| CAMERA- La disciplina dei mutui, informazioni aggiornate al17 febbraio 2011 |
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La disciplina in materia di mutui è stata sottoposta a numerose modifiche, finalizzate in prevalenza a tutelare i piccoli risparmiatori dagli effetti della crisi.Informazioni aggiornate a giovedì, 17 febbraio 2011Gli interventi recati in materia di mutui hanno interessato soprattutto i finanziamenti per l’acquisto della “prima casa”.Con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (articolo 3) è stata prevista, allo scopo di ridurre l’importo delle rate, la possibilità di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile accesi, prima del 29 maggio 2008, per acquistare, costruire e ristrutturare l'abitazione principale; ciò a condizione che le banche e gli intermediari aderiscano alla convenzione appositamente stipulata tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana – ABI . L’importo di ciascuna rata rimane fisso, e corrisponde a un ammontare pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L’importo che a seguito della rinegoziazione risulti eccedente rispetto alle rate del mutuo - come determinate in base ai parametri contenuti nel contratto originario - viene imputato in un conto accessorio, da rimborsare dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso, uguali alle rate del mutuo rinegoziato. L'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (“anticrisi”) ha fissato, per i mutui a tasso variabile contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, una misura predeterminata dell'importo delle rate da corrispondere nel 2009, calcolato applicando appositi parametri, nonché la corresponsione della differenza (tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo) dallo Stato. La medesima norma ha recato poi ulteriori prescrizioni a favore del mutuatario, soprattutto per quanto attiene all’abbattimento degli onorari notarili e al divieto di applicazione di costi, da parte di banche e intermediari, per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui. Inoltre, il D.L. n. 185 del 2008 (articolo 12, comma 6) ha disposto - nel quadro del monitoraggio degli interventi di finanziamento dell’economia disposti dal provvedimento medesimo - l’istituzione presso le Prefetture di uno speciale Osservatorio, cui partecipano una serie di soggetti. La direttiva congiunta del 31 marzo 2009 ha disciplinato il funzionamento di tali Osservatori, in particolare affidando ai Prefetti il compito di monitorare i singoli casi di controversie che possono insorgere in merito all’erogazione del credito. Il Prefetto della Provincia di competenza, a tal fine, raccoglie in modo riservato, le istanze e i reclami dei clienti delle banche che si sentono danneggiati dall’erogazione del credito. Norme particolari, legate all’emergenza sismica, sono state recate dal decreto-legge Abruzzo (in particolare, articolo 10, comma 2 del D.L. n. 39 del 2009) per le zone colpite dagli eventi calamitosi. In particolare, è stato previsto un regime di esenzione da imposte e tasse per le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento, nonché la disapplicazione di costi aggiuntivi da parte degli intermediari nonché la riduzione al 50% dei relativi oneri notarili. Infine l’articolo 2, comma 3 del decreto-legge 26 giugno 2009, n. 78 ha previsto, in materia di surroga dei mutui immobiliari, l'obbligo in capo alla banca surrogata di risarcire il cliente per il ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2009, legge 3 agosto 2009, n. 102) In data 21 ottobre 2009 il Comitato Esecutivo dell’ABI ha approvato il “Piano famiglie” , per avviare le azioni necessarie a coordinare ed estendere le misure già in atto a sostegno dei rapporti di credito con le famiglie in difficoltà a seguito della crisi. All’interno del “Piano famiglie”, ABI ha deciso di offrire la possibilità di sospendere il rimborso delle operazioni di mutuo nei confronti di famiglie disagiate. In tal senso, il 18 dicembre 2009 l'ABI e i rappresentanti dei consumatori hanno siglato l’accordo per la sospensione del rimborso dei mutui nei confronti dei nuclei familiari in difficoltà . Le banche sono state invitate ad aderire all'accordo, salva la libertà di offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo. Da ultimo, con il comunicato stampa del 16 febbraio 2011 , l'ABI ha annunciato la sigla del nuovo accordo relativo al predetto Avviso comune, che ha previsto: - la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici; - l’allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell’avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari; - la previsione secondo cui le banche possono mettere a disposizione delle imprese che lo richiedono specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l’allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile; - appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Dossier pubblicati Documenti e risorse web Direttiva congiunta del MEF e del Ministero dell’interno del 31 marzo 2009 |














