-ter del decreto-legge 5/2009, traduce in primo luogo sul piano normativo l'Accordo Stato-regioni del 12 febbraio 2009. Il provvedimento, oltre ad una semplificazione e razionalizzazione delle procedure di concessione degli ammortizzatori sociali, è intervenuto sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, di specifici ammortizzatori sociali in deroga, estendendo in particolare ai lavoratori destinatari della CIG e della mobilità in deroga l’applicazione dei requisiti richiesti per l’accesso ai trattamenti a regime degli stessi strumenti. Inoltre, si dispone l’erogazione di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da specifiche imprese; l’articolo 1 del decreto-legge 78/2009, il quale, oltre a destinare nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività, ha aumentato l’integrazione salariale per i lavoratori che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi, nonchè introdotto misure di sostegno per l’attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. In particolare, per il periodo 2009-2010 si prevede: - l’erogazione dell’incentivo introdotto dal comma 7 dell’articolo 7-ter del D.L. 5/2009 anche al lavoratore destinatario di ammortizzatori sociali, a condizione che il medesimo intraprenda un’attività di lavoro autonomo, avvii attività di autoimprenditorialità o micro-impresa, o si associ in cooperativa e si dimetta dall’impresa di appartenenza. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento non erogato; l’articolo 1-bis del decreto-legge 78/2009, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni. Il decreto-legge 225/2010, convertito dalla legge 10/2011, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislazioni legislative, alla tabella 1 ha disposto la proroga, al 31 marzo 2011, della possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali per i settori richiamati, deroghe che nell'articolo 1-bis potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.
Infine, l'articolo 46, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010 (cd. "collegato lavoro"), ha disposto il rinnovo del termine per l'esercizio della delega finalizzata alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, già contenuta nella L. 247/2007 (articolo 1, comma 28), al 1° gennaio 2011 .
Si ricorda che disposizioni analoghe a quelle recate dall’articolo 1 del decreto-legge 78/2009 sul sostegno delle attività imprenditoriali sono contenute nella proposta di legge A.C. 2424, all’esame dell’Assemblea della Camera dal 22 novembre p.v., che prevede, in particolare, il trasferimento ai lavoratori di parte delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali per interventi finalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Approfondimenti Ammortizzatori sociali in deroga (23/09/2009) Spagna: recenti misure di sostegno al reddito (12/11/2009) Dossier pubblicati Documenti e risorse web |














