| CAMERA- Sfratti, informazioni aggiornate al 18 febbraio 2011 |
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Il decreto-legge 158/2008 ha introdotto una sospensione delle procedure esecutive di sfratto al fine di ridurre il disagio abitativo relativo a particolari categorie sociali di conduttori nei comuni capoluoghi di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. La sospensione è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2011 dal D.L. 225 del 2010.Informazioni aggiornate a venerdì, 18 febbraio 2011Risoluzione per una politica organica della casa L'emergenza abitativa Con il decreto-legge 158/2008 si è provveduto alla sospensione fino al 30 giugno 2009 delle procedure esecutive di sfratto nei comuni capoluoghi di provincia, in quelli con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. Il blocco delle procedure esecutive di sfratto riguarda i conduttori in condizioni di particolare disagio, ovvero coloro che dispongono di un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, sono od hanno, nel proprio nucleo familiare, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, o figli fiscalmente a carico, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Nello stesso decreto legge si precisa che la finalità del provvedimento di sospensione è quella di ridurre il disagio abitativo per tali categorie disagiate in attesa della realizzazione degli interventi del piano casa introdotto con l’art. 11 del decreto-legge 112/2008. Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta una norma che consente la valutazione dei provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora essi contengano l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore. Si intende in tal modo favorire la registrazione dei contratti. Al fine di favorire la riduzione del disagio abitativo e la riduzione delle passività delle banche, è stata inoltre prevista la cessione in proprietà agli istituti autonomi case popolari degli immobili occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente e sottoposti a procedura esecutiva immobiliare o concorsuale, purché tali immobili abbiano le caratteristiche di quelli facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. I predetti istituti, che li acquistano a valere su risorse proprie e con le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa di abitazione, provvedono a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi a titolo di abitazione principale. A tal fine la norma definisce canoni sostenibili i canoni di importo pari al 70 per cento del canone concordato, e comunque non inferiore al canone di edilizia residenziale pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma. Il canone corrisposto è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli istituti per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile e degli oneri accessori corrisposti. Alla scadenza del contratto di locazione il mutuatario può altresì riacquistare l’immobile secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali. La sospensione delle procedure esecutive di sfratto è stata dapprima prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 78/2009 poi al 31 dicembre 2010, dall'articolo 7-bis del D.L. 194/2009 e da ultimo al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010. Risoluzione per una politica organica della casa Si ricorda inoltre che la Commissione Ambiente della Camera, nella seduta del 18 dicembre 2008 , ha approvato all’unanimità una risoluzioneper una politica organica della casa (n. 8-00024) con cui ha impegnato il governo, tra l’altro, a: realizzare politiche abitative a favore delle fasce più deboli; incrementare, di conseguenza, il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione» e il «Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa», come strumenti di base per il riequilibrio delle distorsioni esistenti nel settore abitativo; realizzare una riforma degli strumenti di edilizia residenziale pubblica, con l'introduzione di modelli innovativi di collaborazione tra pubblico e privato, e una fiscalità di vantaggio che incentivi la promozione di nuovi strumenti finanziari finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione a canone moderato, nonché la graduale estensione della detraibilità delle locazioni a tutte le tipologie contrattuali; incentivare, in tale ambito, le iniziative di recupero e ristrutturazione urbanistica ed edilizia, anche con benefici economici in grado di abbattere i costi legati alla bonifica delle aree dismesse da trasformare e ristrutturare, con l’obiettivo, tra l’altro, di alleggerire la mobilità nei centri urbani, evitando di ampliare ulteriormente l’estensione delle periferie. Dossier pubblicati Documenti e risorse web CONFEDILIZIA - Elenco comuni ad alta tensione abitativa Dati statistici sugli sfratti del Ministero dell'interno
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